Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17113 del 16/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 16/08/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 16/08/2016), n.17113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11893-2015 proposto da:

M.G. C.E. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato OLINDO DI FRANCESCO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

SICILSALDO S.P.A. C.E. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ANGELICO 249, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA CARPENTIERI,

rappresentata o difesa dall’avvocato GAETANO D’ARMA, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 81/2015 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 06/02/2015 r.g.n. 432/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2116 dal Consigliere Dott. AMENDOLA FABRIZIO;

udito l’Avvocato DI FRANCESCO LINDO;

udito l’Avvocato D’ARMA GAETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per raccoglimento del quinto

motivo, rigetto nel resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza del 6 febbraio 2015 la Corte di Appello di Caltanissetta, in riforma della pronuncia di primo grado emessa all’esito del procedimento regolato dalla L. n. 92 del 2012, ha rigettato la domanda proposta da M.G. di impugnativa del licenziamento intimato per giusta causa in data 13 gennaio 2014 dalla Sicilsaldo Spa per “simulazione fraudolenta dello stato di malattia”.

La Corte territoriale, preliminarmente ritenuta l’ammissibilità del reclamo, ha ritenuto – in estrema sintesi – che dal materiale probatorio acquisito, anche attraverso filmati e fotografie nonchè mediante deposizione testimoniale di un agente investigativo, risultasse accertato l’addebito e che il M. avesse compiuto “tutta una serie di azioni e movimenti del tutto incompatibili con la sussistenza della malattia impeditiva della prestazione di lavoro” certificata come “lombalgia”.

2. – Per la cassazione di tale sentenza M.G. ha proposto ricorso affidato ad otto motivi. La Sicilsaldo Spa ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. – Pregiudizialmente occorre esaminare l’eccezione della Sicilsaldo Spa di inammissibilità del ricorso per cassazione per dedotta nullità della procura in quanto nella copia notificata non è “trascritta graficamente la procura medesima”.

L’eccezione non può trovare accoglimento.

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso all’intimato, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all’altra parte, ben potendosi pervenire d’ufficio, attraverso altri elementi, purchè specifici ed univoci, alla certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell’atto (Cass. SS.UU. n. 17866 del 2013). In particolare, più volte questa Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, considerando sufficiente, ai fini della prova dell’anteriorità della procura, l’apposizione di essa – come nella specie – a margine del ricorso originale (cfr., Cass. n. 14967 del 2007; Cass. n. 15086 del 2005; Cass. n. 15374 del 2004).

4. – Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza impugnata per avere la medesima ritenuto ammissibile il reclamo della società “omettendo di rilevare che detto reclamo non indicava specificatamente le parti del provvedimento che si intendevano appellare, le modifiche che venivano richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e le circostanze da cui derivava la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in palese violazione dell’art. 434 c.p.c.”.

Il motivo, come formulato, è inammissibile risultando violato il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), (cfr. Cass. n. 18 del 2015 e giurisprudenza ivi richiamata).

Invero ha omesso di indicare specificamente i contenuti dell’atto processuale – nella specie l’appello della controparte – su cui fonda la doglianza di difetto di specificità dei motivi di impugnazione. Si limita a dedurre che la Sicilsaldo Spa “non ha mosso nessuna precisa e specifica censura all’ampia ed esauriente motivazione dell’ordinanza impugnata”, senza consentire una valutazione compiuta dell’atto di appello per sindacarne l’asserita insufficienza in modo complessivo, impedendo così, in mancanza della descrizione del fatto processuale, di procedere alla preliminare verifica di ammissibilità del motivo di ricorso mediante accertamento della rilevanza e decisività del vizio denunciato rispetto alla pronuncia impugnata per cassazione. Proprio nel caso di censure che riguardino la denunciata inammissibilità dell’appello questa Corte ha ritenuto condizione di ammissibilità del ricorso la trascrizione per esteso del contenuto dell’atto di appello (Cass. n. 12664 del 2012) ovvero l’indicazione dell’impianto specifico dei motivi di appello formulati dalla controparte ed asseritamente affetti da nullità (Cass. n. 9734 del 2004; conforme: Cass. n. 86 del 2012). Tale ultima pronuncia ha chiarito che l'”esigenza di astensione del giudice di legittimità dalla ricerca del testo completo degli atti processuali attinenti al vizio denunciato, non è giustificata da finalità sanzionatorie nei confronti della parte che costringa il giudice a tale ulteriore attività d’esame degli atti processuali, oltre quella devolutagli dalla legge; ma risulta, piuttosto, ispirata al principio secondo cui la responsabilità della redazione dell’atto introduttivo del giudizio fa carico esclusivamente al ricorrente ed il difetto di ottemperanza alla stessa non deve essere supplito dal giudice per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo da parte dello stesso nell’individuazione di quali atti o parti di essi siano rilevanti in relazione alla formulazione della censura”.

