Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17113 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, (ud. 23/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 810/2019 proposto da:

A.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE n.

78, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PATRICELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MICHELE COLUCCI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositato il 20/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/04/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Tribunale di Bari rigettava il ricorso proposto da A.O. avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva respinto l’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dallo stesso avanzata.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione A.O., affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 14 e 35 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe omesso di considerare, da un lato, che la Commissione territoriale avrebbe dovuto giustificare la mancanza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi a sè, e, dall’altro lato, che tale carenza avrebbe dovuto comportare la fissazione dell’udienza di comparizione.

La censura è inammissibile. Il Tribunale afferma infatti che “… la nuova disciplina processuale introdotta dalla L. n. 46 del 2017 (nota come legge Minniti) non impone l’udienza pubblica e il rinnovo dell’audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso…” (cfr. pag. 1 del decreto), ma tale passaggio non dimostra che, nel caso di specie, non sia stata comunque fissata l’udienza.

Sul punto, è necessario ribadire che nella materia della protezione internazionale ed umanitaria il giudice ordinario non esercita un sindacato limitato alla regolarità dell’atto impugnato, con il quale la commissione territoriale concede, o nega, la tutela in concreto invocata dal richiedente, o del procedimento che è stato in concreto seguito per l’adozione di detto atto. La cognizione del giudice ordinario, infatti, ha ad oggetto la spettanza del diritto soggettivo alla protezione invocato dallo straniero (Cass. Sez. U., Sentenza n. 32045 dell’11/12/2018, in particolare pagg. 6 e ss., e Cass. Sez. U., Sentenza n. 32177 del 12/12/2018, in particolare pagg. 9 e ss.; nonchè Cass. Sez. U., Ordinanza n. 5059 del 28/02/2017, Rv. 643118).

Ne consegue che in sede giurisdizionale si realizza la garanzia del contraddittorio pieno tra le parti ed il giudice si pronuncia sul diritto soggettivo alla protezione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 30105 del 21/11/2018, Rv. 653226; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 7385 del 22/03/2017, Rv. 643652; nonchè Cass. Sez. U., Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062, in particolare alle pagg. 12 e ss.), con conseguente irrilevanza delle eventuali nullità, o irregolarità, incidenti sul procedimento svoltosi innanzi le commissioni territoriali.

La garanzia viene assicurata mediante il procedimento in Camera di consiglio, che è certamente adeguato ad assicurare adeguata tutela al diritto di difesa del richiedente asilo, posto che esso prevede il contraddittorio tra le parti e consente al ricorrente, in vista del peculiare carattere deformalizzato del procedimento, di introdurre i temi di indagine ed i fatti ritenuti rilevanti a sostegno della domanda di protezione, senza onere di rispettare la scansione temporale e le preclusioni previste dal rito civile ordinario.

Peraltro va considerato che i più recenti approdi giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e di questa stessa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21584 del 07/10/2020, Rv. 658982; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22049 del 13/10/2020, Rv. 659115 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26124 del 17/11/2020, Rv. 659737) hanno affermato con chiarezza il diritto del richiedente asilo ad essere ascoltato, almeno in una occasione, in sede amministrativa o giurisdizionale; l’obbligo che il relativo verbale o trascrizione sia messo a disposizione del giudice competente a decidere sull’impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di asilo; la possibilità di detto giudice di rinnovare l’audizione ove ne ravvisi la necessità, pur in presenza della videoregistrazione del primo colloquio svolto dinanzi la Commissione territoriale; l’obbligo, da parte del giudice, di disporre detto rinnovo ogni qualvolta nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi, non preventivamente dedotti ed approfonditi nella fase amministrativa; ovvero quando il ricorso contenga l’istanza del richiedente di essere ascoltato, con la precisazione degli aspetti in ordine ai quali egli intende fornire chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.

La struttura del giudizio camerale, quindi, nella sua declinazione conseguente all’attività interpretativa della Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione, è pienamente idonea da un lato ad assicurare la piena protezione del diritto di difesa del richiedente asilo, e dall’altro a consentire il sollecito esame della domanda di protezione, il che corrisponde, peraltro, ad un preciso interesse del richiedente stesso.

Da quanto esposto deriva che il ricorrente non ha interesse a denunziare, in sede giurisdizionale, eventuali profili di invalidità della procedura svoltasi dinanzi la Commissione territoriale: irrilevante, pertanto, è il fatto che la stessa non abbia fornito giustificazioni circa la mancata videoregistrazione del colloquio informativo. Per quanto invece concerne la fissazione dell’udienza, il passaggio contenuto nella prima pagina del decreto impugnato non dimostra l’assenza dell’udienza, ma soltanto dell’udienza pubblica e della audizione del richiedente: e, sotto entrambi i profili, non si configura alcuna violazione di legge, poichè l’udienza camerale è sufficiente, secondo il modello normativo, ad assicurare il diritto di difesa del richiedente la protezione, mentre l’audizione va rinnovata soltanto nelle specifiche ipotesi enucleate dalla giurisprudenza, nazionale e comunitaria, delle quali, nella specie, il ricorrente non deduce la sussistenza. Nè il ricorrente afferma, con il motivo in esame, che non sia stata fissata dal Tribunale udienza in Camera di consiglio.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 14 e 17 e la nullità del decreto impugnato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato l’inidoneità della storia personale ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Ad avviso del ricorrente, infatti, la sua narrazione si fondava su una persecuzione religiosa, il che la rendeva idonea ai fini della tutela invocata; inoltre, il ricorrente deduce che il suo viaggio verso l’Italia, compreso il periodo di carcerazione in Libia, era stato descritto con dettagli sufficienti; ed infine, afferma che in Nigeria – suo Paese di origine – sussisterebbe una condizione di violenza generalizzata che avrebbe dovuto essere ritenuta rilevante ai sensi di quanto previsto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

La censura è inammissibile.

Dalla lettura del decreto impugnato emerge che il Tribunale, come già la Commissione territoriale, ha ritenuto la storia, oltre che non idonea, anche non credibile, e questa specifica ratio non è in alcun modo attinta dalla censura in esame. Sul punto, va ribadito il principio secondo cui quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi, ovvero la mancata contestazione di essa, rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882; Cass. Sez. U., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA