Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17107 del 16/06/2021

Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, (ud. 16/04/2021, dep. 16/06/2021), n.17107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19355/2020 r.g. proposto da:

B.D., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Carotta Michele, con cui elettivamente domicilia in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Lecce, depositato in data

10.6.2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/4/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Lecce ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da B.D., cittadino della Costa d’Avorio, dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato a (OMISSIS), di appartenere al gruppo etnico (OMISSIS), di essere di fede musulmana e di avere un alto livello di istruzione; ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese perchè minacciato di morte dai familiari della sua fidanzata che lo avevano accusato della scomparsa di quest’ultima.

Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della mancanza dei presupposti applicativi dell’invocata protezione anche perchè la vicenda narrata non evidenziava l’esistenza di atti di persecuzione ai suoi danni ovvero un pericolo di danno grave alla persona descritto nel predetto art. 14; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito alla Costa d’Avorio, stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perchè il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano nè una condizione di soggettiva vulnerabilità.

2. Il decreto, pubblicato il 10.6.2020, è stato impugnato da B.D. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, ed omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla denegata audizione giudiziale.

1.1 Il motivo è inammissibile.

4.1.1 Giova ricordare che, secondo un orientamento espresso recentemente da questa Corte (cui anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa, condividendone le ragioni), in riferimento alla mancata audizione del richiedente in sede giurisdizionale in caso di procedimento D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Sez. 1, Sentenza n. 21584 del 07/10/2020; in senso conforme, anche Sez. 1, Sentenza n. 22049 del 13/10/2020, secondo cui verbatim “il corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza; in particolare il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza”).

1.1.2 Ciò posto, il motivo articolato dal ricorrente sul punto qui in discussione appare, all’evidenza, inammissibile perchè le censure declinate dal ricorrente risultano formulate in modo del tutto generico e dunque irricevibile, non avendo il richiedente spiegato e specificato, nel presente ricorso per cassazione, i fatti a suo tempo dedotti a fondamento dell’istanza di audizione avanzata innanzi ai giudici del merito e non avendo neanche dedotto la rilevanza ed utilità del predetto mezzo istruttorio.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, vizio di violazione di legge in relazione all’art. 116 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè vizio di omesso esame di fatto decisivo per aver il giudice del merito violato i canoni legali di interpretazione degli elementi istruttori con particolare riferimento al giudizio di credibilità del racconto.

2.1 Il motivo per come articolato è inammissibile per due ordini di motivi.

2.1.1 In primo luogo, occorre evidenziare che le doglianze proposte sollecitano questa Corte di legittimità ad una rilettura degli atti istruttori per accreditare una valutazione di credibilità del racconto attraverso uno scrutinio di merito della vicenda processuale che – come è noto – è inibita alla Corte di Cassazione.

2.1.2 Sotto altro punto di vista, le doglianze neanche colgono la ratio decidendi della motivazione impugnata che, in ordine al diniego della reclamata protezione internazionale, si fonda sulla rilevata mancanza dei presupposti applicativi dell’invocata tutela.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e n. 4, per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., con conseguente nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c. e D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 2, comma 1 e art. 14, lett. b e c, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per la omessa applicazione dell’art. 14, lett. b e c, in violazione dei criteri legali di valutazione degli elementi di prova, con riferibilità alla credibilità intrinseca del racconto.

3.1 Il motivo è anch’esso inammissibile.

3.1.1 In ordine alla dedotta violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), denunciata con riguardo al mancato approfondimento istruttorio officioso relativo alla situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che, alla stregua delle indicazioni ermeneutiche impartite da questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014; C-542/13, par. 36; C-285/12; C-465/07), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018).

Il motivo – articolato in relazione al diniego della reclamata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c – è inammissibile perchè volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna della Costa d’Avorio, giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, avendo specificato, anche tramite la consultazione 8e indicazione) di qualificate fonti di informazione internazionale (c.o.i.) che nel suddetto stato africano non si assiste ad un conflitto armato generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma sopra ricordata.

3.1.2 Quanto, poi, alle censure mosse in relazione al diniego della protezione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a e b, occorre richiamare quanto già sopra osservato quanto all’inammissibilità delle censure rivolte nel giudizio di legittimità a far ripetere una lettura degli atti istruttori che un diverso inquadramento della quaestio facti.

4. Con il quarto mezzo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att., con conseguente nullità del provvedimento impugnato, nonchè vizio di omesso esame di un fatto decisivo in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis, per non aver il giudice del merito valutato la vulnerabilità in relazione alla condizione di vita del ricorrente nonchè per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio.

4.1 Il motivo è inammissibile perchè vorrebbe, anche in tal caso, far ripetere al giudice di legittimità un nuovo scrutinio di merito in ordine alla ricorrenza dei presupposti fattuali necessari per il giudizio di vulnerabilità del richiedente protezione, attraverso deduzioni che si pongono ben la di là del perimetro delimitante il giudizio di cassazione.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021

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