Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17111 del 11/07/2017
Cassazione civile, sez. un., 11/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.11/07/2017), n. 17111
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sez. –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10814/2016 proposto da:
P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO TROGO
21, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA CASANOVA, rappresentato
e difeso da sè medesimo;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD S.P.A.;
– intimata –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente
del TRIBUNALE di NAPOLI.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
06/06/2017 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, il quale chiede
il rigetto del ricorso.
Fatto
L’avv. P.A., in proprio, citava in giudizio Equitalia Sud s.p.a. davanti al Tribunale di Napoli Nord e, premesso che era stata iscritta ipoteca legale su beni dell’esponente, chiedeva la riduzione delle iscrizioni ipotecarie eccedenti di un terzo l’importo del credito iscritto oltre al risarcimento di danni. Equitalia Sus, costituitasi in giudizio eccepiva il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria in relazione ai ruoli emessi per la riscossione di crediti tributari.
L’esponente proponeva regolamento di giurisdizione chiedendo che venisse accertata la giurisdizione del Tribunale di Napoli nord e depositava memoria.
La concessionaria non svolgeva attività difensiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La norma di cui al D.Lgs n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. e bis, a seguito della modifica dovuta all’entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35,comma 26 quinquies, introdotto dalla Legge di Conversione 4 agosto 2006, n. 248, applicabile ratione temporis, prevede che l’iscrizione dell’ ipoteca è inclusa tra gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni Tributarie, senza alcuna specificazione in ordine alla natura del credito del quale costituisce garanzia.
Tale modifica, alla luce dei principi, anche costituzionali, che regolano il riparto di giurisdizione tra giudice tributario e il giudice ordinario non può essere intesa come modifica della giurisdizione tout court a favore del giudice tributario nel caso di ricorso avverso l’iscrizione di ipoteca.
Pacifico è che la giurisdizione tributaria deve essere considerata un organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione ed anche se la disciplina degli organi speciali può essere modificata dal legislatore ordinario, incontra precisi limiti costituzionali consistenti nel “non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenza speciale) le materie attribuite” a dette giurisdizioni speciali e nell'”assicurare la conformità a Costituzione” delle medesime giurisdizioni.
In forza di tali considerazioni anche dopo la citata modifica normativa che determina la competenza del Giudice tributario avverso l’opposizione alla iscrizione di ipoteca, si ritiene di dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte che scinde la giurisdizione in base alla natura dell’atto posto a fondamento della iscrizione ipotecaria.
Ove l’iscrizione ipotecaria concerna una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre invece di natura non tributaria, e l’impugnazione sia stata proposta, anzichè separatamente innanzi ai giudici diversamente competenti in relazione alla natura dei crediti posti a base del provvedimento cautelare, unicamente dinanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa presso di sè in relazione alle cartelle relative a crediti non tributari posti a fondamento del provvedimento in questione e alla domanda risarcitoria e rimettere la causa dinanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di natura tributaria cfr Sez. Un. n. 14831/2008 per l’ipotesi in cui l’impugnazione sia stata proposta davanti al giudice tributario).
E’ irrilevante, invece, la tipologia di crediti che concorrono a costituire la soglia minima per l’iscrizione di ipoteca. (Cass. Sez. 5, sent. n. 20055 del 2015).
Il giudice ordinario dovrà, quindi trattenere la causa presso di sè in relazione alle cartelle relative a crediti non tributari posti a fondamento del provvedimento in questione e alla domanda risarcitoria, e rimetterla dinanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a cartelle relative a crediti di natura tributaria.
La parziale soccombenza e la particolarità della questione consentono di ritenere compensate le spese del giudizio di legittimità
PQM
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario per le cartelle relative a crediti non tributari e per la domanda di risarcimento danni e la giurisdizione del giudice tributario per le cartelle tributarie.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 6 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017