Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17114 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. II, 13/08/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 13/08/2020), n.17114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20913-2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO, 38,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE EPR IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI FIRENZE – SEZIONE DISTACCATA DI PERUGIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 253/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 03/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere Dr. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

è stata impugnata da B.A. la sentenza n. 253/2019 della Corte di Appello di Perugia con ricorso fondato su due motivi e resistito con controricorso dalla parte intimata, che eccepisce l’inammissibilità dell’avverso atto.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierno ricorrente svolgeva domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato nonchè per la concessione della protezione sussidiaria e di quella umanitaria innanzi al Tribunale di Perugia.

La domanda veniva rigettata con ordinanza in data 11.9.2018.

Impugnata l’ordinanza suddetta, all’esito dell’interposto appello avverso la decisione del Tribunale stesso, l’adita Corte di Appello, con la sentenza oggetto del ricorso, rigettava il proposto gravame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1.- In primo luogo deve procedersi all’esame dell’anzidetta sollevata eccezione di inammissibilità del ricorso prospettata in controricorso.

Tale eccezione è fondata sull’argomentazione per cui il ricorso “chiede solo una diversa valutazione dei fatti”.

Senonchè il controricorso de quo è inidoneo in quanto non rispetta i requisiti formali previsti per la proposizione del medesimo.

Conseguentemente il controricorso non è ammissibile e la detta eccezione non può essere scrutinata.

2.- Con il primo motivo del ricorso si eccepisce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la nullità della sentenza di appello per omessa motivazione.

Viene, in particolare, dedotta la ricorrenza di una ipotesi di motivazione solo apparente e si lamenta la “laconicità della sentenza di appello”, che sarebbe stata formulata in termini di mera adesione alla sentenza appellata e “non consentirebbe di ritenere che… giudice di appello sia pervenuto attraverso esame….” alla decisione per cui è oggi ricorso.

Il motivo è del tutto infondato.

Lo stesso non si confronta con la chiara motivazione della sentenza della Corte territoriale.

Quest’ultima (v. p. 3 sentenza) è incentrata sulla valutazione, in fatto, che il “ricorrente non ha fatto alcuno sforzo per fendere credibile il suo racconto…..” e, quindi, sulla non attendibilità delle ragioni in base alle quali venivano avanzate le varie istanze di protezione internazionale.

Alla valutazione, eminentemente di merito, dei Giudici di primo e secondo grado parte ricorrente contrappone oggi una propria inammissibile ricostruzione con diversa valutazione dei fatti già esaminati in punto di fatto.

Il motivo va, quindi, respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si prospetta una violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per “mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni politiche del paese di origine”.

Il motivo attinge, in sostanza, ad una valutazione in punto di mero fatto già svolta nella competente sede dai Giudici del merito.

E’, quindi, oggi irrilevante che quella valutazione (che è di merito) non sia condivisa dal ricorrente, che finisce con lo svolgere inammissibili doglianze sulla “mera insufficienza motiva” e sulla “prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle risultanze processuali”, censure tutte attinenti al merito e non ammissibili (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340 e 24 aprile 2019, n. 11627).

Il motivo è, pertanto, inammissibile.

3.- Il ricorso va, pertanto e nel suo complesso, rigettato.

4.- Nulla deve essere statuito quanto alle spese attesa l’inammissibilità del controricorso.

5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto non risultando il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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