Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17111 del 16/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 16/08/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 16/08/2016), n.17111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20979/2012 proposto da:

TRENITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA

CARINO, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO FANEANI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TAZZOLI 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DONATONE, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELA MANINI,

GIANLUCA BRASCHI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 338/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 29/03/2012 R.G.N. 40/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato DONATONE ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 338/2012, depositata il 29 marzo 2012, la Corte di appello di Firenze respingeva il gravame di Trenitalia S.p.A. nei confronti della sentenza del Tribunale di Firenze che aveva accertato come non ripetibile dalla società la somma di Euro 1.543,35 corrispondente alla quota contributiva per il periodo 1/11/2007 – 31/8/2008 a carico di A.A., riconosciuto, con sentenza definitiva, dipendente di FS ai sensi della L. n. 1369 del 1960, con decorrenza dall’1/11/1991.

La Corte di appello osservava, per quanto di interesse, che la sentenza, con la quale era stata accertata l’illecita interposizione, aveva condannato Trenitalia S.p.A. al pagamento delle differenze retributive maturate a favore del lavoratore a decorrere dall’1/6/2000 (per il periodo precedente in solido con FS) e che soltanto in data 20/10/2008 questi era passato alle dipendenze di Rete Ferroviaria Italiana, sicchè era da ritenere infondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva svolta dalla società appellante.

La Corte richiamava poi la norma di cui alla L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 23, nella parte in cui dispone che il datore di lavoro, il quale non provveda al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, sia tenuto al pagamento degli stessi anche per la quota a carico dei lavoratori, e osservava come la medesima costituisse espressione di un principio di portata generale, applicabile ai più diversi settori del lavoro pubblico e privato, secondo quanto già ritenuto dalla Corte di legittimità con ripetute pronunce.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza Trenitalia S.p.A. con due motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo Trenitalia S.p.A., deducendo l’omesso esame di fatti decisivi ai fini del decidere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, censura la sentenza impugnata per avere la Corte, nel pronunciare, respingendolo, sul motivo di gravame concernente il difetto di legittimazione passiva, omesso di considerare (1) che il lavoratore aveva accettato l’assunzione, da parte di RFI S.p.A., del debito complessivo derivante dal rapporto di lavoro e, in particolare, accettato di essere immesso nei ruoli di tale società, nonostante che la sentenza del Tribunale di Firenze (n. 629/2002), che aveva accertato la illecita intermediazione di manodopera, ne avesse disposto la reintegra in Trenitalia; (2) che era stata RFI S.p.A., e non Trenitalia, ad aver trattenuto il contributo assicurativo a carico del dipendente e che, pertanto, solo RFI poteva ritenersi legittimata a restituirlo. Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione della L. n. 218 del 1952, art. 23, nonchè dell’intero regime speciale di cui al D.P.R. n. 1032 del 1973 e L. 6 febbraio 1979, n. 42, art. 25 e dell’art. 2115 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censura la sentenza di secondo grado per non avere la Corte territoriale, una volta affermato che la L. n. 218 del 1952, art. 23, conteneva un principio di carattere generale, preso in esame lo speciale regime FS quale unica fonte di regolazione del caso concreto; e per non avere altresì considerato che nella fattispecie non vi era stato un “mancato versamento di contributi” poichè questi erano stati regolarmente versati dall’azienda appaltatrice.

Il ricorso deve essere respinto.

Il primo motivo è infondato nella parte relativa alla “decisività” dell’accettazione da parte del lavoratore della novazione soggettiva di RFI S.p.A., essendo corretto il ragionamento della Corte laddove ha ritenuto infondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da Trenitalia sul mero ma assorbente rilievo che l’ A. solo il 20/10/2008 era passato alle dipendenze di RFI e cioè “in un momento successivo all’arco temporale di cui si discute nella presente controversia” (cfr. sentenza, pagine 2-3): conclusione, questa, logicamente e giuridicamente necessitata in difetto di un’espressa dichiarazione liberatoria del creditore (art. 1273 c.c.) ed anche di una sua liberazione tacita, esclusa dal promovimento di azioni giudiziarie nei confronti di Trenitalia.

Il motivo in esame è poi inammissibile per difetto di autosufficienza nella parte relativa alla “decisività” dell’ulteriore fatto costituito dall’avere RFI e non Trenitalia operato la trattenuta del contributo assicurativo a carico del lavoratore, non risultando prodotti i prospetti paga da cui tale specifica circostanza dovrebbe essere desunta, nè comunque risultandone riportato o indicato il contenuto essenziale.

E’ infondato anche il secondo motivo di ricorso.

La Corte territoriale si è, infatti, uniformata al consolidato e risalente principio di diritto, secondo il quale “l’imprenditore che non abbia versato i contributi assicurativi nel termine di legge può proporre l’azione di rivalsa nei confronti dei lavoratori soltanto nel caso in cui il ritardo nell’adempimento non sia a lui imputabile, per l’esistenza di fatti oggettivi (da provarsi dal datore di lavoro) ai quali non sono equiparabili incertezze interpretative circa la sussistenza o meno dell’obbligo contributivo, atteso che in caso di ritardato versamento (totale o parziale) dei contributi l’obbligazione grava, a norma della L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 23, esclusivamente sul datore di lavoro, come debito suo proprio” (cfr. fra le molte Cass. 2 luglio 1988 n. 4399).

Nè può ritenersi che il principio generale sancito dall’art. 23 L. cit. sia derogato, quale regime speciale, dall’ordinamento previdenziale dei dipendenti FS.

Come già precisato da questa Corte in numerose pronunce (cfr. fra le altre Cass. n. 15070/2013), la disciplina legislativa invocata dalla società ricorrente a sostegno del proprio assunto, volto ad escludere l’applicabilità alla fattispecie concreta del principio fissato dalla L. n. 218 del 1952, art. 23, non conduce ai risultati dalla stessa auspicati. Ed invero, rammentato che il Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato venne istituito con la L. n. 418 del 1908, va rilevato che il D.P.R. n. 1092 del 1973, agli artt. 210 e 211, richiamati dalla società ricorrente, si limita a individuare le entrate del Fondo, elencando le ritenute a carico dei lavoratori iscritti. Dette disposizioni sono inserite nel “Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato” ed incluse più specificamente nella “Parte terza – Trattamento di quiescenza del Personale dell’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato”. Analogamente, la L. n. 42 del 1979, avente quale suo oggetto “Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato”, fa riferimento alle Ferrovie sempre in quanto “Azienda Autonoma”.

Non sembra poi fuori luogo aggiungere che, in materia di appalto di mano d’opera, originariamente la L. n. 1369 del 1960, art. 8, comma 1, esonerava l’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato dall’osservanza diretta dell’art. 1, prevedendo future norme in materia, da emanare con decreto presidenziale. Questo, emesso l’anno successivo (D.P.R. 22 novembre 1961, n. 1192), pur confermando nell’art. 1, comma 1, il divieto di cui alla L. n. 1369, art. 1, non riaffermò – secondo l’interpretazione offerta da Corte Cost. n. 191/1992 – la sanzione contenuta nel comma 5, escludendo, per ciò stesso, che i prestatori assunti in violazione del divieto venissero considerati alle dipendenze dell’Amministrazione pubblica. Da questa interpretazione, seguita dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 2517/1997, discende che, fintanto che il decreto presidenziale è rimasto in vigore, vale a dire fino al 5 febbraio 1988 – data in cui, scaduto il regime transitorio di cui alla L. 17 maggio 1985, n. 210, art. 21, è subentrato il regime privatistico dei rapporti di lavoro dell’Ente ferrovie dello Stato – l’effetto legale previsto nella L. n. 1369, all’art. 8, comma 5, non è stato operante, applicandosi invece nel periodo successivo al 5 febbraio 1988 e per quei casi in cui i lavoratori risultassero formalmente dipendenti di imprese appaltatrici di mere prestazioni di lavoro, rendendo però ed effettivamente la loro attività direttamente a vantaggio dell’Ente.

In questo contesto normativo risulta del tutto coerente la pronuncia della Corte di Firenze che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante, ha ritenuto che il principio fissato dalla L. n. 218 del 1952, art. 23, avendo carattere generale nell’ordinamento previdenziale, per essere, a sua volta espressione del principio di buona fede e correttezza nell’attuazione del contratto di lavoro, dovesse trovare applicazione ad un rapporto lavorativo ormai del tutto provvisto di connotati privatistici.

Nè è ravvisabile un contrasto tra siffatta interpretazione e l’art. 2115 c.c..

