Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17115 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. un., 11/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.11/07/2017),  n. 17115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6480-2017 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE BELLE

ARTI 7, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE AMBROSIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO, PROCURA DELLA

REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO, PROCURA GENERALE DELLA

REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO, PROCURA GENERALE

DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 382/2016 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 30/12/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/06/2017 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona

dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo, il quale esprime parere

contrario all’accoglimento dell’istanza.

Fatto

L’avv. P.L. impugna, deducendo quattro motivi e formulando istanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento, la sentenza disciplinare del consiglio nazionale forense (CNF) che ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Bergamo (COA) che gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi tre.

All’avvocato P. veniva contestata, a seguito di esposto del sig. R.V. la violazione degli artt. 6, 8 e 36 canone 1, C.N.F. poichè, senza aver ricevuto alcun specifico mandato, si sarebbe occupato di questioni esorbitanti rispetto all’incarico professionale effettivamente ricevuto (avente per oggetto soltanto la valutazione delle eventuali iniziative da adottare al fine di addivenire alla divisione di alcuni beni immobili attraverso l’impugnazione di due delibere societarie), predisponendo una nota spese concernente onorari asseritamente dovuti in relazione a tale attività.

Veniva anche contestata la violazione degli artt. 6, 8 e 43 canone 2, C.N.F. poichè, in relazione alla citata attività professionale, avrebbe richiesto al cliente il pagamento di somme non soltanto non dovute, ma anche eccessive rispetto dei canoni legali, in quanto calcolate sul valore dell’intero patrimonio immobiliare, oggetto di possibile divisione e non – come invece avrebbe dovuto fare – sulla quota di pertinenza del sig. R..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente formula quattro motivi di doglianza: 1. violazione del codice deontologico forense, codice abrogato nonchè del nuovo codice deontologico forense e la illogicità e contraddittorietà della decisione del CNF nella parte in cui dichiara di condividere interamente le conclusioni del COA di Bergamo e per aver considerato “non dovuto” anche il compenso per l’attività svolta su incarico effettivamente ricevuto e non come erroneamente annoverato “abusivo”; 2.violazione di legge per illogicità e sviamento di potere con riferimento ai principi richiamati nella sentenza impugnata in tema di applicazione delle tariffe forensi, censurando il criterio di calcolo applicato dal COA per valutare e sanzionare la condotta dell’incolpato; 3 violazione di legge in relazione al principio di tipicità degli illeciti e sanzioni disciplinari ed ai criteri applicativi della nuova disciplina prevista dal nuovo codice deontologico forense; 4. violazione di legge in ordine alla proporzionalità della sanzione irrogata a suo carico dagli organi disciplinari.

2. Nessuno di tali motivi è dotato del presupposto della manifesta fondatezza dei fini della concessione della sospensione dell’esecutività del provvedimento.

I motivi che precedono sono inammissibili nella parte in cui censurano sostanzialmente la sentenza, sia pure sotto il profilo formale della violazione di legge, per un vizio motivazionale cancellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. con modif. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile anche alle decisioni d’appello del CNF che come quella all’esame sono state pubblicate dopo l’11 settembre 2012 (Cass. sez. un. nn. 8053 s. del 2014) e, comunque, mancano del necessario fumus, ai fini della concessione della sospensione richiesta.

In relazione al primo motivo non sussiste contraddittorietà della motivazione della sentenza quando si parla di “competenze non dovute”, non avendo il CNF confuso i piani delle diverse contestazioni, nei due capi di incolpazione, dei fatti aventi ad oggetto l’aver svolto attività professionale oltre i limiti del mandato ed avere richiesto competenze, per l’attività intra-mandato, non corrispondenti ai criteri delle tariffe forensi (cfr pag. 15 sentenza).

In relazione al secondo motivo va osservato che, nell’ottica della sentenza, ha valore rafforzativo il richiamo alle tariffe e ai criteri di cui al d.m. n. 127/2004 e alla relativa giurisprudenza, avendo il CNF affermato l’eccessività delle competenze richieste mediante l’uso scorretto dello scaglione corrispondente all’intero valore della controversia, dovendo applicarsi altri criteri ai fini della determinazione del valore della causa (cfr pag. 21 sentenza).

In relazione al terzo e quarto motivo la giurisprudenza di questa corte ha già affermato che i Consigli locali dell’ordine degli avvocati esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, svolgendo i relativi compiti nei confronti dei professionisti appartenenti all’ordine forense a livello locale e, quindi, all’interno del gruppo costituito dai professionisti stessi e per la tutela degli interessi della classe professionale rappresentata a quel livello. Pertanto, la funzione disciplinare esercitata da tali organi, così in sede di promozione come in sede di decisione del procedimento, risulta manifestazione d’un potere amministrativo, attribuito dalla legge per l’attuazione del rapporto che si instaura con l’appartenenza a quel medesimo ordine dal quale sono legittimamente stabiliti i criteri di conformità o meno dei comportamenti tenuti dai propri appartenenti rispetto ai fini che l’associazionismo professionale intende perseguire per la più diretta ed immediata protezione di tali fini e soltanto di essi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9097 del 03/05/2005).

Anche nel nuovo codice deontologico, fondato sulla tendenziale tipizzazione degli illeciti deontologici degli avvocati, tali principi trovano applicazione, in quanto attraverso il sintagma ” per quanto possibile”, previsto dalla L. n. 247 del 2012, art. 3, comma 3, è possibile contestare l’illecito anche sulla base della norma di chiusura che prevede che “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

Il nuovo codice deontologico ha previsto, degli artt. 9 e 12 i doveri fondamentali sanciti dalla L. n. 247 del 2012 legittimando la trasposizione delle vecchie regole nel nuovo codice deontologico.

Anche con riferimento all’apparato sanzionatorio, ispirato alla tendenziale tipizzazione delle sanzioni, è prevista nel nuovo codice deontologico, entrato in vigore il 16 dicembre 2014, una disciplina analiticamente strutturata negli art. 20 e 21 che consente di rapportare la sanzione alle condizioni soggettive dell’incolpato e alle circostanze in cui si sono realizzati i fatti contestati.

Il CNF, con riferimento al quarto motivo, ha graduato la pena, in applicazione del criterio previsto dal citato art. 21 cit., con valutazione non soggetta a sindacato di legittimità non rivestendo certamente la valutazione del CNF i caratteri di abnormità.

Le deliberazioni con le quali il Consiglio nazionale forense procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono regolamenti adottati da un’autorità non statuale in forza di autonomo potere in materia che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell’art. 3, comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale, onde, trattandosi di legittima fonte secondaria di produzione giuridica, va esclusa qualsiasi lesione del principio di legalità, considerando altresì non tanto le tipologie delle pene disciplinari quanto l’entità delle stesse tra un minimo ed un massimo che ove graduabili, siano prestabilite dalla normativa statuale (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578) (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9097 del 03/05/2005).

Va conseguentemente rigettata la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato.

Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva degli intimati.

PQM

 

Rigetta l’istanza di sospensione della sentenza impugnata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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