Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17106 del 16/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 16/08/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 16/08/2016), n.17106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9009-2015 proposto da:

M.O., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CARLO ALBERTO RACCHIA 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

PICHIERRI, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO VEZZADINI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

TPER S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 14, presso

lo studio dell’avvocato MARCO BARBERA, rappresentata e difesa

dall’avvocato CRISTINA VENTUROLI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

12/11/2014 R.G.N. 1204/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per estinzione per rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 49, il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, rigettava l’opposizione avverso il licenziamento proposta da M.O. nei confronti della società TPER s.p.a.

Al predetto dipendente era stato contestato di avere sanzionato, quale verificatore di titoli di viaggio, in due distinte occasioni – nel settembre e nel novembre 2013 – due passeggeri; che costoro avevano provveduto al pagamento di 60 Euro senza che fossero state rilasciate le relative ricevute; che dai successivi controlli era risultato che nè da parte del M. nè da parte del collega con cui il medesimo operava, era stato effettuato il versamento delle somme riscosse.

Il Tribunale, nel ritenere legittimo il licenziamento, ha ritenuto provata la condotta contestata al lavoratore; che non vi era stata violazione del principio di immediatezza della contestazione e che non era stato violato il principio di proporzionalità. Ha quindi respinto l’opposizione.

Contro la suddetta ordinanza M.O. ha proposto ricorso per cassazione. La società ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza di discussione è stata depositata rinuncia al ricorso e agli atti del giudizio da parte del ricorrente nonchè accettazione della società.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come sopra evidenziato il ricorrente ha rinunciato al ricorso e agli atti del giudizio e tale rinunzia è stata accettata dalla società.

Ne consegue, a norma dell’art. 391 c.p.c. che il processo deve essere dichiarato estinto.

Sulle spese non si provvede ai sensi del cit. art. 391 c.p.c., u.c.

Non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13).

PQM

La Corte dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2016

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