Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17109 del 16/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 16/08/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 16/08/2016), n.17109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20095/2012 proposto da:

D.M.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ISOLA CAPO VERDE 26 -(OSTIA LIDO), presso lo studio

dell’avvocato ALFONSO DI BENEDETTO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

RUSTICHELLI S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PADRE SEMERIA 33, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DI MAURO,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3978/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/08/2012 R.G.N. 7042/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato PIGOZZI LUCA per delega Avvocato DI BENEDETTO

ALFONSO;

udito l’Avvocato DI MAURO FRANCESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 457/08 – poi confermata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza depositata il 2.8.12 – il Tribunale di Civitavecchia condannava la Rustichelli S.r.l. a pagare a D.M.P. la complessiva somma di Euro 4.564,89 per differenze retributive varie maturate tra il 2000 (epoca in cui detta società aveva acquistato l’azienda dalla F.R. S.a.s.) e il 2002. Escludeva, invece, la responsabilità della cessionaria ex art. 2112 c.c., anche per il periodo anteriore in quanto, all’epoca del subentro nell’azienda da parte dell’acquirente Rustichelli S.r.l., la lavoratrice aveva interrotto il rapporto di lavoro con la cedente F.R. S.a.s..

Per la cassazione della sentenza della Corte territoriale ricorre D.M.P. affidandosi a tre motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

La Rustichelli S.r.l. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 2729 c.c., per non avere la sentenza impugnata utilizzato presunzioni gravi, precise e concordanti per ritenere che la lavoratrice avesse lavorato (originariamente “in nero”) ininterrottamente fin dal 1990 e sempre con le medesime mansioni presso il bar pasticceria dapprima appartenente alla F.R. S.a.s., poi ceduto alla Rustichelli S.r.l. (che l’aveva regolarizzata soltanto nel 2002): obietta a riguardo la ricorrente che la società non aveva provato l’asserita interruzione del precedente rapporto di lavoro sorto in capo alla F.R. S.a.s., nonostante la presunzione di sua unicità per essersi svolto sempre presso la stessa struttura produttiva.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 437 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale non ha ammesso, ritenendola tardiva, la produzione di fotografie e d’una denuncia-querela presentata dalla lavoratrice contro uno dei testi escussi nel corso del giudizio ( P.M.), malgrado il potere-dovere del giudice di merito di acquisire prove indispensabili ai fini del decidere e sebbene la ricorrente avesse anche spiegato di essere fortuitamente venuta in possesso delle foto (che attestavano la sua presenza in azienda nel 1998, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza) soltanto dopo la morte del padre.

Con il terzo motivo si lamenta manifesta illogicità della motivazione là dove la Corte d’appello ha interpretato le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dalla ricorrente come sostanziale ammissione dell’insussistenza d’un attuale rapporto di lavoro con la F.R. S.a.s. al momento del trasferimento d’azienda a favore della Rustichelli S.r.l., risultando invece il contrario in ragione della domanda che le era stata formulata e dal contesto delle sue dichiarazioni, confermative dell’intero ricorso; a tale ultimo proposito obietta la ricorrente che i giudici di merito hanno estrapolato una singola affermazione riferita al solo orario di lavoro (“nel 1997”) per inferirne l’inesistenza del rapporto negli anni immediatamente successivi.

2- Il primo e il terzo motivo si collocano all’esterno dell’area di cui all’art. 360 c.p.c., perchè in sostanza si risolvono in una sollecitazione di nuovo apprezzamento in fatto delle risultanze istruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione.

In altre parole, il ricorso si dilunga nell’opporre al motivato apprezzamento della Corte d’appello proprie difformi valutazioni delle prove testimoniali, ma tale modus operandi non è idoneo a segnalare un vizio di motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo, applicabile ratione temporis, previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134).

Infatti, i vizi argomentativi deducibili con il ricorso per cassazione alla luce del previgente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non possono consistere in apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti, perchè a norma dell’art. 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale – come tale insindacabile – del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare all’uopo le prove, controllarne l’attendibilità, l’affidabilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti, con l’unico limite di supportare con congrua e logica motivazione l’accertamento eseguito (v., ex aliis, Cass. n. 2090/04; Cass. S.U. n. 5802/98).

Le differenti letture ipotizzate in ricorso scivolano sul piano dell’apprezzamento di merito, che presupporrebbe un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, in punto di fatto, incompatibili con il giudizio innanzi a questa Corte Suprema, cui spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione delle risultanze probatorie, nonchè la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento, ovvero nella ripetizione dell’esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti.

Nel caso di specie, con motivazione immune da vizi logici o giuridici la sentenza impugnata ha escluso l’unicità del rapporto anche per mancanza di puntuali allegazioni dell’orario di lavoro dopo il 1997 e fino al 2000, aggiungendo che nessuno dei testi escussi ha riferito d’una stabile presenza al lavoro di D.M.P. all’epoca del subentro nell’azienda da parte dell’acquirente Rustichelli S.r.l..

3- Il secondo motivo è infondato vuoi perchè nel rito del lavoro l’esercizio di poteri istruttori d’ufficio, nell’ambito del contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità, concerne un giudizio di opportunità rimesso ad un apprezzamento meramente discrezionale (cfr., ex aliis, Cass. n. 12717/10), il cui mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità, vuoi perchè non censura la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui ha comunque segnalato l’irrilevanza dei documenti, idonei – al più a mettere in dubbio l’affidabilità o l’attendibilità del teste P.M. sulla circostanza della presenza di D.M.P. in azienda nel 1998, ma non a provarne la permanenza del rapporto lavorativo nel 2000 (epoca del subentro da parte della società controricorrente).

4- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA