Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17108 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. un., 11/07/2017, (ud. 21/03/2017, dep.11/07/2017),  n. 17108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21881/2016 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 13,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA, PROCURATORE GENERALE

DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso l’ordinanza del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata in

data 14/07/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/03/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale FUZIO

Riccardo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito

l’Avvocato Nicola Staniscia per delega orale dell’avvocato Saverio

Cosi.

Fatto

FATTI RILEVANTI

L’avv. T.G., cui il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Perugia aveva inflitto la sanzione della censura, impugnava innanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF) il provvedimento disciplinare, lamentando che questo fosse stato emesso dall’Ordine perugino nonostante ella ne avesse ricusato i componenti. Fissata l’udienza di discussione del 14.7.2016, l’avv. T. ricusava tutti i componenti del CNF in carica alla data del 18.7.2014, per la pendenza nei loro confronti di una causa civile di risarcimento danni e di una denuncia penale per l’omissione dolosa della revoca di una precedente sospensione cautelare adottata nei suoi confronti.

Con ordinanza n. 9 del 14.7.2016 il CNF rigettava l’istanza, in quanto non risultava sussistere l’obbligo di astensione previsto dall’art. 51 c.p.c., n. 3.

Avverso tale ordinanza l’avv. T. propone ricorso affidato ad un unico motivo.

Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Perugia non ha svolto attività difensiva.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con la propria memoria ex art. 378 c.p.c., parte ricorrente ha dedotto che l’impugnato provvedimento del CNF è da considerarsi giuridicamente inesistente anche per un ulteriore vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c., in quanto emesso con la partecipazione degli avv.ti Anna Lo Surdo, Francesco Logrieco, Donatella Cerè e Davide Calabrò. I quali tutti sono da considerarsi privi della titolarità del potere giurisdizionale, essendo stata le originarie elezioni dichiarate nulle con sentenze nn. 2481 e 2614 del 2017 di queste S.U..

2. – Tale allegazione aggiunta è inammissibile, oltre che assorbita dalla decisione sul ricorso nel suo insieme.

La rituale proposizione del ricorso per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che non solo non è possibile presentare motivi aggiunti, oltre a quelli già formulati in sede di ricorso, ma neppure è consentita la proposizione di altro ricorso, il quale, pertanto, è soggetto alla sanzione di inammissibilità. Tale principio vale anche per il giudizio di impugnazione davanti alla Corte di cassazione delle decisioni in sede disciplinare adottate dal Consiglio nazionale forense, attesa l’applicabilità delle norme del processo civile, ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 67, comma 5 (Cass. S.U. nn. 6295/03, 1353404 e 13975/04).

3. – Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 51, 52, 53, 158, 383 e 394 c.p.c., in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto l’ordinanza impugnata avrebbe implicitamente affermato che la composizione attuale del Collegio non annovererebbe consiglieri ricusati. Per contro, sostiene parte ricorrente, nell’intestazione del verbale d’udienza e nella composizione del collegio che ha emesso l’ordinanza impugnata compaiono anche i nominativi degli avvocati Anna Losurdo, Giuseppe Picchioni e Rosa Capria, cui confronti pure era stata formulata l’istanza di ricusazione.

4. – Il ricorso è manifestamente inammissibile.

E’ del tutto costante la giurisprudenza di questa S.C. nell’affermare che l’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione perchè, pur avendo natura decisoria, manca del necessario carattere di definitività e non ne è precluso il riesame nel corso del processo, attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o con il concorso del) iudex suspectus, in quanto l’eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice ricusato si risolve in motivo di nullità dell’attività da lui svolta e, quindi, di gravame della sentenza dal medesimo emessa. Nè può dubitarsi della conformità alla Costituzione dell’art. 53c.p.c., comma 2, laddove non prevede l’impugnabilità, con il ricorso predetto, dell’ordinanza che decide sulla ricusazione del giudice, dovendosi ritenere il principio di imparzialità sufficientemente garantito dalla possibilità per la parte, che abbia visto rigettata la propria corrispondente istanza, di chiedere al giudice di appello un riesame di tale pronuncia impugnando la sentenza conclusiva resa da quello invano ricusato (Cass. n. 2562/16; conformi, nn. 17636/03, 1285/02, 1932/15, 15780/06, 14164/04 e 11131/02).

Il ricorso non si confronta minimamente con tale indirizzo, ma puramente e semplicemente lo elude mediante il richiamo a precedenti di questa Corte nessuno dei quali afferma o suppone la ricorribilità straordinaria ex art. 111 Cost., del provvedimento che decide sulla ricusazione (Cass. n. 1113/84 riafferma il principio della non impugnabilità, nemmeno con ricorso per Cassazione, del provvedimento reso sull’istanza di ricusazione del giudice civile, a norma dell’art. 53 c.p.c., in considerazione della sua portata ordinatoria e non decisoria; Cass. S.U. n. 23729/07 è stata emessa non già “in fattispecie analoga”, come si afferma a pag. 7 del ricorso, ma avverso la decisione di merito pronunciata dal CNF sulla responsabilità disciplinare dell’incolpato; idem Cass. S.U. n. 5324/04 e n. 13714/91, in tema di responsabilità disciplinare, rispettivamente, dei magistrati e degli ingegneri).

5. – S’impone, pertanto, la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, cui accede, a carico della parte ricorrente, il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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