Osserva, infatti, la società ricorrente, che il rinvio che l’art. 2115 c.c., opera alla disciplina speciale riguarda esclusivamente il regime della recuperabilità del credito, ma non anche il diritto sostanziale alla rivalsa, che sarebbe regolato esclusivamente dal codice civile, per avere i rinvii alla legislazione speciale una funzione soltanto complementare.

Invero – come puntualizzato da questa Corte in analoghe occasioni (cfr. Cass. n. 6848/2009) – il combinato disposto della L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23, delinea il regime giuridico di due distinte fattispecie, la prima delle quali ha ad oggetto l’ipotesi normale e fisiologica – del pagamento della contribuzione alla scadenza del periodo di paga, la seconda – quella patologica – dell’omissione del pagamento o dell’adempimento tardivo, facendone derivare conseguenze rilevanti in punto di responsabilità del datore di lavoro: nella prima ipotesi, la legge garantisce al datore di lavoro (che viene ad operare come mero adiectus solutionis causa nei confronti dell’ente creditore) il diritto a trattenere “il contributo a carico del lavoratore…sulla retribuzione corrisposta…alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce”, laddove, nella seconda, il datore di lavoro resta “tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributi non versate, tanto per la quota a proprio carico che per la quota a carico del lavoratore. La concentrazione in via definitiva del debito contributivo in capo al datore di lavoro (secondo un principio acquisito nella legislazione previdenziale già con il R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 111, in materia di assicurazioni obbligatorie) appare l’evidente elemento distintivo delle situazioni tipizzate dal legislatore attraverso disposizioni che risulterebbero prive di alcuna concreta utilità normativa ove l’art. 23 si limitasse a confermare quanto già previsto nell’art. 19, trascurando che l’art. 19, qualifica il datore di lavoro come “responsabile del pagamento” dei contributi, contestualmente regolando il diritto di ritenzione a favore dello stesso, laddove l’art. 23, prevede che il datore di lavoro “è tenuto al pagamento” per l’intero, senza null’altro aggiungere: così realizzandosi una coerente simmetria tra diversità di presupposti e diversità di effetti, che rende ragione della distinta individualità delle previsioni normative in relazione all’imputabilità (o antigiuridicità) del comportamento del datore di lavoro, che ne costituisce la ratio giustificatrice.

E tanto più se si considera che l’azione di rivalsa si inserisce, comunque, nell’ambito del sistema previdenziale, restando qualificata dai suoi fini e dai suoi scopi di tutela, per cui non si vede come, in virtù di un’asserita prevalenza della norma “civilistica”, si possano escludere effetti (come la concentrazione del debito contributivo) rispetto ai quali la norma speciale – alla prima pariordinata – è sicuramente abilitata.

Giusto al fine di evitare (per come correttamente avverte Cass. n. 5916/1998) che, in conseguenza dell’inadempimento del datore di lavoro, venga riversato sul lavoratore il pagamento delle somme arretrate, il cui livello si accresce per il tempo dell’inadempimento, assumendo proporzioni apprezzabili e direttamente proporzionali al perdurare dell’inadempimento del soggetto obbligato. Quel che, piuttosto, deve ribadirsi è come – a fronte di un comportamento antigiuridico del datore di lavoro (che omette o ritarda il pagamento dei contributi) – vada riconosciuta la possibilità per lo stesso di dimostrare l’impossibilità di adempiere la prestazione dovuta per causa non imputabile (cfr. Cass. n. 5916/1998; Cass. n. 4399/1988), senza nemmeno la necessità di configurare nella concentrazione del debito contributivo una pena privata (così Cass. n. 8800/2008), secondo una prospettiva che appare, in realtà, eccedente la struttura della fattispecie, nella quale rileva essenzialmente un inadempimento colpevole, valutabile secondo i rimedi comuni (Cass. n. 6448/2009, cit.).

Il motivo in esame risulta infine inammissibile nella parte in cui addebita alla sentenza impugnata di non avere considerato che nella fattispecie non vi era stato un “mancato versamento dei contributi”, essendo stati questi regolarmente versati dall’appaltatrice, posto che esso prescinde totalmente, non investendoli di alcuna censura, dai rilievi che la Corte di appello di Firenze ha formulato al riguardo, prendendo argomentata posizione sullo specifico motivo di gravame (cfr. sentenza, pag. 4).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2016

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