Nè può soccorrere alla parte ricorrente la qualificazione giuridica del vizio lamentato come error in procedendo, in relazione al quale la Corte è anche “giudice del fatto”, con la possibilità di accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito. Invero le Sezioni unite della Cassazione hanno statuito che, nei casi di vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, il giudice di legittimità, pur non dovendo limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, “è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4)” (Cass SS UU. n. 8077 del 2012). Dunque la parte ricorrente è tenuta ad indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, affinchè il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (Cass. n. 9734 del 2004; Cass. n. 6225 del 2005), senza limitarsi a rinviare all’atto di appello, dovendo riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa nullità (cfr. Cass. n. 20405 del 2006; Cass. n. 23420 del 2011; Cass. n. 86 del 2012).

5. – Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 dello Statuto dei Lavoratori e del D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 1 e ss., per avere la sentenza impugnata ritenuto ammissibile che “la ricerca degli elementi utili a verificare l’attendibilità della certificazione medica inviata dal lavoratore era stata compiuta da un’agenzia investigativa incaricata dl datore di lavoro”.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha affermato (Cass. n. 6236 del 2001), con orientamento cui è stata data continuità (Cass. n. 25162 del 2014), che le disposizioni della L. n. 300 del 1970, art. 5, non precludono che le risultanze delle certificazioni mediche prodotte dal lavoratore, e in genere degli accertamenti di carattere sanitario, possano essere contestate anche valorizzando ogni circostanza di fatto – pur non risultante da un accertamento sanitario – atta a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa, e quindi a giustificare l’assenza. E’, altresì, naturalmente insito in tale giurisprudenza il riconoscimento della facoltà del datore di lavoro di prendere conoscenza di comportamenti del lavoratore, che, pur estranei allo svolgimento dell’attività lavorativa, sono rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. In particolare, questa Corte si è già pronunciata in relazione al caso in cui, di fatto, la ricerca degli elementi utili a verificare l’attendibilità della certificazione medica inviata dal lavoratore era stata compiuta da un’agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro (Cass. n. 3704 del 1987).

Va ribadito, infatti, in ordine alla portata delle disposizioni (L. n. 300 del 1970, artt. 2 e 3) che delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi -e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell’attività lavorativa (art. 3) – che esse non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (come, nella specie, un’agenzia investigativa) diversi dalla guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, nè, rispettivamente, di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica. Ciò non esclude che il controllo delle guardie particolari giurate, o di un’agenzia investigativa, non possa riguardare, in nessun caso, nè l’adempimento, nè l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconducibile, come l’adempimento, all’attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione (cfr., in tali termini, n. 9167 del 2003). Tale principio è stato ribadito ulteriormente, affermandosi che le dette agenzie per operare lecitamente non devono sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata, dall’art. 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l’intervento in questione non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (v. Cass. n. 3590 del 2011). Nè a ciò ostano sia il principio di buona fede sia il divieto di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, ben potendo il datore di lavoro decidere autonomamente come e quando compiere il controllo, anche occulto, ed essendo il prestatore d’opera tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro (cfr. n. 16196 del 2009).

Ciò posto è esente da censure la sentenza impugnata che ha ritenuto legittimo il controllo finalizzato all’accertamento dell’illecita simulazione della malattia, effettuato al di fuori dell’orario di lavoro ed in fase di sospensione dell’obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa (cfr. Cass. n. 4984 del 2014; più di recente Cass. n. 9749 del 2016).

6. – Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c., per avere la Corte nissena confermato la pronuncia del primo giudice nella parte in cui non aveva considerato idoneo il disconoscimento “stante che il M., dopo aver visionato il filmato, si è riconosciuto nel filmato e si è limitato solamente a dichiarare “di non sapere se il periodo corrisponde con i fatti di causa”, senza la benchè minima allegazione di elementi dimostrativi della eventuale non corrispondenza tra la situazione riprodotta e quella fattuale”.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c., per avere la Corte ritenuto ammissibile la testimonianza dell’investigatore privato “il quale aveva un interesse in causa, essendo stato ingaggiato e pagato dalla società datrice per spiare illegittimamente il lavoratore in violazione delle norme sopra citate”.

