Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17109 del 26/06/2019

Cassazione civile sez. I, 26/06/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 26/06/2019), n.17109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17117/2017 proposto da:

C.N., domiciliata in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dagli avvocati Cacchione Alessandro e Fiordoro Antonio, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.C., elettivamente domiciliata in Roma, P.zza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato Magliulo Paolo che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Procura Generale della Repubblica della Corte d’Appello di Napoli;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, del 20/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/04/2019 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

C.N. ha proposto ricorso con tre mezzi e memoria per la cassazione del decreto della Corte di appello di Napoli che ha confermato il rigetto del ricorso ex artt. 404 c.p.c. e segg., con il quale la stessa aveva richiesto l’apertura della amministrazione di sostegno in favore della madre G.N., pronunciato dal Tribunale di Torre Annunziata.

G.C. ha replicato con controricorso e ricorso incidentale con un mezzo.

Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– le parti, con atto congiunto sottoscritto dalle stesse e dai difensori per autentica, depositato prima dell’adunanza camerale, hanno dichiarato di rinunciare ai rispettivi ricorso principale e ricorso incidentale ed hanno reciprocamente accettato le speculari rinunce;

– in conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2019

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