Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17110 del 11/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. un., 11/07/2017, (ud. 21/03/2017, dep.11/07/2017),  n. 17110

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25086/2015 proposto da:

M.M.L., M.L., M.G., M.C.,

M.B., MO.CA., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO PAOLETTI, rappresentati e difesi dagli avvocati GIOVANNA

CUCCUINI e ALBERTO MARIA BRUNI;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI AREZZO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO

GREZ E ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO

PASQUINI;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

5283/2014 del TRIBUNALE di AREZZO.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/03/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha

concluso affinchè la Corte dichiari la giurisdizione del giudice

ordinario.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Oggetto di un’intrapresa ma non perfezionata procedura di espropriazione per pubblica utilità, un fondo sito in (OMISSIS), intestato a M.G., L., Ca. e B., forma oggetto di due cause. Una di usucapione promossa nel 2014 dal comune di Arezzo innanzi al Tribunale locale; l’altra instaurata dai proprietari M. innanzi al TAR Toscana ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. g), per l’alternativa tutela risarcitoria o reipersecutoria.

Sospeso il processo amministrativo fin visto l’esito di quello ordinario, nell’ambito di quest’ultimo i M. propongono regolamento di giurisdizione innanzi a questa Corte. Essi assumono che la causa di usucapione della proprietà del fondo, su cui il comune di Arezzo ha poi realizzato la scuola per la quale aveva iniziato ma non concluso il procedimento espropriativo, debba essere oggetto della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La pretesa usucapione, traendo la propria origine dall’inefficacia sopravvenuta dell’occupazione del fondo, deriverebbe da un comportamento a sua volta riconducibile al potere ablativo esercitato dalla P.A..

Il comune di Arezzo resiste con controricorso.

Il procuratore generale ha formulato le proprie conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., chiedendo affermarsi la giurisdizione ordinaria.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, lett. g), (c.p.a.) dispone che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge, le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.

Detta norma traduce in forma positiva e diretta la sentenza n. 191/2006 della Corte costituzionale, che nel riaffermare un principio già espresso con la nota pronuncia n. 204/04 aveva dichiarato illegittimo il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione amministrativa le controversie relative ai comportamenti delle P.A. e dei soggetti equiparati, non escludeva i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio d’un pubblico potere.

L’art. 133, lett. g) D.Lgs. cit. è stato di recente interpretato da queste Sezioni Unite nel senso che la domanda di retrocessione d’un fondo per la sopravvenuta decadenza della dichiarazione di pubblica utilità che ne aveva consentito l’occupazione, è ricollegabile, in parte, direttamente ad un provvedimento amministrativo, venendo in rilievo il concreto esercizio di un potere ablatorio culminato nel decreto di espropriazione e, per il resto, ad un comportamento della P.A. ad esso collegato, consistito nell’omessa retrocessione del bene malgrado il verificarsi della suddetta decadenza. Di qui la giurisdizione amministrativa (cfr. Cass. S.U. n. 1092/17). Analogamente, nell’ipotesi di cause risarcitorie fondate su di una pregressa occupazione d’urgenza (v. Cass. S.U. n. 10879/15), cause in passato devolute alla giurisdizione ordinaria (v. Cass. S.U. nn. 19501 e 30254 del 2008).

Il nucleo interpretativo della norma in oggetto risiede, pertanto, nella riconduzione al potere ablativo della P.A., anche solo in via mediata, di (atti, provvedimenti, accordi e) comportamenti in materia di espropriazione. Affermata la quale riconduzione, il criterio discretivo derivante dalla natura della posizione soggettiva lesa cede rispetto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

1.1. – Il discrimen deve ritenersi già segnato da queste S.U. con l’ordinanza n. 2052 del 3.2.2016, benchè pronunciata in relazione al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, nel testo novellato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7 e in fattispecie, diversa da quella in oggetto, riconducibile all’ipotesi della L. n. 2359 del 1865, art. 46 (ora D.Lgs. n. 325 del 2001, art. 44).

