Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17113 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. II, 13/08/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 13/08/2020), n.17113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21348-2019 proposto da:

K.M., rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANBATTISTA

SCORDAMAGLIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CATANZARO;

– intimati –

avverso il decreto n. cron. 1567/2019 del TRIBUNALE di CATANZARO,

depositato il 03/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere Dr. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

è stata impugnata da K.M. il decreto n. 1567/2019 del Tribunale di Catanzaro con ricorso fondato su quattro motivi e non resistito con controricorso dalle parti intimate.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente chiedeva, come da atti, alla competente Commissione Territoriale il riconoscimento della protezione internazionale.

La domanda veniva rigettata con diniego della istanza di concessione della detto beneficio, nonchè della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

Impugnata la decisione della detta Commissione con successivo ricorso, quest’ultimo veniva rigettato col provvedimento del Tribunale di Catanzaro oggetto del presente ricorso.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1.- Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, di norme di diritto, in particolare del D.Lgs. n. 251 del 2007, “con riferimento ai profili di credibilità”, nonchè motivazione illogica con riguardo alla credibilità del ricorrente.

La Sezione Specializzata del Tribunale di prime cure ha dato adeguata ragione della valutazione, in fatto, circa la non credibilità delle dichiarazioni del ricorrente richiedente i suddetti benefici.

In ogni caso le censure svolte dal ricorrente attengono a profili del tutto meritali.

Al riguardo questa Corte non può che evidenziare (ribadendo consolidato orientamento) che la valutazione già svolta in precedenza – nell’ambito delle precipue attribuzioni ad essi affidate dall’ordinamento- dai Giudici del merito è valutazione eminentemente in fatto.

E’, quindi, oggi irrilevante che quella valutazione(che è di merito) non sia condivisa dal ricorrente, che finisce con lo svolgere inammissibili doglianze sulla “mera insufficienza motiva” e sulla “prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle risultanze processuali”, censure tutte attinenti al merito e non ammissibili (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340 e 24 aprile 2019, n. 11627).

I Giudici del merito (in primo ed in secondo grado) hanno, tuttavia, basato la loro complessiva decisione in ordine alle istanze del ricorrente sul fatto che, all’esito della svolta corretta valutazione in fatto loro incombente, quelle del ricorrente “erano dichiarazioni inverosimili confermando i dubbi sulla genuità delle stesse espressi dalla Commissione territoriale nel decreto di diniego”

La sentenza oggi impugnata, peraltro, ha -con ampia motivazione dato esaustivamente atto del suo decisum affrontando specificamente ogni aspetto in punto di fatto della controversia (condizioni del paese di origine, emergenze istruttorie ostative al riconoscimento dello status di rifugiato ed alla effettiva ricorrenza di ipotesi idonee alla concessione del beneficio della protezione sussidiaria e di quella umanitaria).

Il motivo va, pertanto, respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deducono violazioni di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “con riferimento alla protezione sussidiaria”.

3.- Con il terzo motivo viene prospettata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 3 e art. 14, comma 1, lett. c), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 1, con specifico riguardo alla “situazione di violenza indiscriminata in Pakistan, zona del Kashmir”.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si deducono violazioni di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5) con riguardo alla “erronea valutazione (delle) condizioni di salute “del ricorrente ed alla omessa “valutazione dei centri specialistici in Pakistan e delle conseguenze psicofisiche del rimpatrio”.

5.- Tutti i motivi innanzi esposti possono essere trattati congiuntamente e vanno respinti per lo stesso ordine di ragioni innanzi già esposte sub 1.

Tanto in quanto, i motivi qui congiuntamente in esame ripropongono censure di tino meritali del tutto irrilevanti al cospetto della corretta e motivata decisione oggetto di gravame.

6.- Nulla va statuito quanto alle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

7.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto non risultando il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

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