Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17112 del 09/08/2011
Cassazione civile sez. VI, 09/08/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 09/08/2011), n.17112
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 4376/2010 proposto da:
P.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA ANTONIO CANTORE 5, presso lo – studio dell’avvocato
PONTECORVO MICHELE, rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZI
Alberto giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.F. (OMISSIS), M.A.
(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA DEI
PRATI DEGLI STROZZI 21, presso lo Studio dell’avvocato SCARNATI
Alessandra, che le rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
P.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato PARENTI
LUIGI, rappresentato e difeso dagli avvocati ORIANA DI SIPIO, FALACE
GIUSEPPE giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
D.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato PARENTI LUIGI,
rappresentata e difesa dagli avvocati ORIANA DI SIPIO, FALACE
GIUSEPPE giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 325/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del
31/03/09, depositata il 26/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato Pontecorvo Michele (domiciliatario del ricorrente)
che dichiara di aver notificato nei termini l’integrazione del
contraddittorìo depositando in ritardo il relativo atto, si rimette
alla Corte, è presente inoltre l’Avvocato Lorenzi Alberto, difensore
del ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Patrizia Giannini (delega avv. Parenti Luigi),
difensore dei controricorrenti che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che aderisce
alla relazione.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che avverso la decisione indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo P.P..
Hanno resistito P.F. e M.A., quali eredi di P.F., e P.N..
Nominato, ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., il consigliere relatore ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ritenendo che il ricorso fosse da rigettare per manifesta infondatezza.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
Con ordinanza dep. il 17 gennaio 2011, comunicata al ricorrente il 26 gennaio 2011, il Collegio aveva ordinato, a cura del ricorrente, l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario D.N. con termine di sessanta giorni dalla comunicazione;
il ricorrente ha tempestivamente notificato l’atto di integrazione nei confronti della D., che si è costituita nella presente fase depositando controricorso, ma ha depositato l’atto di integrazione il 1 giugno 2011, ben oltre il termine di venti giorni previsto, a pena di improcedibilità, dall’art. 371 bis cod. proc. civ..
Tenuto conto della natura perentoria del termine in questione, il mancato deposito dell’atto o il deposito successivo alla scadenza del termine stesso comportano l’improcedibilità del ricorso rilevabile anche d’ufficio, la quale non è esclusa neppure dall’eventuale costituzione della controparte intimata, posto che il principio – sancito dall’art. 156 cod. proc. civ. – di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali siano state dettate apposite o separate disposizioni (S.U. 11003/2006; 24218/2009; 8628/2011) Pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile.
La peculiarità della vicenda processuale induce a compensare le spese relative alla presente fase.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso improcedibile. Compensa spese.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2011