Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17111 del 09/08/2011

Cassazione civile sez. un., 09/08/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 09/08/2011), n.17111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17734-2010 per regolamento di competenza d’ufficio

proposto da:

TRIBUNALE DI CASALE MONFERRATO con ordinanza del 23/6/10 depositata

il 05/07/10 nella causa tra:

CONSORZIO DEI COMUNI PER L’ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE SANZIO 1, presso lo studio dell’avvocato ROMANO Alberto,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONTI PAOLO, per

delega a margine dell’atto di costituzione;

contro

ACQUEDOTTO MONFERRATO S.P.A.;

– non costituitasi in questa fase –

udito l’avvocato Alberto ROMANO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

Vincenzo GAMBARDELLA, il quale chiede alla Corte che venga dichiarata

la giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenze di legge.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Il tribunale di Casale Monferrato, con ordinanza depositata il 26.6.2010, sottopone a questa Corte una questione di giurisdizione ex officio, sulla premessa in iure della incondivisibilità della pronuncia del TAR Piemonte (25.2.2006) con la quale quel giudice si era dichiarato carente di giurisdizione in relazione, tra l’altro, ad una domanda proposta dal Consorzio dei comuni per l’acquedotto del Monferrato nei confronti della società concessionaria, ed avente ad oggetto l’indennità per l’utilizzo dell’acquedotto dopo la scadenza della concessione.

Il Tar adito aveva, difatti, opinato che la domanda de qua trovava origine in una situazione di mero fatto realizzatasi dopo la scadenza del regime concessorio.

Il giudice ordinario, di converso, aveva contestato la bontà di tale decisum, osservando che, tra la società concessionaria e il Consorzio, era insorta una controversia in ordine alla legittimità della prosecuzione del rapporto (la concessionaria ritenendo, in particolare, di aver diritto alla proroga della concessione D.L. n. 333 del 1972, ex art. 14), controversia nella quale la società era risultata soccombente in entrambi i gradi del giudizio amministrativo, senza che tale circostanza potesse, peraltro, escludere che la sua pretesa radicasse il suo fondamento sull’interpretazione di una norma giuridica e non su di una situazione di fatto coincidente con una vicenda meramente possessoria.

Tanto premesso, il GO, in applicazione della L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3, ha rimesso la questione dinanzi a queste sezioni unite per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione.

Ritiene il collegio che la vicenda processuale oggi sottoposta al suo esame postuli l’affermazione della competenza a conoscerla da parte del giudice ordinario.

Come correttamente rilevato dal P.G. nelle sue conclusioni scritte – rese all’esito della trasmissione degli atti al suo ufficio ex art. 375 c.p.c., con pronuncia passata in giudicato è stato accertato che, a far data dal novembre del 1994, la società concessionaria, pur ritenendo di aver diritto alla proroga della concessione, utilizzava e gestiva sine titulo l’acquedotto del Monferrato, con ciò escludendosi la sussistenza di qualsivoglia competenza giurisdizionale del GA. La conclusione dell’ufficio requirente appare meritevole di accoglimento, atteso il definitivo esaurimento – per decorso del termine finale previsto dalla legge istitutiva del rapporto – del rapporto concessorio da cui derivava il potere autoritativo del Consorzio, onde le pretese hic et inde dedotte dalle parti esulano tout court dalla sfera della giurisdizione amministrativa, non essendo più legittimante predicabile l’esistenza di questioni relative al legittimo esercizio di poteri autoritativi e al rapporto concessorio che ne traeva origine, questioni destinate, di converso, alla cognizione del giudice ordinario volta che oggetto del giudizio risulti, in limine, una situazione di mero fatto determinatasi a seguito della conclusione del rapporto (onde la non controversa applicabilità della L. n. 1034 del 1971, art. 5, comma 2).

P.Q.M.

La corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2011

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