Detta pronuncia afferma, in motivazione, che “(l)a riconducibilità del comportamento dannoso all’esercizio del potere, affinchè il diritto soggettivo al risarcimento del danno in ambito di giurisdizione esclusiva possa dirsi riconducibile a tale giurisdizione, esige (…) l’individuazione di questa relazione con l’esercizio del potere sottesa. Si tratta di una relazione che (…) non può essere intesa come se si trattasse di una mera occasionalità della tenuta del comportamento rispetto all’esercizio del potere, giacchè ciò che è occasionale è certamente spiegabile sul piano deterministico come giustificato da qualcosa d’altro, ma per ciò solo, almeno secondo un lessico normativo, non può dirsi riconducibile ad esso. Se il legislatore avesse voluto alludere semplicemente all’essere stato il comportamento occasionato dall’esercizio del potere avrebbe fatto riferimento al comportamento tenuto nell’esercizio del potere”.

2. – In linea col citato precedente, va ribadito che tale riconducibilità della condotta del soggetto pubblico al pregresso esercizio del potere espropriativo non equivale a una derivazione meramente occasionale. Essa va limitata a una scaturigine di tipo causale, nel senso che il comportamento cui si ascrive la lesione deve essere la conseguenza d’un assetto d’interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, legittimo o illegittimo ma comunque espressione d’un potere amministrativo (in concreto) esistente, che abbia reso possibile la condotta successiva. La quale ultima, finchè attui quel potere ovvero ne riorganizzi le conseguenze derivanti dall’inefficacia sopravvenuta, rimane attratta alla giurisdizione esclusiva.

Ciò che invece ne segua ulteriormente in ragione di un atto o di un fatto diverso e autonomo, non si ricollega in senso causale a detto potere e, dunque, eccede l’ambito applicativo dell’art. 133, lett. g) D.Lgs. cit., non essendo più verificabile la ragione fondante (commistione tra diritti ed interessi) di detta giurisdizione.

2.1. – In tal senso – e si passa ad esaminare la fattispecie la mancata retrocessione del fondo occupato è una condotta che (quale che ne sia la ragione) si ricollega mediatamente al pregresso esercizio del potere espropriativo; l’eventuale usucapione della proprietà del fondo stesso, invece, ne è una conseguenza puramente occasionale. Tra quel potere e questo effetto intercorre di necessità l’interversio possessionis (l’individuazione e la decorrenza della quale è oggetto dell’accertamento di merito), dalla detenzione qualificata (cfr. Cass. n. 1323/92) al possesso dell’ente occupante. La cesura logico-giuridica tra due situazioni fattuali – quella iniziale presidiata dal provvedimento amministrativo e quella successiva innescata dalla possessio ad usucapionem – dà la misura della non derivazione in senso causale della seconda condotta dalla prima. La mancata retrocessione, infatti, può darsi anche per mera inerzia dell’occupante; per contro, il possesso idoneo all’usucapione della proprietà è eventuale quanto la successiva messa a frutto delle trasformazioni operate sul fondo, vigente l’occupazione fondata sul provvedimento.

I rispettivi accertamenti giudiziali – sugli effetti risarcitori e/o restitutori della mancata retrocessione e sull’usucapione della proprietà – seguono, pertanto, differenti regole di riparto giurisdizionale.

3. – Va dunque dichiarata, rigettandosi il ricorso per regolamento, la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia, pendente davanti al Tribunale di Arezzo, avente ad oggetto l’accertamento in favore del comune di Arezzo dell’usucapione della proprietà del terreno intestato agli odierni ricorrenti.

4. – Detto Tribunale, cui le parti vanno rimesse, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte respinge il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia, pendente davanti al Tribunale di Arezzo, avente ad oggetto l’accertamento in favore del comune di Arezzo dell’usucapione della proprietà del terreno intestato agli odierni ricorrenti; rimette a detto giudice di provvedere sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA