Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17107 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. un., 11/07/2017, (ud. 21/03/2017, dep.11/07/2017),  n. 17107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16684/2015 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo

studio dell’avvocato LUCIO DE ANGELIS, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLO CIACCIA;

– ricorrente –

contro

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA T. SALVINI 2A,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO CIACCIA – Studio

dell’avvocato Luigi Pedretti, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE SIMEONE;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI TARANTO;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di Lecce – Sezione

Distaccata di TARANTO, depositata in data 16/12/2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/03/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale FUZIO

Riccardo, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto, del ricorso;

udito l’Avvocato Giuseppe Simeone.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.V., proprietario di un fabbricato sito in Taranto, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale locale il condominio di (OMISSIS), per l’accertamento positivo di una servitù di passaggio su di un’area scoperta che, già espropriata alla precedente proprietaria, il comune di Taranto aveva concesso in superficie al predetto condominio, ancorchè fosse da considerarsi come strada pubblica. In subordine, domandava la costituzione di una servitù coattiva di passaggio e, in via ulteriormente graduata, l’accertamento del suo diritto di accedere a detta area uti civis.

Resistendo in giudizio sia il condominio sia il comune di Taranto, il Tribunale rigettava la domanda.

L’impugnazione proposta da P.V. era accolta, limitatamente all’ipotesi di maggior subordine, dalla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto. Ritenuta inammissibile l’eccezione di carenza della giurisdizione ordinaria, implicitamente affermata dal Tribunale nel rigettare nel merito la domanda e non fatta oggetto di alcuna impugnazione, la Corte territoriale dichiarava il diritto dell’appellante di accedere uti civis all’area in questione. Infatti, rilevava la Corte distrettuale, con sentenza del 17.11.2008 il Tar Puglia ne aveva affermato la natura pubblica, ancorchè assegnata in superficie al condominio successivamente alla realizzazione del cancello carrabile d’accesso alla proprietà di P.V..

La cassazione di tale sentenza è domandata dal condominio di (OMISSIS), sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso P.V..

Il comune di Taranto non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione degli artt. 112, 189 e 345 c.p.c..

La Corte d’appello, si sostiene, ha accolto una domanda, quella di accertamento del diritto di accedere uti civis alla via, che l’attore aveva originariamente proposto unicamente nei confronti del comune di Taranto, estendendola poi al condominio solo in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado. Verso il condominio di (OMISSIS), che aveva ricusato il contraddittorio in ordine a tale domanda, P.V. aveva chiesto solo l’accertamento della servitù di passaggio e, in subordine, la sua costituzione coattiva.

2. – Col secondo motivo è dedotto, in subordine, il difetto della giurisdizione ordinaria, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 1. La domanda tesa ad accertare il diritto uti civis di Vittorio P. di attraversare la particella (OMISSIS) del f. (OMISSIS) può essere decisa solo dal giudice amministrativo, vertendosi in materia di interesse legittimo. Inoltre, e contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, il condominio con la propria comparsa di risposta aveva avanzato appello incidentale condizionato sulla giurisdizione.

3. – I due motivi, pur tra loro alternativi, sono accomunati da una connessa ragione d’inammissibilità.

Com’è noto, secondo la costante giurisprudenza di questa S.C. l’interesse all’impugnazione, che costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire, deve essere apprezzato in relazione all’utilità concreta che la parte può ricavare dall’eventuale accoglimento del gravame, e non può quindi consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata; è pertanto inammissibile, per difetto d’interesse, una censura con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non abbia spiegato alcuna influenza in relazione alle domande o alle eccezioni proposte, e che sia quindi diretta all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (cfr. Cass. nn. 20689/16, 13373/08, 11844/06 e 9877/06).

Nella specie, intangibile il giudicato esterno amministrativo inter partes sull’esistenza d’una servitù di passo d’uso pubblico sull’area in questione, così come ritenuto dalla sentenza impugnata con statuizione non oggetto di censura, il condominio ricorrente difetta di interesse a far dichiarare che nel presente giudizio la relativa domanda non era mai stata formulata anche nei suoi confronti. L’ipotetico accoglimento della censura non trarrebbe con sè alcun effetto di giudicato favorevole, restando impregiudicata la conseguenza (l’uso pubblico uti civis sull’area di proprietà condominiale) che da quel giudicato esterno la Corte territoriale ha tratto nella controversia tra le parti.

4. – Di qui l’inammissibilità del ricorso e la relativa declaratoria.

5. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente.

6. – La quale ultima è, altresì, gravata del raddoppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 21 marzo 2017.ù+

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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