Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17109 del 08/08/2011

Cassazione civile sez. II, 08/08/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 08/08/2011), n.17109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona

dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di

procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti BRUYERE Gabriele

e Mario Menghini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del

secondo, in Roma, via della Mercede, n. 52;

– ricorrente –

contro

Avv. C.M., rappresentato e difeso dagli Avv.ti MUNDULA

Giulio e Marco Bertuzzi in virtù di procura speciale a margine del

controricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del

primo, in Roma, v. Tronto, n. 32;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino n.

4296/2009, depositata il 4 giugno 2009 (e non notificata).

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentiti gli Avv.ti Mario Meneghini, per il ricorrente, e Giulio

Mundula, per il controricorrente;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 25 marzo 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza n. 15406 del 2009, depositata il 4 giugno 2009 (non notificata), il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, decidendo sull’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal condominio (OMISSIS) nei confronti dell’Avv. C.M., revocava il decreto monitorio, condannava il condominio opponente al pagamento, in favore dell’opposto professionista e per il titolo dedotto in giudizio, della somma di Euro 25.971,94 e regolava le spese giudiziali. A sostegno dell’adottata sentenza il Tribunale piemontese rilevava, in via preliminare, l’infondatezza della richiesta della parte opponente di mutamento del rito ai sensi della L. n. 794 del 1942, artt. 29 e 30, non sussistendo i presupposti di applicabilità di quest’ultimo in virtù dell’accertata contestazione del credito vantato dal professionista, di cui era stato assunto anche l’omesso adempimento, in parte, del mandato conferitogli e, per altro verso, lo svolgimento dello stesso con negligenza. Superata tale questione, il suddetto Tribunale decideva, quindi, nel merito la causa conseguente all’opposizione a decreto ingiuntivo, pervenendo all’emissione della richiamata sentenza.

Avverso quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7 (notificato il 16 luglio 2010 e depositato il 29 luglio successivo) il suddetto condominio articolato in due motivi.

Con il primo risulta dedotta la violazione della L. n. 794 del 1942, artt. 29 e 30 e dell’art. 50 bis c.p.c., u.c., e art. 737 c.p.c., e segg., nonchè la nullità del procedimento congiuntamente al vizio di omessa o insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 2, 3, 4 e 5. Con riferimento a tale motivo, il ricorrente ha posto il seguente quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. (“ratione temporis” applicabile nella fattispecie): “Nel caso in cui l’opponente ad un decreto ingiuntivo per un credito professionale di un avvocato non ponga in discussione il rapporto professionale o l’effettività delle prestazioni, nè i presupposti del diritto del difensore ovvero l’effettiva esecuzione delle prestazioni ampliando il thema decidendum, limitandosi a dedurre l’incongruità dell’onorario la controversia rientra nell’ambito della L. n. 794 del 1942 – artt. 29 e 30 – e deve essere risolta con tale rito speciale.

Nel caso in cui sia decisa erroneamente con il rito ordinario dal giudice unico la decisione, avente natura di ordinanza non impugnabile, è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. e deve essere comunque dichiarata nulla perchè le stesse norme prevedono la decisione da parte dell’organo collegiale in camera di consiglio e il giudice deve comunque motivare le ragioni per le quali ritiene che l’opposizione debba essere decisa con il rito ordinario anzichè con il rito speciale”.

Con il secondo motivo il condominio ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, senza, peraltro, indicare, in modo specifico, il quesito di diritto relativo alla violazione dedotta e la sintesi del vizio motivazionale rappresentato, in tal modo non assolvendo all’obbligo imposto dall’art. 366 bis c.p.c., come detto applicabile nel caso in esame.

L’intimato Avv. C. si è tempestivamente costituito in questa fase con controricorso, insistendo per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, comunque, per il suo rigetto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Sembrano sussistere i presupposti per ritenere inammissibile il ricorso proposto dal condominio (OMISSIS), potendosi pervenire, quindi, alla definizione dello stesso nelle forme del procedimento camerale.

