Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17114 del 16/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 16/08/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 16/08/2016), n.17114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18310-2012 proposto da:

ALMAVIVA CONTACI S.P.A. C.E. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio degli avvocati MAURIZIO

MARAZZA, DOMENICO DE EEG e MARCO MARAZZA, che la rappresentano e

difendono giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.C. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

C.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ALMAVIVA CONTACT S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio degli avvocati MAURIZIO

MARAZZA, DOMENICO DE FEO e MARCO MARAZZA, che la rappresentano e

difendono giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 8954/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/02/2012, R.G. N. 2194/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. LORITO MATILDE;

udito l’Avvocato MAURIZIO MARAZZA;

udito l’Avvocato CARLO GUGLIELMI per delega Avv. PIER LUIGI PANICI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per la cessazione della

materia del contendere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 18/3/09 respingeva la domanda proposta da C.C. nei confronti di Atesia s.p.a. (attualmente Almaviva Contact s.p.a.) intesa a conseguire il riconoscimento della intercorrenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata nel periodo ottobre 2004 – dicembre 2007 in relazione ad una serie di contratti di collaborazione a progetto.

Detta pronuncia veniva riformata dalla Corte d’Appello capitolina che, con sentenza resa pubblica il 22/2/12, dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nel terzo livello del c.c.n.l. di settore ed orario di lavoro di 36 ore settimanali, a decorrere dal 25/10/04; condannava quindi, la società al risarcimento del danno nella misura pari a tre mensilità della retribuzione spettante in relazione al livello riconosciuto, oltre accessori di legge, e compensava integralmente fra le parti le spese di lite.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la s.p.a. Almaviva Contact affidato a tre motivi. Resiste con controricorso l’intimata la quale propone ricorso incidentale sostenuto da quattro motivi ed illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c., avverso il quale la società ha notificato controricorso.

La società Almaviva Contact, con memoria in data 3/5/2016, ha infine depositato verbale di conciliazione in sede sindacale del 27/3/2014 con il quale C.C. aveva rinunciato al diritto e all’azione di cui al ricorso introduttivo del giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve rilevarsi che C.C. ha rinunciato al diritto e all’azione di cui agli atti del presente giudizio con verbale di conciliazione sottoscritto in data 27 marzo 2014.

La rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo (ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.), che, nella specie, deve essere dichiarata con sentenza – anzichè nella forma alternativa del decreto presidenziale (art. 391 c.p.c., comma 1, cit.) – in dipendenza dell’adozione del provvedimento a seguito della discussione in pubblica udienza (vedi Cass. n. 6407/2004, n. 10841/2003 delle sezioni unite cui adde Cass. n. 11211/2004, n. 1913/2008).

L’adesione di controparte alla rinuncia dispensa, infine, dalla pronuncia sulle spese processuali (ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, cit.).

PQM

La Corte dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2016

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