Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17112 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, (ud. 23/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 685/2019 proposto da:

N.H.C., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA n. 177, presso lo studio dell’avvocato

LEONARDO QUARANTA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

FERSINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/04/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Tribunale di Lecce rigettava il ricorso proposto da N.H.C. avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva respinto l’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dallo stesso avanzata.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione N.H.C., affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 ed 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe omesso di disporre la fissazione dell’udienza di comparizione, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi la Commissione territoriale.

La censura è inammissibile.

Dalla lettura del decreto impugnato risulta infatti che “All’udienza del 24/10/2018, previa discussione delle parti presenti in aula, il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione” (cfr. pag. 2 del decreto). L’udienza di comparizione delle parti, pertanto, si è regolarmente svolta, onde non si configura alcuna violazione delle disposizioni di cui del D.Lgs. n. 25 del 2008, commi 10 ed 11.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria, senza considerare il percorso di inserimento socio-lavorativo seguito dal ricorrente, che sarebbe dimostrato, in particolare, dalla dichiarazione del titolare di una macelleria, secondo cui il N., durante la sua permanenza presso detto esercizio commerciale, avrebbe lavorato con correttezza e precisione.

La censura è inammissibile.

Il Tribunale svolge il giudizio di comparazione tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle che egli incontrerebbe in caso di rimpatrio, ed esclude la sussistenza di profili di vulnerabilità, non ravvisando un rischio di lesione del nucleo inalienabile dei diritti umani del N.. Considera, inoltre, anche il percorso di inserimento del richiedente in Italia, ritenendo tuttavia che lo stesso avesse soltanto “… svolto le tipiche attività organizzate dai centri di accoglienza, nonchè alcuni mesi di lavoro stagionale, sicchè si tratta di una situazione non indicativa di un effettivo radicamento in Italia e quindi non valutabile sotto il profilo dell’art. 8 CEDU” (cfr. pag. 11 del decreto impugnato). Rispetto a tale valutazione, che si risolve in un giudizio di fatto, il ricorrente contrappone una differente lettura delle proprie tesi difensive e degli elementi di prova acquisiti al giudizio, introducendo in sostanza una inammissibile istanza di revisione del giudizio di merito, estranea alla finalità ed alla natura del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non attendibile il racconto personale.

La censura è inammissibile.

Il ricorrente aveva riferito di essere cristiano e di essere fuggito a seguito di contrasti religiosi con gli appartenenti alla setta alla quale apparteneva il padre, che lo avevano minacciato ed aggredito a causa del suo rifiuto di aderire alla congregazione. La storia è stata ritenuta non credibile e non idonea ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, e questa seconda ratio non risulta specificamente attinta dalla doglianza in esame. Sul punto, va ribadito il principio secondo cui quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi, ovvero la mancata contestazione di essa, rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882; Cass. Sez. U., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA