Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17111 del 21/07/2010
Cassazione civile sez. I, 21/07/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 21/07/2010), n.17111
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.P.E. (c.f. (OMISSIS)) , elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CUNFIDA 20, presso l’avvocato OLIVETI
FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato CIMAOMO ANTONIO,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositato il
25/07/2007, 290/07 R.G.V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/05/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, P.P.E. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Bologna, del 06-07-2007, avente ad oggetto equa riparazione per irragionevole durata di procedimento, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso, per mancata comparizione del ricorrente, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile, perche’ privo del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 1.100,00, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010