Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17109 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. I, 21/07/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 21/07/2010), n.17109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

UFFICIO FALLIMENTARE U.S. LIVORNO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona

del Curatore Dott. G.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato BONDI LUIGI, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CAPITALIA S.P.A. (c.f. (OMISSIS) – p.i. (OMISSIS)), gia’

Banca di Roma spa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 35, presso

l’avvocato MARZI MASSIMO FILIPPO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GUALANDI ALBERTO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 518/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato MARZI che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso,

in subordine rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 25-7-1990, la curatela del fallimento U.S. Livorno S.p.A., conveniva in giudizio la Banca di Roma S.p.A.(oggi Capitalia S.P.A), per sentirla condannare alla restituzione di somme illegittimamente ad essa addebitate dalla Banca sul proprio conto corrente Costituitosi il contraddittorio, la Banca chiedeva rigettarsi la domanda contro di lei proposto.

Il Tribunale di Livorno, con sentenza del 18-22-10/2002, rigettava la domanda.

Con atto notificato il 2-5-2003, la curatela interponeva appello.

Costituitosi il contraddittorio, Capitalia S.p.A. chiedeva rigettarsi l’appello. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza 13/12/2005 – 15/3/2006, rigettava l’appello.

Ricorre per cassazione la curatela fallimentare, sulla base di un unico motivi.

Resiste, con controricorso, Capitalia S.p.A..

Le parti hanno depositato memorie per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi, l’illustrazione di ciascun motivo, quando attenga, come nella specie, a vizio di motivazione, deve contenere, a pena d’inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza di motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Secondo giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. n. 2694 del 2008) e’ necessaria all’uopo una “sintesi”, omologa al quesito di diritto, nella specie del tutto assente. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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