Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17113 del 09/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/08/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 09/08/2011), n.17113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12183/2010 proposto da:

F.M.G. (OMISSIS), F.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZALE BELLE

ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato ABRIGNANI Ignazio, che le

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) (OMISSIS), in persona del suo

amministratore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 97,

presso lo studio dell’avvocato LEONE Gennaro, che lo rappresenta e

difende giusta mandato a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 3544/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

30/11/074, depositata il 22/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato Tiberio Saragò delega avv. Ignazio Abrignani

difensore delle ricorrenti che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Leone Gennaro difensore del controricorrente e

ricorrente incindentale che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che aderisce

alla relazione.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che avverso la decisione indicata in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi F.M.G. e F.C..

Ha resistito l’intimato.

Nominato, ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., il consigliere relatore ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ritenendo che il ricorso fosse da rigettare per manifesta infondatezza.

Le ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., si legge quanto segue:

“1. Il Condominio di (OMISSIS) conveniva in giudizio F.M.G. e F.C., proprietarie di un appartamento sito al quarto piano dell’edificio condominiale, chiedendone la condanna al ripristino dei luoghi e al risarcimento dei danni dalle medesime provocati a seguito di lavori di rifacimento del terrazzo della loro unità immobiliare e di chiusura di un balcone pure di loro proprietà.

Le convenute resistevano alla domanda.

Il tribunale accoglieva in parte la domanda con sentenza che era confermata in sede di gravame.

Hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi F.M.G. e F.C..

Ha resistito l’intimato.

2. Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., essendo manifestamente infondato.

Il primo motivo censura la sentenza laddove aveva ritenuto che la controparte non aveva accettato il contraddittorio sulla domanda nuova concernente il rimborso pro quota delle spese di rifacimento del lastrico solare, dovendo ritenersi meramente di stile la deduzione di controparte di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.

Il motivo è infondato, avendo la sentenza accertato che la controparte aveva espressamente dichiarato di non accettare il contraddittorio: trattasi di un accertamento di fatto riservato all’indagine del giudice di merito e che è incensurabile in sede di legittimità se, come nella specie, sia immune da vizi logici o giuridici.

La inammissibilità della domanda esclude la denunciata violazione di omesso esame nel merito della questione.

Il secondo motivo denuncia che la sentenza aveva disposto la rimozione della chiusura del balcone realizzato dalle convenute sul rilievo che non erano state presentate argomentate confutazioni alla consulenza tecnica recepita dal Giudice di primo grado, quando con l’atto di appello e la perizia tecnica allegata era stato evidenziato il pregiudizio statico che sarebbe conseguito alla demolizione; erano stati specificamente formulati i rilievi alla motivazione del Tribunale e alla consulenza tecnica; era stato evidenziato come dai documenti prodotti e non conosciuti dal consulente tecnico doveva escludersi la presenza della finestra alle quali aveva fatto riferimento l’ausiliare che aveva tenuto conto soltanto del regolamento di condominio; il pregiudizio estetico doveva escludersi in base alle stesse risposte date dal consulente.

Il terzo motivo censura la sentenza laddove, secondo quanto risultato anche dalla consulenza tecnica, le opere di cui era stata illegittimamente disposta la rimozione erano di proprietà privata delle convenute ed erano state condonate.

La sentenza non aveva rilevato le intrinseche e palesi contraddizioni della consulenza. Il quarto motivo denuncia che la sentenza non aveva rilevato il pregiudizio statico che sarebbe potuto derivare dalla demolizione dell’opera de qua, come evidenziato dalla consulenza di parte.

Il secondo, il terzo e il quarto motivo, che per la stretta connessione vanno esaminati congiuntamente, vanno disattesi.

Premesso che le ricorrenti, denunciando il mancato esame dei rilievi tecnici formulati con l’atto di appello, l’erroneità della consulenza tecnica d’ufficio e della sua valutazione, formulano doglianze che non configurano violazioni di legge ma si risolvono in un vizio di motivazione concernente l’accertamento dei fatti posti a base della decisione (Cass. 5277/2006), deve rilevarsi il difetto di autosufficienza del ricorso, che non trascrive per esteso il contenuto delle censure sollevate con l’appello, i passi pertinenti della consulenza tecnica e di quella di parte ma, limitandosi a fare riferimento a quanto dedotto con l’appello o a riportare stralci o frasi estrapolate dalla consulenza d’ufficio e da quella di parte, non consente di verificare la decisività delle questioni poste (Cass. 13845/2007; 7078/2006; 4885/2006; 17639/2004), dovendo qui ricordarsi che il vizio di motivazione è configuratile quando si dimostri che l’omesso o insufficiente esame di un mezzo di prova abbia con certezza portato a una decisione che altrimenti sarebbe stata diversa, perchè in caso contrario la deduzione si risolverebbe nella inammissibile richiesta di rivalutazione di un elemento probatorio, sollecitando un riesame del merito che è evidentemente sottratto al sindacato di legittimità: è appena il caso di aggiungere che il giudice di legittimità non può esaminare gli atti processuali, se non nel caso di error in procedendo (che nella specie, per quel che si è detto, non ricorre)”.

Vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione, non potendo ritenersi meritevoli di accoglimento i rilievi formulati dalle ricorrenti con la memoria illustrativa.

In proposito occorre soltanto sottolinearsi:

a) per quanto concerne il primo motivo, la domanda di rimborso della quota delle spese condominiali non integrava una mera emendatio di domande già formulate ma configurava una domanda riconvenzionale proposta per la prima volta nel corso del giudizio di primo grado;

l’accettazione del contraddittorio postula un atteggiamento non oppositorio della parte interessata, consistente nell’accettazione esplicita del contraddittorio ovvero in un comportamento concludente che ne implichi ineludibilmente l’accettazione, essendo del tutto irrilevante il silenzio o la mancata prolungata reazione della controparte o – secondo quanto dedotto dalle ricorrenti nella specie – l’uso di una espressione di stile, atteso che non è onere del convenuto dichiarare di non accettare il contradditorio (Cass. 18513/200725242/2006; ; 3159/2001; 2805/2000).

b) per quel che concerne gli altri motivi del ricorso, le considerazioni formulate dalle ricorrenti non scalfiscono quanto è stato evidenziato dal relatore in merito al difetto di autosufficienza del ricorso, dovendo qui ancora ricordarsi che intanto può configurarsi il vizio di motivazione per omesso o erroneo esame di un documento, delle risultanze di una prova o ancora della consulenza tecnica in quanto si tratti di un elemento probatorio decisivo nel senso che la relativa acquisizione sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze di causa su cui si è fondato il convincimento del giudice del merito, si che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base. Pertanto, non può essere dedotto il vizio di motivazione per denunciare il mancato esame di elementi che siano suscettibili di essere liberamente apprezzati nell’ambito della valutazione discrezionale del complessivo materiale probatorio riservata al giudice di merito: altrimenti la Corte di Cassazione verrebbe in sostanza investita del riesame del merito della controversia, che è sottratto al giudice di legittimità. E, attraverso la integrale trascrizione delle risultanze del mezzo istnittorio di cui si lamenta l’omesso o erroneo esame, il ricorrente deve per l’appunto dimostrarne la decisività nel senso di cui si è detto.

Pertanto, il ricorso va rigettato, assorbito l’incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato.

Condanna le ricorrenti in solido al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2011

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