Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17115 del 09/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/08/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 09/08/2011), n.17115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16963/2010 proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LUDOVISI 36, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

MUSITANO, rappresentato e difeso dall’avvocato MODAFFERI Antonino

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO di (OMISSIS) (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio

dell’avvocato PANUCCIO Alberto, che lo rappresenta e difende giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 84/2010 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 22/02/10, depositata il 24/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che avverso la decisione indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi C.G..

Ha resistito l’intimato.

Nominato, ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., il Consigliere relatore ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ritenendo che il ricorso fosse da rigettare per manifesta infondatezza.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., si legge quanto segue:

“1. C.G. impugnava la delibera con cui l’assemblea del Condominio di (OMISSIS) aveva nominato l’amministratore, deducendone la nullità per la mancanza delle tabelle millesimali.

Il convenuto resisteva sostenendo la non obbligatorietà delle tabelle millesimali, chiedendo in via riconvenzionale che fossero dichiarate esecutive quelle predisposte ma non ancora approvate.

L’attore, con memoria ex art. 183 cod. proc. civ., deduceva come motivo ulteriore di nullità della delibera l’omessa comunicazione dell’avviso di convocazione di alcuni condomini non intervenuti all’assemblea.

Il tribunale accoglieva la domanda, dichiarando la nullità della delibera impugnata per omesso avviso di convocazione, ritenuto assorbito ogni altro profilo di invalidità; la sentenza era riformata in sede di gravame, in cui la domanda era rigettata: i Giudici rilevavano che la mancata comunicazione dell’avviso ai condomini determina l’annullabilità e non la nullità della delibera, che efficace per tutti i condomini; la domanda relativa all’annullamento di tale delibera era da considerarsi inammissibile perchè – proposta per la prima volta con la con memoria ex art. 183 cod. proc. civ. – era da considerarsi nuova; quindi, escludeva che la mancanza delle tabelle millesimali fosse motivo di invalidità della delibera. Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi il C..

Ha resistito l’intimato.

2. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., essendo manifestamente infondato.

Il primo motivo censura la sentenza laddove aveva disatteso il principio elaborato dalla Suprema Corte la quale, pur ritenendo che il criterio di identificazione delle quote di partecipazione al condominio esiste prima e indipendentemente dalla formazione delle tabelle millesimali, ha statuito la necessità di verificare anche a posteriori e in giudizio se siano state raggiunte le maggioranze richieste: il condomino impugnante ha il solo onere di fornire il proprio assunto, ovvero la violazione di legge per mancanza delle tabelle millesimali dalla quale scaturisce l’invalidità della delibera e tale onere era stato assolto dall’attore con la produzione del verbale di assemblea, mentre sarebbe stato onere del Condominio dimostrare che erano state raggiunte la maggioranze prescritte, onere che non era stato nella specie assolto.

Il motivo va disatteso ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., n. 1), introdotto dalla L. n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile, secondo cui il ricorso è da ritenersi infondato quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa (ORD. S.U. 19051/20101).

La sentenza impugnata è conforme al principio formulato da questa Corte, secondo cui il criterio per la identificazione delle quote di partecipazione al condominio, derivando dal rapporto fra il valore dell’intero edificio e quello relativo alla proprietà del singolo, esiste prima ed indipendentemente dalla formazione delle tabelle millesimali, la cui esistenza, pertanto, non costituisce requisito di validità delle delibere assembleari e consente sempre di valutare anche a posteriori in giudizio se le maggioranze richieste per la validità della costituzione dell’assemblea e delle relative deliberazioni siano state raggiunte, in quanto la tabella anzidetta, agevola, ma non condiziona lo svolgimento dell’assemblea ed in genere la gestione del condominio (Cass. 3264/2005; 62021998).

Il ricorrente fraintende la portata di tale principio, dovendo qui precisarsi: in primo luogo, che la deliberazione emessa dell’assemblea condominiale in mancanza di tabelle millesimali non è affetta da alcuna invalidità, non essendovi alcuna violazione di legge proprio in considerazione della natura e delle finalità della tabelle millesimali; in secondo luogo, questa Corte non ha affatto affermato la necessità di procedere in ogni caso alla verifica se le maggioranze raggiunte sono quelle richieste, avendo piuttosto ritenuto – a tutela del condomino che lamenti la invalidità – la possibilità (consente) di compiere siffatto accertamento evidentemente quando – in considerazione del principio dispositivo che informa il processo civile e del conseguente principio della domanda (art. 99 cod. proc. civ.) – la parte interessata quanto meno alleghi alla stregua di quanto risulti dal verbale di assemblea la mancanza del quorum necessario: soltanto in tal caso, sarà onere del Condominio fornire la relativa prova. E, nella specie l’attore, partendo dall’erroneo presupposto – ribadito ancora con il ricorso per cassazione – che causa di invalidità della delibera fosse la mancanza delle tabelle millesimali, non ha posto a base della domanda la mancanza dei requisiti necessari di validità sotto il profilo in esame.

Il secondo motivo censura la sentenza che aveva ritenuto domanda nuova quella con cui era stato chiesta la declaratoria di nullità per mancato avviso di convocazione, erroneamente facendo riferimento all’art. 1421 cod. civ., che si riferisce alle nullità, mentre secondo quanto ritenuto dalla stessa Corte di appello, nella specie si trattava di annullabilità che rappresenta un minus rispetto alla prima.

Il motivo va disatteso.

Indipendentemente dal riferimento all’art. 1421 cod. civ, o alla natura dell’invalidità, costituisce domanda nuova e, come tale inammissibile, quella con cui nel corso del giudizio si invochi una causa di invalidità della delibera o del contratto che si fondi su circostanze di fatto del tutto diverse da quelle dedotte a base della domanda, perchè in tal modo evidentemente viene a mutare radicalmente il thema decidendum dibattuto fra le parti (Cass. 15981/2007; 12627/2006): nella specie, la mancanza dell’avviso di convocazione di alcuni condomini postulava un indagine di fatto del tutto diversa da quella oggetto della domanda originaria”.

Vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione che il Collegio condivide.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2011

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