Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17115 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. II, 13/08/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 13/08/2020), n.17115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21235/2019 R.G. proposto da:

S.L. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtù di

procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Stefano Mannironi

ed elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della

Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1503/2019 del Tribunale di Cagliari;

udita la relazione nella camera di consiglio del 6 febbraio 2020 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale di Cagliari S.L. proponeva impugnazione avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Cagliari aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale.

Chiedeva in via principale il riconoscimento dello status di “rifugiato”, in via subordinata il riconoscimento della protezione sussidiaria ed in via ulteriormente subordinata il riconoscimento della protezione umanitaria.

2. Il Ministero dell’Interno non si costituiva.

3. Con decreto n. 1503/2019 il Tribunale di Cagliari rigettava il ricorso.

3.1. Esplicitava il tribunale che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato”.

Esplicitava altresì che non erano stati dedotti i requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alle lett. a) e b) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 ed ancora che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al cit. art. 14, lett. c).

Esplicitava in particolare, a tal ultimo riguardo, che relativamente al Gambia, paese d’origine del ricorrente, alla stregua delle informazioni acquisite sulla scorta del report più recente, aggiornato al 13.7.2018, non si aveva riscontro di qualsivoglia forma di conflitto armato.

Esplicitava infine che non sussistevano i presupposti per dar corso alla protezione umanitaria.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso S.L.; ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno si è costituito ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.

5. Il ricorrente ha depositato memoria.

6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1, 3, 19, 20 e 22 della Convenzione Diritti Fanciullo New York 20.11.1989 in relazione al regolamento C.E.E. n. 604/2013, del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 18, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 4, 28 e 32 e dell’art. 97 Cost..

Deduce che è nato l’11.2.1999 ed è arrivato in Italia il 7.10.2016, allorchè era ancora minorenne, sicchè avrebbe dovuto beneficiare del trattamento previsto per i minori; che la quaestio de qua, benchè non sollevata dinanzi alla commissione territoriale, ben poteva essere rilevata ex officio.

Deduce che la commissione territoriale ha fatto luogo alla sua audizione dopo circa 15 mesi, così violando la normativa a sua protezione.

Prospetta, in subordine, l’illegittimità costituzionale dell’art. 737 c.p.c. per violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost..

7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), e art. 3 della L. n. 39 del 1990, art. 1 (e succ. modif.), dell’art. 115 c.p.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che il tribunale, allorchè ha negato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato”, non ha considerato che suo padre, a motivo dell’attività in passato svolta alle dipendenze del governo del Gambia, ha subito – divenendo inabile – per sette anni un’ingiusta carcerazione; che la carcerazione ha costituito ai danni del genitore un vero e proprio atto discriminatorio ed ha al contempo impedito agli altri componenti della famiglia di trovare un lavoro legale.

Deduce dunque che, in ipotesi di suo trasferimento pur in altre zone del paese d’origine, sarebbe esposto al rischio di gravi discriminazioni e di gravi minacce per la sua incolumità e la sua vita, viepiù in considerazione della precaria situazione socio – politica in cui versa il Gambia e dell’elevato livello di corruzione che si registra.

8. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost., comma 2, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 13 ed all’art. 6 della direttiva C.E.E. n. 115/2008; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che il tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di diritto d’asilo inoltrata con l’istanza formulata alla Questura di Nuoro.

Deduce che le tre fattispecie di protezione internazionale – correlate, rispettivamente, al riconoscimento dello status di “rifugiato”, alla protezione sussidiaria ed alla protezione umanitaria – non esauriscono tutte le ipotesi in cui lo straniero ha diritto d’asilo politico.

Deduce segnatamente che la fattispecie prefigurata al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 è del tutto distinta da quella prevista al successivo art. 19 del medesimo D.Lgs., viepiù che l’art. 6, comma 4, della dir. C.E.E. n. 115/2008 prevede che gli Stati membri possono decidere di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi “caritatevoli o di altra natura” del tutto autonomi e differenti da quelli umanitari di cui all’art. 5 cit..

9. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 16 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce, con riferimento alle ipotesi di cui alle lett. a) e b) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, che, contrariamente a quanto assunto dal tribunale, rilevano le circostanze addotte, senz’altro idonee ad identificarlo come esposto, se rimpatriato, al rischio di trattamenti inumani e degradanti nonchè al rischio di persecuzione.

Deduce, con riferimento all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che il tribunale non ha tenuto conto della situazione socio – politica del Gambia alla data – 5.6.2019 – dell’assunta decisione, allorchè era decorso circa un anno dal report preso in esame.

Deduce quindi che, in considerazione dell’instabilità dell’attuale situazione socio – politica e dello stato di indiscriminata violenza e di conflitto armato esistenti nel suo paese d’origine, viepiù in dipendenza degli elevati livelli di corruzione che si registrano, sarebbe, in caso di rimpatrio, senza dubbio esposto a gravi rischi per la sua vita e la sua personale incolumità.

10. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e dell’art. 6, comma 4, della direttiva C.E.E. n. 115/2008; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che, contrariamente a quanto assunto dal tribunale, sussistono nel caso di specie le condizioni perchè sia riconosciuta la protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19.

Deduce in particolare che non può disporsi il rimpatrio dello straniero in uno Stato in cui può subire la menomazione delle proprie condizioni personali o sociali e quindi dei propri diritti; che invero in Gambia le forze dell’ordine fanno luogo sistematicamente a trattamenti inumani e degradanti.

Deduce ulteriormente che l’Italia non può estradare in Gambia persona che ha commesso un delitto per il quale in tale paese è comminata la pena di morte ovvero la pena detentiva; che, similmente, non può essere rimpatriato, giacchè, in assenza delle imprescindibili garanzie difensive, sarebbe in Gambia esposta a repentaglio la sua stessa esistenza.

Prospetta, ad opinare diversamente, l’illegittimità costituzionale della disciplina di riferimento per violazione dell’art. 3 Cost..

11. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dell’art. 8 e art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che il tribunale ben avrebbe potuto accordargli il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; che siffatta disposizione fa salva la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario ovvero derivanti dagli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

12. Va dato atto previamente della inammissibilità, a norma dell’art. 372 c.p.c., della documentazione, prodotta dal ricorrente, che non afferisce nè alla nullità della sentenza impugnata nè all’ammissibilità del ricorso.

13. Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento.

14. Il ricorrente, nato l’11.2.1999, è divenuto maggiorenne l’11.2.2017.

Al contempo, per un verso, il verbale dell’audizione dinanzi alla commissione territoriale “riporta che il richiedente ha dichiarato di aver lasciato il suo Paese (id est, il Gambia) nell’ottobre del 2016” (così ricorso, pag. 6); per altro verso, il ricorrente ha addotto che “è fuggito dal Gambia quando era ancora minorenne e si è trattenuto in Libia per alcuni mesi” (così ricorso, pagg. 17 – 18); per altro verso ancora, il ricorrente ha prospettato che “aveva intenzione di stabilirsi in Libia, dove ha lavorato per quattro mesi come domestico presso la casa di un libico” (così ricorso, pag. 23).

Ebbene i riferiti stralci del ricorso inducono a ritenere che, allorquando è arrivato in Italia, S.L. fosse appena divenuto maggiorenne e, comunque, i riferiti stralci non sono in linea con la deduzione alla cui stregua “è arrivato in Italia il 7 ottobre 2016” (così ricorso, pag. 3).

Ben vero, “minore non accompagnato”, così come riferisce lo stesso ricorrente (cfr. ricorso, pagg. 3 – 4, ove è richiamato l’art. 1 del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.6.2013, n. 604), è “il minore che entra nel territorio degli Stati membri – (quindi anche in Italia) – senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile (…)”.

Cosicchè, ai fini della differenziazione tra minore e maggiore età, rileva il momento dell’ingresso in Italia.

