Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17110 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. I, 21/07/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 21/07/2010), n.17110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PARAGUAY

5, presso l’avvocato PAGANO DOMENICO, che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12140/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 14/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2010 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato PAGANO che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per revocazione della sentenza di questa Corte, datata 14 maggio 2008 n 12140, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., ravvisando l’ipotesi di cui all’art. 395 c.p.c., n 4, ed esponendo che M.G. aveva impugnato tardivamente il decreto della Corte d’Appello di Messina, depositato il 28 febbraio 2005, avente ad oggetto equa riparazione per irragionevole durata di procedimento (notifica del decreto in data 19 maggio 2005; notifica del ricorso: 19 – 26 ottobre 2005), ma di cio’ non aveva tenuto conto questa Corte, nella predetta sentenza, che aveva accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condannato l’amministrazione al risarcimento del danno a favore del M.. Costituitosi il contraddittorio, il M. ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il ricorso. E’ stato nominato un relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che ha ritenuto potersi decidere il ricorso in camera di consiglio, per inammissibilita’ o manifesta infondatezza, e ha chiesto fissarsi all’uopo adunanza in camera di consiglio.

Questa Corte, con ordinanza in data 15 ottobre 2009, non ravvisando inammissibilita’ o manifesta infondatezza del ricorso, ha rimesso la causa alla pubblica udienza, svoltasi in data odierna.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come e’ noto, l’art. 391 bis c.p.c., introdotto dal Legislatore del 1990, e successivamente modificato dal D.Lgs. n 40 del 2006, ha ammesso l’esperibilita’, avverso le sentenze di questa Corte, della revocazione per errore di fatto, di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4 (la sentenza e’ effetto di un errore di fatto risultante da atti o documenti di causa,- la decisione e’ fondata sulla supposizione di un fatto, la cui verita’ e’ incontestabilmente esclusa, ovvero e’ supposta l’inesistenza di un fatto, la cui verita’ e’ positivamente stabilita; in ogni caso, se il fatto non sia costituito da un punto controverso su cui la sentenza abbia pronunciato).

Va richiamata, al riguardo, l’elaborazione giurisprudenziale, prevalentemente sviluppatasi, con riferimento all’art. 395 c.p.c., n. 4 (al riguardo, tra le altre,Cass. n 9396 del 2006); n 8295 del 2005). La decisione della Corte dovra’ essere frutto di una svista, di un’errata percezione del fatto (processuale o sostanziale: in tal senso non appare accettabile la distinzione effettuata dal ricorrente tra fatto “sostanziale”, oggetto di revocazione, o “processuale”, estraneo ad essa); il fatto sara’ decisivo (in sua assenza, la decisione potrebbe essere diversa); evidente ed obiettivo, tale da non richiedere per essere considerato, lo sviluppo di particolari indagini ermeneutiche. L’errore dovra’ dunque emergere oggettivamente, immediatamente ed incontestabilmente, dal raffronto tra la rappresentazione del fatto, risultante dagli atti e documenti di causa e quella percepita dal Giudice alla loro lettura, e non riguardare l’attivita’ valutativa ed interpretativa del Giudice (non si tratterebbe in tal caso di errore precettivo, ma di giudizio);

allo stesso modo il fatto non dovra’ essere controverso. E’ appena il caso di precisare che l’errore riguardera’ gli atti interni del giudizio di cassazione, quelli cioe’ che la Corte esamina direttamente con una propria ed autonoma indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio.

I profili caratterizzanti l’esame del fatto vanno considerati con particolare rigore, per evitare che, attraverso il procedimento di revisione, si instauri una sorta “quarto grado” di giudizio. E, dunque, la viziata percezione, la supposizione errata della sussistenza o insussistenza del fatto, dovra’ necessariamente essere espressa e mai implicita, posto che in tal caso sussisterebbe piuttosto vizio di motivazione, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. In tal senso, ove l’errore del Giudice non sia frutto di un’errata supposizione, direttamente desumibile dagli atti e documenti di causa, circa la sussistenza di un fatto decisivo e non contestato, ma di un’omessa percezione di tale fatto, essa non potra’ integrare gli estremi dell’errore revocatorio, ricadendo, al contrario, nell’ambito di un’omessa valutazione dei fatti di causa, che sarebbe censurabile ex art. 360 c.p.c., n. 5, se si riferisse a fatti sostanziali, ovvero ex art. 360 c.p.c., n. 4, ove si trattasse di omesso esame di fatti processuali (al riguardo, seppur non specificamente in termini, Cass. Sez. Un. n 1178 del 2000).

Nella specie, e’ bensi’ vero che il ricorso sarebbe tardivo, che cio’ emergerebbe con chiarezza dagli atti di causa (notifica del decreto impugnato; notifica del ricorso), e che tale fatto sarebbe decisivo;

non si tratta peraltro di un’errata, ma di un’omessa percezione.

Nella sentenza in esame, non vi e’ alcun riferimento al fatto. Non e’ dato dunque ricostruire, al riguardo, l’iter logico della pronuncia.

Si tratta, all’evidenza, di vizio di motivazione, improponibile con il procedimento di revocazione.

Va dunque rigettato il ricorso, perche’ infondato. Sussistono giusti motivi, stante la relativa novita’ della questione, per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso, dichiara compensate le spese del presente giudizio di legittimita’.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA