Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17115 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. I, 21/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 21/07/2010), n.17115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28161/2008 proposto da:

G.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso l’avvocato

BURRAGATO Rosalba, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositato il

31/07/2008, n. 120/07 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato CLAUDIO ALBANESE, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’inammissibilità o comunque

l’infondatezza del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, G.G. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Ancona del 3-6-2008, che aveva rigettato il ricorso nei confronti del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto il risarcimento del danno per durata irragionevole di procedimento, ritenendo che tale procedimento non superasse il periodo di ragionevole durata.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice a quo ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, escludendo la sussistenza di un danno del ricorrente (Procedimento presupposto: 1^ grado, novembre 2001-dicembre 2004; 2 grado maggio 2005-giugno 2006). La durata complessiva non supera il quinquennio (3 anni per il 1^ grado; 2 per il secondo). Per giurisprudenza consolidata (tra le altre, Cass. n. 10415 del 2009) deve tenersi conto del solo periodo eccedente la ragionevole durata.

Correttamente il Giudice a quo ha applicato, quanto alle spese giudiziali, il principio della soccombenza. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.100,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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