Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17110 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/08/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 13/08/2020), n.17110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11928-2015 proposto da:

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CLAUDIO ACHILLINI 45, presso lo studio dell’avvocato MARINA LA

RICCA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 7,

presso lo studio dell’avvocato SARA D’ONOFRIO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3804/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/05/2014 R.G.N. 9172/2010.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 3804/2014, in parziale riforma la sentenza di primo grado, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra la RAI e A.F. in data 6 dicembre 1999, con conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadramento del lavoratore nel quarto livello c.c.n.l. e con condanna della società a corrispondere al lavoratore l’indennizzo di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, nella misura di 12 mensilità, oltre accessori dalla sentenza.

1.1. Osservava la Corte d’appello che si era in presenza di una sequenza di numerosi contratti a tempo determinato, dei quali dovevano ritenersi legittimi i termini apposti ai primi sette contratti, mentre doveva ritenersi la nullità del termine apposto all’ottavo e al nono contratto, rispettivamente del 6 dicembre 1999 e del 4 gennaio 2000. Precisava che il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti stipulati tra le parti a partire dal 12 aprile 2000 e che in proposito doveva essere accolto l’appello incidentale del lavoratore poichè il primo giudice aveva errato nel ritenere che le dimissioni rassegnate l’11 febbraio 2000 comportassero la preclusione, per difetto di interesse, ad impugnare i termini apposti ai contratti precedenti.

1.2. Ad avviso della Corte d’appello, le dimissioni manifestavano la volontà del lavoratore di interrompere il rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al contratto del 4 gennaio 2000 alcuni giorni prima della scadenza fissata dalle parti per il 16 febbraio 2000, ma non alludevano ad alcuna volontà di interrompere il contratto a tempo indeterminato a seguito di conversione del contratto nullo ancora non accertato. La Corte d’appello respingeva anche il motivo proposto dalla Rai vertente sul mancato accoglimento dell’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso.

2. Per la cassazione di tale sentenza la società RAI ha proposto ricorso affidato a tre motivi, al quale ha resistito con controricorso A.F.. La società ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1367 e 1372 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nonchè omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per avere la Corte d’appello ritenuto infondata l’eccezione formulata dalla Rai relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso. Nel caso di specie, il lavoratore aveva manifestato, con lettera di dimissioni dell’11 febbraio 2000, la volontà di risolvere il rapporto di lavoro, comunque lo si consideri, a tempo determinato o a tempo indeterminato.

2. Con il secondo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2118,1453,1362,1367 e 1374 c.c., dell’art. 100 c.p.c., della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nonchè omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Il motivo si correla al precedente, in quanto si sostiene che l’atto di dimissioni costituisce fatto idoneo a risolvere anche il rapporto di lavoro convertito a tempo indeterminato, restando irrilevante il fatto (segnalato dalla sentenza impugnata) che le parti abbiano stipulato un nuovo contratto successivamente, e precisamente in data 12 aprile 2000.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 7, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nonchè omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per avere il giudice di appello riconosciuto l’indennità nella misura massima di 12 mensilità sulla base del rilievo che tra le parti erano stati stipulati numerosi contratti di lavoro a termine, omettendo di valutare che i rapporti di lavoro avevano avuto una breve durata. In ogni caso poi l’accoglimento dei precedenti motivi non può che riflettersi anche sulla misura del risarcimento.

4. Il ricorso è infondato.

5. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, anche in caso di stipulazione di una sequenza di contratti a tempo determinato, l’accertamento della risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni del lavoratore o per concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale (risoluzione per mutuo consenso), costituisce apprezzamento di merito (tra le tante, v. Cass. nn. 13958, 13660 e 13661 del 2018) che, se immune da vizi logici e giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le rigorose regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tempo per tempo vigente (Cass. n. 29781 del 2017, v. pure Cass. 2732 del 2016).

6. Nel caso in esame, la Corte di appello, dopo avere affermato che le dimissioni del lavoratore da un contratto a tempo determinato, facente parte di una sequenza di contratti similari succedutisi nel corso del tempo, non elidono il diritto all’accertamento dell’invalidità del termine apposto ai precedenti contratti di lavoro, permanendo l’interesse alle conseguenze di ordine economico che da tale nullità parziale scaturiscono (principio conforme alla giurisprudenza di questa Corte: cfr. Cass. n. 1534 del 2016), ha osservato che le dimissioni manifestavano la volontà dell’ A. di interrompere alcuni giorni prima il contrato a termine in quel momento in corso, ma non il contratto a tempo indeterminato a seguito di conversione per una nullità (non ancora accertata) del termine apposto al contratto di lavoro. Ha ritenuto che l’assenza di una volontà di interrompere un qualsivoglia rapporto di lavoro con la RAI fosse desumibile dal fatto che appena due mesi dopo (nell’aprile 2000) lo stesso A. aveva stipulato con la società convenuta un altro contratto a termine e molti altri successivi ne erano seguiti.

7. L’apprezzamento degli elementi di fatto è stata validamente argomentata con l’indicazione degli indici logici sottesi al ragionamento presuntivo, di talchè essa si sottrae al sindacato di questa Corte, dovendosi pure osservare che la denuncia di “omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” è inammissibile in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012. Va ricordato che, in tale innovato contesto normativo, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. n. 12096 del 2018). Non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 23940 del 2017; S.U. n. 8053 del 2014). Le censure svolte dal ricorrente non integrano alcuno dei presupposti suddetti e sono dunque inammissibili.

8. Il terzo motivo, formulato con riferimento alla commisurazione dell’indennità ex L. n. 183 del 2010, art. 32, è inammissibile.

8.1. In materia di sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sulla misura dell’indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, in caso di illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro, la determinazione, operata dal giudice di merito, tra il minimo ed il massimo è censurabile – al pari dell’analoga valutazione per la determinazione dell’indennità di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8 – solo in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria (Cass. n. 1320 del 2014; conf. Cass. n. 25484 del 2019).

8.2. La Corte di appello ha motivato il proprio convincimento, svolgendo un apprezzamento di merito (“elevato numero dei contratti a termine tra le parti per molti anni”), evidentemente valutando il succedersi dei contratti a termine successivi alla conversione operata con decorrenza dal 6 dicembre 1999 e il lungo periodo durante il quale il rapporto di lavoro si era svolto.

8.3. La censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 incorre negli stessi rilievi di inammissibilità di cui ai due precedenti motivi.

9. Conclusivamente, il ricorso va rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la RAI al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per, ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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