Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1711 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 24/01/2020), n.1711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30740-2018 proposto da:

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA

RICCI, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO ANTONIO

BRIGANTE;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA,

Attivamente domiciliato in ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati LELIO MARITATO, ALDO FORMICOLA, ANTONINO SGROI;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza R.G. N. 950/2016

TRIBUNALE di TRIESTE, depositata l’01/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CIMMINO ALESSANDRO che chiede

che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il

ricorso.

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Tribunale di Trieste ha emesso ordinanza di sospensione ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, della causa per opposizione all’avviso di addebito proposta da L.S. nei confronti dell’Inps, fino a che non fosse definito il giudizio tributario relativo alla legittimità dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, pendente in grado di appello presso la Commissione Tributaria provinciale;

avverso l’ordinanza di sospensione L.S. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, illustrato da successiva memoria; l’Inps ha opposto difese con controricorso;

la Procura generale si è pronunciata per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

il ricorrente ha censurato l’ordinanza impugnata per violazione del giudicato (Cass. n. 12996 del 2018) formatosi sul regolamento di competenza proposto nello stesso giudizio avverso la precedente ordinanza di sospensione del Tribunale di Trieste resa ai sensi dell’art. 295 c.p.c., con cui questa Corte aveva accertato l’assenza dei presupposti per pronunciare la sospensione obbligatoria del processo, in assenza di un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi (Inps e Agenzia delle Entrate);

in merito alla disposta sospensione del processo ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, lo stesso ricorrente si duole della statuizione in merito alla sussistenza del rapporto di pregiudizialità tra giudizio tributario e previdenziale, nonchè della motivazione apparente resa dal Tribunale in merito alla legittimità dell’esercizio del potere di disporre la sospensione della causa e, conseguentemente, di riconoscere l’invocata autorità della sentenza emessa nel processo tributario ai fini della risoluzione del processo previdenziale;

il ricorso merita accoglimento;

quanto alla statuizione in merito all’esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra giudizio tributario e previdenziale e alla rilevanza dell’esito del primo anche nei confronti di un soggetto (Inps) formalmente estraneo al giudizio, spetta a questa Corte la verifica della ricorrenza del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice a quo (cfr. da ultimo, Cass. n. 14337 del 2019);

il Tribunale ha rilevato il rapporto di pregiudizialità per l’efficacia “riflessa” del giudicato nei confronti di soggetti titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo o comunque ad essa subordinati (da ultimo cfr. Cass. n. 15599 e n. 17931 del 2019; cfr. anche Cass. n. 16142 del 2015);

una volta accertata l’esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra i due processi e la circostanza per cui il pregiudicante sia stato definito con sentenza ancora non passata in giudicato, occorre verificare se la sospensione del giudizio pregiudicato disposta ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, sia dotata di adeguata e non apparente motivazione;

il Tribunale, su istanza della parte, ha disposto la sospensione del giudizio previdenziale, facendo uso della facoltà eccezionale conferitagli dall’art. 337 c.p.c., comma 2, per il caso in cui dall’esecuzione del provvedimento impugnato possa derivare un grave pregiudizio alla parte istante, limitandosi ad affermare che “…nell’atto di appello (in sede di giudizio tributario n.d.r.) sono proposte plurime ed articolate questioni, e, che, quindi, non si rivela inverosimile una possibile riforma della sentenza”;

a una compiuta verifica dell’esplicitazione della ragione dedotta a fondamento dell’esercizio del potere – eccezionale – di sospensione facoltativa della causa previdenziale, la sentenza gravata presenta tuttavia una motivazione meramente apparente tale, dunque, da non giustificare la sospensione del processo (Cass. n. 16142 del 2015; Cass. n. 14337 del 2019 cit.);

l’obbligo di motivazione nell’utilizzo del potere discrezionale di sospensione ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, costituisce elemento fondante del suo esercizio, diversamente da quanto previsto nell’ipotesi di cui all’art. 295 c.p.c., ove ai fini della decisione di addivenire alla sospensione obbligatoria, il legislatore ritiene sufficiente che il giudice ravvisi l’esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra i processi coinvolti;

in definitiva, il ricorso va accolto; l’ordinanza impugnata va cassata e va disposta la prosecuzione del giudizio fissando per la riassunzione il termine di legge;

spese al definitivo;

in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio fissando per la riassunzione il termine di legge.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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