Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17112 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. II, 13/08/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 13/08/2020), n.17112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21314-2019 proposto da:

R.A., rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANBATTISTA

SCORDAMAGLIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 2020 che lo rappresenta e difende

ope legis;

– controricorrente –

e contro

PROCURA DERLA REPUBBLICA DI CATANZARO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 15/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 07/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

C6/02/2020 dal Consigliere Dr. ANTONIO ORICCHIO;

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

è stata impugnata da R.A. la sentenza n. 15/2019 della Corte di Appello di Catanzaro con ricorso fondato su quattro motivi e resistito con controricorso dalla parte intimata.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente chiedeva, come da atti, alla competente Commissione Territoriale il riconoscimento della protezione internazionale.

La domanda veniva rigettata con diniego della istanza di concessione della detto beneficio, nonchè della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

Impugnata la decisione della detta Commissione con successivo ricorso, quest’ultimo veniva rigettato con provvedimento del Tribunale di Catanzaro in data 22.5.2017.

All’esito dell’interposto appello avverso la decisione del Tribunale stesso, l’adita Corte di Appello, con la sentenza oggetto del ricorso, rigettava il proposto gravame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c, con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e quella dell’art. 360, comma 1, n. 4 per “omessa valutazione di documenti prodotti”.

Il motivo è formulato con errato riferimento al previsto parametro normativo processuale in relazione alle censure mosse (dovendosi, verosimilmente dedurre che, per il tipo di censura in concreto svoltra, l’esatto riferimento era, invece, quello di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 per pretesa omessa valutazione dati e documenti.

La censura svolta in ricorso si appalesa, inoltre, anche contraddittoria in sè atteso che nell’atto si finisce col parlare di “insufficiente valutazione di documenti prodotti ai fini della credibilità del ricorrente”.

Al di là, tuttavia, anche del fatto che la motivazione non sufficiente non costituisce più causa di ricorso per cassazione alla luce del vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 va – in ogni causo – individuato il nucleo fondante delle prospettate censure di cui al motivo in esame.

Esso è costituito dalla “veridicità dichiarazioni” giudicata come non sussistente dai Giudici del merito, entrambi i quali hanno posto tale ratio a fondamento dei loro decisum.

La valutazione di tali Giudici (che è valutazione di merito) non è condivisa dal ricorrente, che finisce con lo svolgere inammissibili doglianze sulla “mera insufficienza motiva” e sulla “prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle risultanze processuali”, censure tutte attinenti al merito e non rilevanti (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340 e 24 aprile 2019, n. 11627).

I Giudici del merito (in primo ed in secondo grado) hanno, tuttavia, basato la loro complessiva decisione in ordine alle istanze del ricorrente sul fatto che, all’esito della svolta corretta valutazione in fatto loro incombente, quelle del ricorrente “erano dichiarazioni inverosimili confermando i dubbi sulla genuità delle stesse espressi dalla Commissione territoriale nel decreto di diniego”.

La sentenza oggi impugnata, peraltro, ha – con ampia motivazione dato esaustivamente atto del suo decisum affrontando specificamente ogni aspetto in punto di fatto della controversia (condizioni del paese di origine, emergenze istruttorie ostative al riconoscimento dello status di rifugiato ed alla effettiva ricorrenza di ipotesi idonee alla concessione del beneficio della protezione sussidiaria e di quella umanitaria).

Il motivo va, dunque, respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione di legge “con riferimento ai profili di credibilità”, nonchè motivazione illogica con riguardo alal credibilità del ricorrente.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si deducono violazioni di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “con riferimento alla protezione sussidiaria”.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si deducono violazioni di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, con riferimento riguardo alla “mancata valutazione (delle) condizioni di salute e condizioni transitorie del paese di origine (e) omessa comparazione tra integrazione sociale e situazione personale del ricorrente”.

5.- Gli esposti motivi di cui sopra possono essere trattati congiuntamente e vanno respinti per lo stesso ordine di ragioni innanzi già esposte sub 1.

Tanto in quanto, i motivi qui congiuntamente in esame ripropongono censure di tipo meritali del tutto irrilevanti al cospetto della corretta e motivata decisione oggetto di gravame.

6.- Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

7.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

8. – Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto, non risultando il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 200,00, oltre spese prenotate e debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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