Le doglianze, che lamentano violazioni dell’agire del giudice e, quindi, nella sostanza errores in procedendo, sono entrambe infondate perchè secondo questa Corte la nullità di un atto di acquisizione probatoria non comporta automaticamente la nullità (derivata) della sentenza, atteso che i rapporti tra atto di acquisizione probatoria nullo e sentenza non possono definirsi in termini di eventuale nullità derivata di quest’ultima, quanto, piuttosto, in termini di giustificatezza o meno delle statuizioni in fatto della sentenza stessa, la quale, cioè, in quanto fondata sulla prova nulla, è priva di (valida) motivazione, non già nulla a sua volta: infatti l’atto di acquisizione probatoria, puramente eventuale, non fa parte della indefettibile serie procedimentale che conduce alla sentenza e il cui vizio determina la nullità, ma incide soltanto sul merito delle valutazioni in fatto compiute dal giudice, le quali, peraltro, possono essere sindacate in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (Cass n. 18857 del 2014; Cass. n. 17247 del 2006; Cass. n. 19072 del 2004).

Nella specie l’istante si limita a denunciare la pretesa violazione della legge processuale, ma nel motivo non censura in concreto l’accertamento in fatto eseguito dalla Corte territoriale sulla base delle riproduzioni meccaniche e della deposizione tacciata di nullità in modo adeguato a determinare la richiesta cassazione della sentenza gravata.

7.- Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, artt. 7 e 18 e dell’art. 8 del CCNL Metalmeccanici nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., censurando la parte della sentenza impugnata che ha affermato: “inesistenti sono poi, ad avviso della Corte, i dedotti vizi del procedimento disciplinare, atteso che le contestazioni disciplinari, così come formulate, non possono essere ritenute generiche e considerato che il termine di sei giorni per l’adozione del licenziamento decorrente dalla presentazione delle giustificazioni previsto dall’art. 8 del CCNL Metalmeccanici deve ritenersi di natura meramente ordinatoria”.

La censura non può trovare accoglimento quanto alla dedotta genericità della contestazione disciplinare.

Infatti la previa contestazione dell’addebito, necessaria in funzione di tutte le sanzioni disciplinari, non richiede l’osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, come accade nella formulazione dell’accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa (v. Cass. n. 11045 del 2004 e Cass. n. 5115 del 2010); pertanto, per il rispetto di tale incombente è sufficiente che vengano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., di modo che il tenore della contestazione sia tale da consentire al lavoratore di comprendere l’accusa rivoltagli e di esercitare il diritto di difesa (tra le altre: Cass. n. 11933 del 2003; Cass. n. 16831 del 2013).

Ciò posto, l’accertamento relativo alla sussistenza del requisito della specificità della contestazione trae fondamento da una indagine di fatto, che, come tale, è incensurabile in sede di legittimità (vedi, per tutte: Cass. n. 10662 del 2014; Cass. n. 7546 del 2006).

Il Collegio reputa invece fondato il motivo limitatamente alla dedotta violazione del termine previsto dalla contrattazione collettiva pacificamente applicabile alla fattispecie secondo cui, “se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte” (art. 8, comma 4, CCNL Metalmeccanici), termine erroneamente ritenuto ordinatorio dalla Corte territoriale.

Questa Corte ha più volte affermato che l’intimazione del licenziamento disciplinare – al pari, più in generale, dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari deve essere connotata dal carattere di “tempestività”, non diversamente dalla contestazione dell’addebito (tra le tante: Cass. n. 17058 del 2003). Il difetto di tale requisito è infatti significativo della volontà del datore di lavoro di accettare le eventuali giustificazioni del lavoratore, al quale l’addebito sia stato contestato, o comunque di valutare la condotta del lavoratore stesso come non di gravità tale da legittimare il licenziamento.

Il carattere della “tempestività” può poi tradursi, più puntualmente, in una specifica garanzia procedimentale prevista dalla contrattazione collettiva che è abilitata anche ad introdurre un termine perentorio per l’esercizio del potere disciplinare (Cass. n. 9767 del 2011), ossia uno spatium deliberandi massimo fissato in una misura ben precisa – che va a schermare il canone (meno preciso) della tempestività dell’adozione del provvedimento disciplinare – perchè il datore di lavoro possa valutare le eventuali giustificazioni addotte dal lavoratore incolpato (Cass. n. 5116 del 2012).

In tal senso si è espressa questa Corte anche con riferimento all’art. 23, comma 4, CCNL 18 gennaio 1987 per i lavoratori dell’industria metalmeccanica privata, che prevedeva una clausola di identico tenore (cfr. Cass. n. 2663 del 1994; Cass. n. 10547 del 1994; Cass. n. 15102 del 2012).

Tuttavia, nel regime delle tutele graduate dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, come modificato dalla L. n. 92 del 2012applicabile alla fattispecie, la violazione della previsione della contrattazione collettiva che prevede un termine per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, è idonea ad integrare una “violazione… della procedura di cui all’art. 7” della L. n. 300 del 70, con conseguente operatività della tutela prevista dall’art. 18, comma 6 della stessa legge, come novellato.

Infatti, considerato il generico riferimento alla procedura di cui all’art. 7 dello SdL e che la disciplina contrattuale collettiva è abilitata ad integrare quella di fonte legislativa, non par dubbio che la conseguenza delle violazioni delle prescrizioni da essa introdotte debbano essere le medesime di quelle stabilite per le violazioni delle prescrizioni legali.

Pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo scrutinato, nei limiti della motivazione esposta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo affinchè, come previsto da detto comma 6, “dichiarato inefficace” il recesso e comunque “risolto il rapporto di lavoro”, attribuisca al lavoratore “un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei ed un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo”.

8. – Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e dell’art. 10 del CCNL Metalmeccanici per mancata affissione del codice disciplinare.

La doglianza è priva di pregio in quanto la Corte territoriale non ha fatto altro che coerente applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di licenziamento disciplinare, il principio di necessaria pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica nei casi in cui il licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte del lavoratore che concretizzano violazione di norme penali o che contrastano con il cosiddetto “minimo etico” o inosservanti dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, quale è quella di non recarsi al lavoro allegando un impedimento fisico insussistente (Cass. 9749 del 2016; Cass. n. 8784 del 2015; Cass. n. 22626 del 2013; Cass. n. 20270 del 2009).

9. – Con il settimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., degli artt. 8, 9 e 10 del CCNL Metalmeccanici e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonchè nullità della sentenza e/o del procedimento per avere la Corte di Appello omesso di valutare correttamente le prove offerte dalle parti.

Con l’ottavo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p. e degli artt. 1175, 1375, 2104, 2105, 2106 e 2119 c.c.; violazione ed erronea interpretazione degli artt. 8, 9 e 10 del CCNL Metalmeccanici nonchè nullità della sentenza e/o del procedimento per non avere la sentenza impugnata rilevato la sproporzione tra addebiti e sanzione inflitta.

I motivi non possono trovare accoglimento perchè, oltre a denunciare inammissibilmente in modo promiscuo vizi asseritamente riferibili all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, caratterizzati da “irredimibile eterogeneità” (cfr. Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; Cass. n. 9228 del 2016), senza che sia possibile dall’illustrazione del motivo comprendere a quale paradigma vincolato sia riconducibile la censura prospettata, nella sostanza, oltre la veste formale, essi criticano il giudizio di merito dei giudici cui è istituzionalmente riservato nella ricostruzione della vicenda storica.

Occorre dunque rilevare che, risultando la sentenza della Corte territoriale depositata in data 6 febbraio 2015, si applica il punto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella versione di testo introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modificazioni in L. n. 134 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), la quale consente il ricorso per cassazione solo per “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. n. 8054 del 2014) hanno espresso su tale norma i seguenti principi di diritto: a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. c.c., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; b) il nuovo testo introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.

Poichè i motivi in esame risultano irrispettosi di tali enunciati, traducendosi nella sostanza in un diverso convincimento rispetto a quello espresso dalla Corte territoriale nella valutazione del materiale probatorio oltre che nel giudizio di proporzionalità della sanzione all’illecito commesso, pure istituzionalmente rimesso al giudice del merito, essi vanno disattesi.

10. – Conclusivamente, accolto il quinto motivo di ricorso e respinti gli altri, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice designato in dispositivo il quale si uniformerà a quanto statuito, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese.

PQM

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso rigettati gli altri e, in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Palermo, anche per la regolazione delle spese; rigetta gli altri motivi di ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2016

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