Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17110 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, (ud. 23/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18261/2019 proposto da:

D.I., elettivamente domiciliato in Roma presso la

CANCELLERIA civile della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, e

rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Sottile, in forza di

procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 31/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 07/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/04/2021 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 31/2019, depositata il 7/1/2019, ha respinto il gravame di D.I., cittadino della Guinea, avverso la decisione del Tribunale che aveva respinto la richiesta di riconoscimento, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria.

In particolare, i giudici di merito hanno sostenuto che: il racconto del richiedente (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, dopo essere stato sorpreso in rapporti intimi con un cittadino francese, temendo per la propria incolumità fisica, essendo perseguita, in detto Paese, penalmente l’omosessualità) non era credibile, perchè generico e stereotipato, proprio in ordine al personale orientamento sessuale ed alla dinamica della coperta da parte di terzi estranei, in assenza anche di riscontri esterni, cosicchè non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o umanitaria.

Avverso la suddetta pronuncia, W.N. propone ricorso per cassazione (notificato il 10/6/2019), affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, sia la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14, artt. 8 e 27 e 2 e 3 CEDU, sia difetto di motivazione, travisamento dei fatti ed omesso esame di fatto decisivo, in relazione alla valutazione della situazione socio-politica della Guinea e della credibilità delle dichiarazioni del richiedente; b) con il secondo motivo, sia la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, sia l’omessa valutazione di fatti decisivi, in relazione alla Guinea; c) con il terzo motivo, sia la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, sia l’omesso esame di fatti decisivi, anche in riferimento alla integrazione in Italia, in relazione al diniego della protezione umanitaria.

2. Le prime due censure, presentando elementi di connessione, possono essere esaminate congiuntamente e sono fondate, nei sensi di cui in motivazione.

Il ricorrente si duole anche della ritenuta non credibilità delle dichiarazioni.

Ora, quanto alla lamentata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, il disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. b), (esame su base individuale della dichiarazione e della documentazione presentate dal richiedente) non può essere inteso nel senso di imporre l’analitica valutazione di ciascun documento prodotto al giudicante, il quale, al contrario, è tenuto a enunciare le ragioni del proprio convincimento senza tuttavia dover passare in rassegna ciascuna delle prove offerte dal richiedente asilo ed effettuare una precisa esposizione di tutte le singole fonti di prova e del loro specifico peso probatorio; la stessa norma, al comma 5, detta i criteri della decisione in merito alla valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, ma non prescrive una valutazione, separata e prioritaria, dei documenti prodotti dal migrante; al contrario, il giudicante è tenuto a un apprezzamento globale della congerie istruttoria raccolta, cosicchè anche in questa materia la scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito, il quale non è obbligato a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie ma deve soltanto fornire un’esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti; nel caso di specie, il giudice d’appello, confermando la valutazione di inattendibilità già espressa in primo grado, facendo corretta applicazione dei principi sopra enunciati, ha ritenuto che i molteplici aspetti di genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni del migrante pregiudicassero l’accoglimento della domanda di protezione internazionale presentata e, in questo modo, ha attribuito alla inverosimiglianza del racconto carattere determinante.

Sotto tale profilo la doglianza risulta inammissibile, in difetto di effettivo omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, dovendosi rilevarsi che la Corte di merito ha comunque esaminato puntualmente le dichiarazioni rese dal richiedente, ritenute non credibili.

Il ricorrente si duole poi della violazione da parte della Corte di appello dell’obbligo di cooperazione istruttoria sulla situazione socio-politica nella Guinea, non avendo la Corte compiuto alcun approfondimento, sulla base di fonti aggiornate.

La Corte d’appello, valutando come non credibile il racconto del richiedente in relazione al proprio orientamento sessuale ed ai timori denunciati, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a), b) e c), senza compiere alcun accertamento sulla situazione in Guinea, non solo con riguardo alle discriminazioni e persecuzioni nei confronti degli omosessuali (ritenendo non credibile il racconto), ma anche sulla situazione generale socio-politica in detto Paese.

In generale, sull’obbligo di cooperazione istruttoria si è chiarito (Cass. 27593/2018) che “in tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati”, cosicchè “la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (cfr. anche (Cass. 27503/2018 e Cass. 29358/2018).

In sostanza, l’attenuazione del principio dispositivo in cui la cooperazione istruttoria consiste si colloca non sul versante dell’allegazione, ma esclusivamente su quello della prova, dovendo, anzi, l’allegazione essere adeguatamente circostanziata, cosicchè solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda (Cass. 17069/2018).

Sempre in tema (Cass. 29358/2018), una volta assolto l’onere di allegazione, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, e quindi di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari, è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente.

La giurisprudenza di questa Corte ha poi affermato che “del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale” (Cass. ord. n. 30105 del 2018).

Al fine di ritenere adempiuto il dovere di cooperazione istruttoria, il giudice è tenuto quindi ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. ord. n. 11312 del 2019), in quanto, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. 13897/2019).

Peraltro, se la parte ha offerto in visione le COI al momento in cui introduce la domanda, e tra essa e il momento della decisione trascorre del tempo o accadono eventi rilevanti, il giudice deve integrarle con COI più aggiornate (Cass. 28990/2018). Le COI devono infatti essere pertinenti e dirette a far luce sui fatti già dedotti dal ricorrente, ed il concetto stesso di pertinenza va necessariamente coniugato con quello della loro attualità (Cass. 2125/2020).

Orbene, il ricorrente indica, nel ricorso, quali sono le fonti aggiornate allegate (report di Amnesty International, in particolare) e di cui la sentenza non fa cenno.

Nella decisione impugnata, non sì è espresso alcun giudizio sull’assenza di conflitti interni o violenza indiscriminata nel Paese d’origine.

3. Il terzo motivo, attinente alla protezione umanitaria, è di conseguenza assorbito.

4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso, nei limiti di cui in motivazione, assorbito il terzo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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