Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17114 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. un., 11/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.11/07/2017),  n. 17114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19408-2016 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dalla COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO

CALABRIA, con ordinanza n. 782/2010 emessa il 6/07/2010 nella causa

tra:

Z.F.;

– ricorrente non costituitosi in questa fase –

contro

CONCESSIONARIO EQUITALIA E.TR. S.P.A., A.C.I. UFFICIO PROVINCIALE DI

REGGIO CALABRIA;

– resistenti non costituitisi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/06/2017 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, il quale

chiede che la Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiari la

giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenze di legge.

Fatto

La Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, con sentenza in data 6 luglio 2016, proponeva regolamento di giurisdizione d’ufficio, a seguito della sentenza del Giudice di pace di Bianco che, nella controversia proposta da Z.F. contro Equitalia ETR s.p.a., avente ad oggetto l’opposizione a provvedimento di fermo amministrativo, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 86, aveva declinato la propria giurisdizione in favore di quella tributaria.

Il conflitto negativo è proposto, L. 18 giugno 2009, n. 69, ex art. 59, comma 3, sul rilievo che il credito posto a fondamento del fermo amministrativo è relativo a cartella di pagamento di somme dovute per contravvenzioni al codice della strada.

Le parti non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va, preliminarmente, rilevata l’ammissibilità del conflitto negativo di giurisdizione, sollevato ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, comma 3, in quanto la causa originariamente proposta davanti al giudice di pace, decisa con sentenza declinatoria della giurisdizione, è stata tempestivamente riassunta davanti alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, entro il termine perentorio stabilito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, comma 2 e il presente conflitto risulta sollevato alla prima udienza fissata per la trattazione del merito.

Al riguardo, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale la norma deve essere interpretata nel senso che il limite oltre il quale il secondo giudice non può sollevare il conflitto di giurisdizione non è costituito dal compimento in sè della prima udienza, se nell’udienza prevista dall’art. 183 c.p.c., comma 1, il giudice si è limitato ad adottare i provvedimenti indicati nello stesso comma 1, cioè provvedimenti ordinatori ed eventualmente decisori su questioni impedienti di ordine processuale, logicamente precedenti quella di giurisdizione; in tal caso, quel limite si sposta all’udienza che il giudice fissa in base al secondo comma del medesimo articolo (in tal senso Cass., Sez. Un., n. 1527 del 2014 e n. 5873 del 2012).

Anche se la Commissione tributaria provinciale ha antecedentemente accolto l’istanza di sospensione dell’esecutività del fermo amministrativo impugnato, l’adozione del provvedimento cautelare non è ostativa al promovimento, da parte della stessa, del regolamento di giurisdizione di ufficio, poichè la L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3, individua quale termine invalicabile per sollevarlo quello della “prima udienza fissata per la trattazione del merito”, mentre l’opposta conclusione vanificherebbe la garanzia costituzionale della tutela cautelare, nella quale è insita l’urgenza di provvedere (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 23113 del 12/11/2015)

2. Nel merito del conflitto risulta dal provvedimento di fermo amministrativo impugnato che il credito in base al quale si procede si riferisce a ” infrazioni al codice della strada” (cfr. “dettaglio debito” del fermo in atti)

Questa Corte ha chiarito che il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicchè la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (ex multis Cass., Sez. Un., ord. n. 15354/2015; Sez. Un., ord. 959/2017 cit.).

Segnatamente, il giudizio di opposizione a fermo amministrativo conseguente a violazioni del codice della strada rientra nella competenza per materia del giudice di pace, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205 e della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, attributivi allo stesso della cognizione, senza limiti di valore, sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada (così Cass., Sez. 6-2, ord. n. 23564 del 18/11/2016).

In tale materia si esclude la configurabilità di una competenza del giudice tributario trattandosi di sanzioni che, se pure irrogate da uffici finanziari, sono conseguenti a violazioni di disposizioni non aventi natura fiscale, per cui la controversia non ha ad oggetto l’esercizio del potere impositivo, sussumibile nello schema potestà-soggezione, bensì un rapporto, che implica un accertamento meramente incidentale (così Cass., Sez. Un., sent. n. 8928 del 2014; si vedano anche Cass., Sez. Un., n. 20427/2016, n. 15846/2009, n. 356/2010, n. 24678/2011, n. 175/2012, pronunce che si sono allineate alla sentenza della Corte Costituzionale n. 130 del 2008).

D’altronde la natura tributaria o meno del rapporto deve essere accertata su un piano meramente oggettivo, essendo irrilevante la circostanza che la sanzione venga inflitta da un ufficio finanziario (Cass., n. 3039/2013).

Pertanto alla luce delle considerazioni sopra svolte e della rilevata natura extratributaria del credito posto a fondamento del provvedimento di fermo impugnato, nel caso di specie, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, cassata la sentenza del Giudice di Pace di Bianco e rinviata la causa ad altro Giudice di Pace di Bianco, in quanto la impugnativa del fermo si sostanzia in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, soggetta alle regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (cfr., Cass. Sez. U, Ordinanza n. 959 del 17/01/2017; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 23564 del 18/11/2016; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/7/2015).

PQM

 

Cassa la sentenza del Giudice di Pace di Bianco, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rinvia la causa ad altro Giudice di Pace di Bianco.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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