Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17107 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. I, 21/07/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 21/07/2010), n.17107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.M. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

sul ricorso n. 11010/2008 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

A.M.;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA depositato il

16/03/2007; n. 55999/05 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso incidentale; per l’assorbimento del ricorso principale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, A.M. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma del 10-7-2006, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata del procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione delle spese giudiziali. Resiste con controricorso il Ministero che pure ha proposto ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno riuniti i ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c. Quanto al ricorso principale, va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2 ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009). Giurisprudenza altrettanto consolidata esclude la possibilita’ di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001, (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009). Il Giudice a quo ha altresi’ correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformita’ ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 500,00 per un ritardo di circa mesi 6; procedimento presupposto: 1 grado dal maggio 2001 a giugno 2004; 2 grado, pendente al deposito del ricorso:

ottobre 2005). Le spese del giudizio di merito non appaiono inferiori ai minimi tariffari, e va quindi rigettato il relativo motivo di ricorso, non avendo, del resto, il difensore presentato una specifica nota spese.

Va rigettato il ricorso incidentale, nel quale si sostiene erroneamente che un ritardo inferiore all’arco di un anno non potrebbe dar luogo a risarcimento. Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano compensate.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta; dichiara compensate le spese del presente giudizio di legittimita’.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

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