Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17115 del 10/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 17115 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 28309-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente contro

LUPOLI

ROBERTO,

LUCIA

SCIPPA,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA G. VITELLESCHI, 26, presso lo
studio dell’avvocato SALVATORE SPADARO, rappresentati
e difesi dall’avvocato RAGOZINI FRANCESCOPAOLO giusta

Data pubblicazione: 10/07/2013

procura a margine del controricorso;
– controri correnti nonchè contro

avverso la sentenza n. 463/1/2010

della COMMISSIONE

TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI

del 20/09/2010,

depositata il 04/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/05/2013 dal Presidente Relatore Dott.
MARIO CICALA;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

– intimati –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione
Tributaria Regionale della Campania aveva rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza
della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. La pronuncia di primo grado aveva accolto il
ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di accertamento con cui l’ Agenzia del Territorio,
sollecitata dal Comune di Napoli, aveva provveduto a variare il classamento di unità immobiliare
di pertinenza dei contribuenti.
I contribuenti non si sono costituiti in giudizio.
Il ricorso deve essere rigettato in continuità con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex
pluriuso la sentenza n. 9629 del 13 giugno 2012 e le ordinanze n. 19814 del 13 novembre
2012, n. 19968 del 14 novembre 2012, n. 19956 del 14 novembre 2012) secondo cui la
motivazione del provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita catastale deve
esplicitare se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 336 dell’articolo 1 1.
311/04, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare, recando, in tal caso,
l’analitica indicazione di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato adottato, ai
sensi del comma 335 dell’articolo 1 1. 311/04, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali
della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto
tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’ insieme
delle microzone comunali, recando, in tal caso, la specifica menzione dei suddetti rapporti e del
relativo scostamento; oppure, ancora, se il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi del comma
58 dell’articolo 3 1. 662/96 in ragione della constatata manifesta incongruenza tra il precedente
classamento dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche
analoghe, recando, in tal caso, la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e
delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di
riclassamento.
Mentre l’atto di ri- classamento di cui si discute contiene una motivazione meramente apparente ed
apodittica, in cui non si specifica neppure in quale delle tre ipotesi indicate si collochi la pretesa
tributaria.
Pqm
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 22 maggio 2013
Il presidente

Oggetto: classamento catastale- modifica- motivazione
Reg. Gen. 28309/2011
RICORRENTE: Agenzia del Territorio
INTIMATO: Lucia Scippa e Roberto Lupoli

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