Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17116 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/07/2017, (ud. 05/12/2016, dep.11/07/2017),  n. 17116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3759/2014 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE

FILIBERTO 100, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO GRISCIOLI, che

la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

PAOLA GALLEGATI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI IMOLA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 20755/2013 del TRIBUNALE di BOLOGNA, emessa e

depositata l’11/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 20755 del 2013 il Tribunale di Bologna (notificata il 24 gennaio 2014) respingeva l’appello proposto da C.V. avverso la sentenza n. 119/2012 del Giudice di pace di Sesto Fiorentino, che aveva rigettato l’opposizione a sanzione amministrativa per violazione dell’art. 141 C.d.S..

La C. propone ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza formulando tre motivi: con il primo censura la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, per la erronea ed illegittima applicazione di norma procedurale; con il secondo censura l’erroneo e illegittimo, immotivato mancato accoglimento delle istanze istruttorie; con il terzo censura la contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo.

Il Comune non ha svolto difese.

Fissata adunanza camerale, in data 5 dicembre 2016 è stato depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso.

L’atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c. per cui a norma dell’art. 391 c.p.c., u.c., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di Cassazione.

In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l’estinzione del processo.

Il mancato svolgimento di difese da parte del Comune consente di non adottare alcuna pronuncia sulle spese.

PQM

 

La Corte, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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