15. In ogni caso si ammetta pure che S.L. è entrato in Italia nell’ottobre del 2016, ancora minorenne, sicchè in relazione a tale data si è inizialmente connotato, in rapporto alle diversificate prefigurazioni legislative, il suo astratto diritto alla protezione internazionale.

E tuttavia non può che opinarsi nei termini che seguono.

Per un verso, su di un piano propriamente sostanziale, il diritto del minore alla più incisiva protezione internazionale non può proiettarsi oltre il compimento della maggiore età ovvero non può che cessare al compimento della maggiore età.

Tanto, evidentemente, giacchè al raggiungimento della maggiore età viene meno il bisogno di una più intensa protezione: opinare diversamente comporterebbe inesorabilmente la distorsione del sistema.

Per altro verso, su di un piano propriamente processuale, l’astratta titolarità dell’azionato diritto alla più incisiva protezione internazionale del minore, quale condizione (cosiddetta “possibilità giuridica”) dell’azione, se, da un canto, è sufficiente che sussista al momento della decisione (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26769, con riferimento alla legittimazione ad agire), è necessario, d’altro canto, che persista sino al momento della decisione.

Ebbene nella fattispecie è indubitabile che la commissione territoriale ha respinto la domanda con decisione del 24.10.2017 (cfr. ricorso, pag. 2) e che la decisione del Tribunale di Cagliari è sopraggiunta il 5.6.2019, allorquando, in ambedue le occasioni, il ricorrente era già divenuto maggiorenne (si badi che il ricorrente, benchè abbia addotto che la commissione territoriale ha fatto luogo con significativo ritardo alla sua audizione, non ha specificato la data esatta in cui ha formulato domanda di protezione internazionale alla commissione territoriale; ha unicamente precisato che in data 24.10.2017, allorchè era maggiorenne, la commissione territoriale ha fatto luogo alla sua audizione (cfr. ricorso, pag. 2)).

In tal guisa in toto ingiustificato è l’assunto di S.L. secondo cui “avrebbe dovuto beneficiare del trattamento espressamente previsto dalla Convenzione internazionale dei Diritti del Fanciullo” (così ricorso, pag. 3).

In tal guisa, inoltre, non riveste valenza alcuna, id est è del tutto irrilevante, la quaestio legitimitatis dell’art. 737 c.p.c. per asserita violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost., che il ricorrente prospetta con il passaggio finale del motivo di ricorso in esame.

16. Il secondo motivo di ricorso è del pari destituito di fondamento.

17. In ordine all’invocato riconoscimento dello status di “rifugiato” il tribunale, ben vero alla luce delle dichiarazioni rese alla commissione territoriale (cfr. decreto, pag. 2), ha esplicitato che “il ricorrente non si duole (…) di alcuna discriminazione ad opera dei pubblici poteri per la sua appartenenza a gruppi etnici o per le proprie convinzioni politiche e religiose” (così decreto, pag. 2).

Non sembra quindi che il secondo mezzo si correli puntualmente alla ratio, in parte qua, decidendi dell’impugnato decreto.

18. In ogni caso non può che darsi atto di quanto segue.

19. Il ricorrente sostanzialmente sollecita questa Corte a far luogo ad una “diversa lettura” delle sue dichiarazioni (“le motivazioni dalla Amm.ne addotte appaiono (…) smentite dalle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione”: così ricorso, pag. 7; “il Tribunale ha omesso di considerare che il padre dell’istante ha scontato una ingiusta carcerazione (…)”: così ricorso, pag. 8; “dalle stesse dichiarazioni rese dal richiedente in ordine alla vicenda che ha caratterizzato l’arresto del padre chiaramente emerge come in Gambia sia assolutamente impossibile ottenere giustizia (…)”: così ricorso, pag. 10; il tribunale non ha tenuto conto delle ragioni che lo avevano indotto ad abbandonare la Libia, ove dapprima era arrivato per trovare lavoro: cfr. ricorso, pag. 10).

E tuttavia la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).

20. Si tenga conto ulteriormente che, nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo ad un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096).

21. Il terzo motivo di ricorso è parimenti destituito di fondamento.

E’ sufficiente ribadire l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di “rifugiato”, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007 e di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3 (cfr. Cass. (ord.) 4.8.2016, n. 16362; Cass. (ord.) 19.4.2019, n. 11110).

22. Il quarto motivo di ricorso è analogamente privo di fondamento.

23. Duplice è la proiezione del mezzo in disamina.

24. In primo luogo, allorquando si deduce che ha “richiamato le ragioni che personalmente ed individualmente devono identificarlo come vittima di possibile persecuzione ove rimpatriato” (così ricorso, pag. 15), il motivo si aggancia alle ipotesi di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e B).

In questi termini si ammetta pure che il quarto mezzo, in parte qua, si correli alla ratio decidendi dell’impugnato decreto.

E nondimeno il motivo in disamina del pari sollecita, sostanzialmente, questa Corte a dar corso ad una “diversa lettura” delle dichiarazioni del ricorrente ai fini del concreto riscontro delle astratte prefigurazioni di cui alle menzionate lett. a) e b) dell’art. 14 cit. (“in altre parole, il fatto che il padre dell’istante abbia subito una carcerazione durata 7 anni come dipendente del governo, che il medesimo abbia perso il posto di lavoro e sia uscito di senno (…), avrebbero dovuto comportare il riconoscimento della protezione richiesta (…)”: così ricorso, pagg. 14 – 15; “lo stesso giudice di prime cure non ha neppure considerato il livello di corruzione esistente in Gambia (…)”: così ricorso, pag. 15).

D’altro canto – analogamente – è difficile immaginare che il ricorrente, se rimpatriato, sia esposto al pericolo di condanna a morte ovvero al pericolo di sottoposizione a pene inumani o degradanti in dipendenza sic et simpliciter del fatto che il padre, già ingiustamente incarcerato, abbia svolto una non meglio precisata attività politica per il governo del paese d’origine.

25. In secondo luogo il motivo si aggancia all’ipotesi di protezione sussidiaria di cui al cit. art. 14, lett. c).

In parte qua il motivo reca sostanzialmente censura del giudizio “di fatto” cui il Tribunale di Cagliari ha atteso ai fini del concreto riscontro dell’ipotesi di cui all’art. 14 cit., lett. c) (“ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: (…); c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”).

Del resto, a tal ultimo riguardo, questa Corte spiega che, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito; il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).

26. In questo quadro gli asseriti vizi motivazionali che il quarto motivo di ricorso, in parte qua, veicola, sono evidentemente da vagliare nei limiti della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – alla cui stregua, a rigore, il motivo si qualifica – e nel solco dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

27. In quest’ottica si osserva quanto segue.

Da un canto è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia a sezioni unite testè citata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui il tribunale ha, in parte qua, ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento all'”anomalia” della motivazione “apparente”, il tribunale ha – siccome si è in precedenza evidenziato – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo (il tribunale, in ordine all’ipotesi di cui al cit. art. 14, lett. c) ha ulteriormente specificato che “a seguito del rovesciamento del regime dittatoriale di Jammeh nel dicembre del 2016 e l’insediamento del nuovo Presidente democraticamente eletto, non vi è stato alcuno scontro, nè alcuna guerra civile”: così decreto impugnato, pag. 3; ed ha aggiunto che lo stesso ricorrente nulla aveva riferito in ordine alla esistenza di conflitti armati (cfr. decreto impugnato, pag. 3)).

D’altro canto il tribunale ha sicuramente disaminato il fatto decisivo caratterizzante, in parte qua, la res litigiosa, ossia la concreta sussistenza dell’ipotesi in astratto prefigurata al cit. art. 14, lett. c).

28. In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum del tribunale, risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale.