Con riferimento a primo motivo dedotto si osserva che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 10427 del 2000; Cass. n. 12409 del 2001 e, da ultimo, Cass. n. 6225 del 2010), in tema di onorari del difensore la disposizione della L. n. 794 del 1942, art. 30, la quale prevede in caso di opposizione proposta, a norma dell’art. 645 c.p.c., contro il decreto ingiuntivo riguardante le suddette spettanze, il rito camerale e la decisione con ordinanza non impugnabile (perciò ricorribile solo in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.), deve considerarsi di diritto singolare per la non appellabilità del provvedimento terminale e per l’eccezionale deroga al principio del doppio grado, perciò applicabile solo fino a quando l’oggetto della controversia rimanga limitato alla determinazione della misura del compenso spettante al legale. Pertanto, nel caso in cui l’opponente abbia introdotto, ampliando il “thema decidendum” domande o eccezioni riconvenzionali oppure abbia contestato i presupposti stessi del diritto del patrono al compenso o l’effettiva esecuzione delle prestazioni, il giudizio di opposizione non può procedere con il suddetto rito semplificato con la conseguenza che, qualora il giudice ritenga egualmente di pronunciarsi su alcuna di dette questioni, il provvedimento finale, comunque denominato, costituisce una sentenza impugnabile con i normali mezzi.

Nella fattispecie, per come desumibile dal contenuto stesso della sentenza impugnata (e contrariamente a quanto assunto dal ricorrente), con la formulata opposizione a decreto ingiuntivo il suddetto condominio, pur non contestando la circostanza del conferimento dell’incarico professionale all’Avv. C., aveva, tuttavia, contestato l’esistenza del credito vantato dal professionista, anche in relazione all’effettività dell’esecuzione di una serie di prestazioni, deducendo, peraltro, l’inadempimento parziale nell’espletamento del mandato e il suo parziale svolgimento con negligenza. Pertanto, il Tribunale di Torino, conformandosi alla richiamata giurisprudenza di questa Corte, ha correttamente ritenuto che non sussistevano le condizioni per procedere nelle forme camerali di cui alla L. n. 794 del 1942, artt. 29 e 30, e ha, quindi, proceduto alla trattazione e alla decisione del procedimento secondo le forme del rito ordinario, con la conseguenza che, nella specie, essendo stato adottato ritualmente quest’ultimo rito, la sentenza si doveva considerare impugnabile con l’appello.

Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione. Del resto, a tale risultato si deve pervenire anche in virtù del recente orientamento tracciato dalla Sezioni unite (v.

sentenza n. 390 dell’11 gennaio 2011), ad avviso del quale, ponendosi riferimento ai principi dell’apparenza” e dell’affidamento” applicabili anche in ambito processuale, il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso l’opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze professionali dovute dal cliente al proprio difensore, della L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 30 è conseguente alla forma del provvedimento medesimo adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento (eventualità quest’ultima, peraltro, da escludersi nella controversia in questione, laddove il tribunale piemontese ha espressamente escluso che emergessero i presupposti per far luogo al procedimento speciale e ha deciso l’opposizione seguendo le forme del rito ordinario, perciò definendola con sentenza).

In dipendenza dell’inammissibilità del proposto ricorso per cassazione (da correlarsi all’infondatezza del primo motivo pregiudiziale formulato dal ricorrente), si prospetta ultroneo l’esame del secondo formulato motivo, oltretutto non corredato dall’idoneo assolvimento del requisito prescritto dall’art. 366 bis c.p.c..

In definitiva, si riconferma che emergono le condizioni per procedere nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c. (“ratione temporis” applicabile), ravvisandosi l’inammissibilità del ricorso in questione”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, non cogliendo nel segno le argomentazioni formulate dal difensore del ricorrente sia in sede di discussione orale che nelle note depositate, dal momento che, sulla scorta dell’esatta ricostruzione operata dal Tribunale di Torino, la controversia esulava dall’ambito di applicabilità della L. n. 794 del 1942 e che la stessa era stata definita consapevolmente con sentenza (recante il n. 4296/2009) all’esito di un giudizio ordinario di cognizione, da reputarsi, perciò, assoggettata (anche alla stregua del principio affermato dalle Sezioni unite con la richiamata pronuncia n. 390 del 2011) al regime di impugnabilità ordinaria;

ritenuto, in definitiva, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del soccombente condominio ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente condominio al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA