Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17106 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. I, 21/07/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 21/07/2010), n.17106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO CO.GE.RI. (P.I. (OMISSIS)), in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. MIRABELLO 26,

presso l’avvocato IANNUCCILLI PASQUALE, che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.M.G., P.C., A.G.,

A.F., AM.GI., PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

DEI MINISTRI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2867/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/01/2010 dal Consigliere Dott. DI PALMA Salvatore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rinvio per integrare il

contraddittorio nei confronti di coloro cui la notifica non e’ stata

effettuata validamente.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con citazione del 27 – 28 febbraio 1992, M.T. convenne dinanzi al Tribunale di Napoli il Presidente del Consiglio dei ministri – in persona del funzionario delegato del C.I.P.E. – ed il Consorzio Generale Ricostruzioni (di’ seguito, CO.GE.RI.) – quale concessionario del Presidente della Giunta regionale della Campania, quest’ultimo nella qualita’ di commissario straordinario del Governo ai sensi della L. 14 maggio 1981, n. 219 (Conversione in legge del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti) -, esponendo che il CO.GE.RI., in data (OMISSIS), aveva occupato un fondo di proprieta’ dell’attrice sito nel Comune di (OMISSIS) per la realizzazione di un edificio polifunzionale e che tale opera era stata realizzata in assenza di provvedimenti ablativi.

Tanto esposto, l’attrice chiese la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da occupazione espropriativa ed al pagamento delle indennita’ di occupazione.

Il Tribunale adito – in contraddittorio con il predetto funzionario delegato del C.I.P.E., il quale eccepi’ il proprio difetto di legittimazione passiva, e con il CO.GE.RI. -, disposta ed espletata consulenza tecnica d’ufficio, tra l’altro, accolse la domanda di risarcimento del danno e condanno’ i convenuti in solido al pagamento della somma di L. 230.000.000, oltre gli interessi.

2. – Avverso tale sentenza il CO.GE.RI. propose appello principale dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli che – in contraddittorio con il predetto funzionario delegato del C.I.P.E., appellante incidentale, e con gli eredi di M.T., M.G., G., F. e Am.Gi. e P.C., anch’essi appellanti incidentali -, con la sentenza n. 2867/2005 del 13 ottobre 2005, in parziale riforma della decisione impugnata, tra l’altro, liquido’ nuovamente la somma dovuta a titolo risarcitorio, ponendola esclusivamente a carico del CO.GE.RI., e condanno’ quest’ultimo anche alla corresponsione dell’indennita’ di occupazione.

In particolare, per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte ha motivato come segue.

A) In punto di fatto, i Giudici a quibus hanno accertato che: A1) con ordinanza n. 1034 del 5 giugno 1987, il Presidente della Giunta regionale della Campania, nella qualita’ di commissario straordinario del Governo, dispose l’occupazione di urgenza del fondo di proprieta’ della M. fino al 31 dicembre 1991, a decorrere dalla materiale presa di possesso dello stesso fondo; A2) in data 22 settembre 1987, venne redatto lo stato di consistenza; A3) in data 27 ottobre 1987, l’ente espropriante si immise nel possesso dell’area; A4) in data 15 marzo 1991 – come accertato dal consulente tecnico d’ufficio nominato nel corso del giudizio di primo grado -, venne realizzata l’opera pubblica con conseguente irreversibile trasformazione dell’area della M.; A3) con ordinanza n. 1857 dell’8 ottobre 1991, il funzionario delegato del C.I.P.E. dispose la proroga dell’occupazione fino al 16 agosto 1995; A6) lo stesso funzionario del C.I.P.E., con decreto n. 12298/est del 25 gennaio 1995, dispose l’espropriazione definitiva dell’area della M..

B) In punto di diritto, i Giudici a quibus hanno affermato che: B1) nella specie, risulta, integrata una fattispecie di occupazione appropriativa, dal momento che alle espropriazioni previste dalla L. n. 219 del 1981 si applica la L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, comma 1, secondo periodo, – secondo cui: Tale decreto di occupazione d’urgenza perde efficacia ove l’occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla sua emanazione -, che, nella specie, l’immissione nel possesso dell’area in questione, a fronte dell’ordinanza di occupazione d’urgenza emanata in data 5 giugno 1987, e’ avvenuta in data 27 ottobre 1987 oltre detto termine trimestrale, e che l’opera pubblica e’ stata realizzata in data 15 marzo 1991, quindi, in carenza di un provvedimento di occupazione legittima; B2) tale illecito dell’ente espropriante non e’ sanato ne’ dalla successiva emanazione del decreto di espropriazione in data 25 gennaio 1995, essendosi medio tempore realizzata (in data 15 marzo 1991) l’irreversibile trasformazione dell’area della Marino, ne’ dal D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 354, art. 9, comma 2 (Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo 8^ della L. 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 42, comma 6. Ecologia) – secondo cui: In deroga alla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20 sono protratti di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini di efficacia dei decreti di occupazione d’urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo 8^ della L. 14 maggio 1981, n. 219, e sono prolungati a sei mesi, a decorrere dall’emanazione dei relativi decreti, i termini per l’occupazione delle aree -, perche’, come risulta dalla rubrica dello stesso articolo, tale disposizione si riferisce al Completamento delle procedure di espropriazione in corso e non puo’ quindi applicarsi alle ipotesi, quale quella di specie, in cui si sia gia’ verificata l’acquisizione dell’area esproprianda, per occupazione appropriativa; B3) quanto alla questione della legittimazione passiva rispetto alla proposta domanda di risarcimento del danno da occupazione espropriativa – del CO.GE.RI., o del predetto funzionario delegato del C.I.P.E., ovvero di entrambi -, tale titolarita’ passiva spetta esclusivamente al CO.GE.RI. nella sua qualita’ di concessionario del Presidente della Giunta regionale della Campania quale commissario straordinario del Governo, perche’, trattandosi nella specie di concessione indubbiamente traslativa, il concessionario subentra nelle funzioni oggettivamente pubbliche del concedente e necessarie per la realizzazione dell’opera, ivi comprese le potesta’ inerenti alla titolarita’ ed alla conduzione del procedimento espropriativo, con la conseguenza che solo il concessionario e’ tenuto al pagamento delle indennita’ connesse allo stesso procedimento o al risarcimento del danno in caso di occupazione appropriativa.

3. – Avverso tale sentenza il Consorzio Generale Ricostruzioni, CO.GE.RI., ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, illustrati da memoria, con la quale eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Gli eredi di M.T. – A.M.G., G., F. e Gi. e P.C. – e il Presidente del Consiglio dei ministri, benche’ ritualmente intimati, non si sono costituiti ne’ hanno svolto attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Deve essere dichiarata, in limine, l’inammissibilita’ del ricorso.

1.1. – IL ricorso per cassazione, ad istanza del difensore del Consorzio Generale Ricostruzioni, CO.GE.RI., e’ stato notificato a tutti gli intimati privati a mezzo del servizio postale, con spedizione delle raccomandate con avviso di ricevimento in data 28 novembre 2006 – come risulta dalle prodotte ricevute dell’accettazione delle stesse raccomandate -, nonche’ al Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 novembre 2006.

Tuttavia, il difensore del Consorzio ricorrente ha prodotto gli avvisi di ricevimento di dette raccomandate relativi soltanto a A.M.G., F. e Gi. ed a P. C., omettendo invece di produrre quello relativo a A. G..

1.2. – E’ noto che costituisce ormai diritto vivente quello secondo cui la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalita’ di cui all’art. 140 c.p.c., e’ richiesta dalla legge esclusivamente in. funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio, con la conseguenza che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente puo’ essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 di tale disposizione (ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c.), anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2, e con l’ulteriore conseguenza che, nel caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attivita’ difensiva da parte della parte intimata, il ricorso per cassazione e’ inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., potendo, tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza (o all’adunanza della Corte in camera di consiglio) domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, previa offerta della prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 1, comma 6 (cfr. la sentenza n. 627 del 2008, pronunciata a sezioni unite e, ex plurimis, le successive sentenze conformi nn. 9342 del 2008, 1694 del 2009, 9487 del 2010).

E’ altresi’ noto che, in applicazione di tali principi di diritto, e’ stato affermato l’ulteriore principio, secondo cui l’art. 331 c.p.c. – in base al quale il giudice deve ordinare d’ufficio l’integrazione del contraddittorio quando l’impugnazione della sentenza pronunciata in cause inscindibili o tra loro dipendenti non sia avvenuta nei confronti di tutte le parti – non si applica nel caso in cui la parte impugnante, pur avendo correttamente individuato tutti i contraddittori, abbia pero’ omesso la notificazione riguardo ad uno di essi, ovvero tale notificazione sia inesistente o non ne venga dimostrato il perfezionamento, con la conseguenza che, ove il ricorrente per cassazione ometta di depositare nei termini l’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso effettuata a mezzo del servizio postale, non potendosi applicare in via analogica l’art. 331 c.p.c. per difetto della eadem ratio, ed alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, ferma restando la facolta’ della parte interessata di invocare la rimessione in termini ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., previa la debita dimostrazione che l’omessa produzione del suddetto avviso di ricevimento non e’ dipesa da propria colpa (cfr. le sentenze nn. 26889 del 2008 e 11053 del 2009).

1.3. – Nella specie, non v’e’ dubbio che gli intimati privati – A.M.G., G., F. e Gi. e P.C. -, quali eredi di M.T., deceduta nel corso del processo di primo grado, sono litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioe’, dalla scindibilita’ o meno del rapporto sostanziale: cfr. ex plurimis, la sentenza n. 23765 del 2008), sicche’ l’omessa produzione dell’avviso di ricevimento pertinente alla notificazione del ricorso a A.G. e la mancanza di ogni giustificazione e/o richiesta al riguardo da parte del difensore del Consorzio ricorrente determinano, in applicazione dei richiamati e qui ribaditi principi di diritto, l’inammissibilita’ del ricorso.

2. – In mancanza di costituzione di tutti gli intimati, non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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