29. Del resto il ricorrente adduce che “l’ex Presidente Jammeh (…) ha comunque mantenuto contatti e collegamenti con militari e con i suoi seguaci” (così ricorso, pag. 16); che in Gambia “la Giustizia di fatto ancora non esiste, anche in considerazione del livello di corruzione” (così ricorso, pag. 12); che il tribunale non ha tenuto conto delle ragioni che lo avevano indotto ad abbandonare la Libia, ove dapprima era arrivato (cfr. ricorso, pag. 18).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

30. Il quinto motivo ed il sesto motivo di ricorso sono strettamente connessi; il che ne giustifica l’esame simultaneo; ambedue i motivi comunque sono privi di fondamento.

31. Vanno previamente ribaditi gli insegnamenti di questa Corte n. 16362/2016 e n. 11110/2019 dapprima – in sede di disamina del terzo motivo – citati.

Cosicchè è da escludere che vi sia margine per far luogo (siccome specificamente si assume con il quinto motivo) alla protezione umanitaria tout court “per motivi caritatevoli o di altra natura”.

32. Va previamente puntualizzato che la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria se, da un lato, implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro, comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore” (cfr. Cass. (ord.) 7.8.2019, n. 21123).

Cosicchè, a rigore, non si giustifica la prospettazione del ricorrente (specificamente veicolata dal quinto motivo) secondo cui va accordata la protezione umanitaria allo “straniero che possa essere oggetto di persecuzioni o di trattamenti inumani o degradanti” (così ricorso, pag. 19).

Ed, in pari tempo, è del tutto irrilevante la quaestio legitimitatis per asserita violazione dell’art. 3 Cost., che il ricorrente prospetta con il quinto motivo di ricorso.

33. In ordine all’invocata protezione umanitaria il tribunale ha esplicitato che il ricorrente non ha raggiunto in Italia un adeguato livello di integrazione (ha dato atto che il ricorrente “non svolge attività lavorativa e non è formulabile una prognosi favorevole in ordine al superamento di questa precarietà in tempi ragionevoli”: così decreto impugnato, pag. 3).

34. Ebbene questa Corte spiega, sì, che, in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato” o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass. 15.5.2019, n. 13079; cfr. Cass. 23.2.2018, n. 4455, secondo cui, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza).

35. E però non può non darsi atto che le ragioni di censura che specificamente il sesto motivo di impugnazione veicola (sulla scorta degli assunti per cui rilevano a tal fine la vicenda della carcerazione del padre e le relative ripercussioni familiari, l’instabilità della situazione socio – politica del Gambia, la disponibilità del ricorrente all’apprendimento della lingua italiana e le violenze subite in Libia, paese ove si era dapprima trasferito: cfr. ricorso, pagg. 22 e 23), recano, al più, censura del giudizio “di fatto” cui, pur in parte qua, il giudice del merito ha atteso, giudizio “di fatto” inevitabilmente postulato dalla valutazione comparativa, caso per caso, necessaria ai fini del riscontro della condizione di “vulnerabilità” – e soggettiva e oggettiva – del richiedente.

36. Ebbene, in quest’ottica, similmente nei limiti della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite, non può che opinarsi come segue.

Nessuna ipotesi di “anomalia motivazionale” si configura, anche in parte qua, nelle motivazioni dell’impugnato dictum (altresì il tribunale ha specificato che “difetta (…) un verificabile percorso di inserimento sociale mediante la partecipazione ad attività di volontariato e progetti di pubblica utilità”: così decreto impugnato, pag. 3). In sostanza il tribunale ha assunto che, in ipotesi di rimpatrio, S.L. non verrà a trovarsi in condizioni di specifica vulnerabilità, siccome perdura la sua integrazione nel tessuto socio – economico e culturale della sua terra d’origine.

Al contempo, il tribunale ha sicuramente disaminato il fatto decisivo caratterizzante, in parte qua, la res litigiosa, ossia la concreta sussistenza dei margini per il riconoscimento della protezione umanitaria.

37. Il Ministero dell’Interno si è costituito ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. Di fatto, dunque, non ha svolto alcuna difesa. Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto assunta.

38. Ai sensi del D.P.R. n. 30.5.2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall’adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all’amministrazione giudiziaria).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

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