Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17111 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. I, 21/07/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 21/07/2010), n.17111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.P.E. (c.f. (OMISSIS)) , elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CUNFIDA 20, presso l’avvocato OLIVETI

FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato CIMAOMO ANTONIO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositato il

25/07/2007, 290/07 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, P.P.E. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Bologna, del 06-07-2007, avente ad oggetto equa riparazione per irragionevole durata di procedimento, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso, per mancata comparizione del ricorrente, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile, perche’ privo del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 1.100,00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA