Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17106 del 08/08/2011

Cassazione civile sez. II, 08/08/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 08/08/2011), n.17106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 8262/10) proposto da:

INVESTIRE PARTECIPAZIONI s.p.a. (P. IVA: (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli

Avv.ti MANUNZA Gianfranco e Francesco Vannicelli in virtù di procura

speciale a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo

studio del primo, in Roma, Via Cola di Rienzo, n. 285;

– ricorrente –

contro

MFF METALLURGICA Fratelli Frisardi di Luigia Frisardi e C. s.a.s.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Messina n.

150 del 2009, depositata il 3 marzo 2009 (e non notificata).

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 9

giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito l’Avv. Gianfrancesco Manunza per la ricorrente;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza n. 150 del 2009 (depositata il 3 marzo 2009 e non notificata), rigettò l’appello proposto dalla s.p.a. Investire Partecipazioni avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 377 del 2005, relativa all’azione di pagamento della somma di L. 912.889.423, quale residuo del prezzo della vendita di un complesso immobiliare in favore della s.r.l.

Vulcan, poi incorporata dalla MFF Metallurgica. Con ricorso notificato il 23 marzo 2010 (e depositato il 7 aprile successivo), la s.p.a. Investire Partecipazioni ha impugnato per cassazione la suddetta sentenza della Corte di appello di Messina formulando quattro distinti motivi. L’intimata società Mff Metallurgica non risulta costituita in questa fase.

Il difensore della ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Il collegio ha deliberato di motivare la sentenza in forma semplificata.

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè il vizio di omessa od insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato l’omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Con il terzo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1535, 1158, 1375 e 2882 c.c., nonchè dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), deducendo contestualmente il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente ha prospettato il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c. e art. 115 c.p.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè l’omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Ritiene il collegio che sussistano, nel caso in questione, presupposti per dichiarare inammissibile il ricorso con riferimento a tutti i motivi proposti, per manifesta inosservanza del requisito di ammissibilità previsto dall’art. 366 bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e “ratione temporis” applicabile nella fattispecie, vertendosi nell’ipotesi di ricorso avverso sentenza ricadente nell’ambito di applicabilità dell’indicato d. Igs., siccome pubblicata il 3 marzo 2009).

Sul piano generale si osserva (cfr., ad es., Cass. n. 4556/2009) che l’art. 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4,ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dieta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende la motivazione inidonea a giustificare la decisione.

Ciò posto, alla stregua della uniforme interpretazione di questa Corte (secondo la quale, inoltre, ai fini dell’art. 366 bis c.p.c., il quesito di diritto non può essere implicitamente desunto dall’esposizione del motivo di ricorso, nè può consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie, poichè una simile interpretazione si sarebbe risolta nell’abrogazione tacita della suddetta norma codicistica), non può dirsi che la ricorrente si sia attenuta alla rigorosa previsione scaturente dal citato art. 366 bis c.p.c., poichè:

– con riferimento al primo motivo implicante (come già evidenziato) la contestuale deduzione della violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., e del vizio di omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, dopo il diffuso svolgimento della doglianza, la ricorrente ha omesso di enucleare lo specifico quesito da riferire alla violazione di legge prospettata e di evidenziare la necessaria sintesi del ritenuto vizio motivazionale non risultando sufficiente ed idoneo, allo scopo, il richiamo allo svolgimento del motivo di riferimento e l’aver genericamente addotto che la Corte di merito non aveva tratto elementi per determinare la comune intenzione delle parti da alcuna delle prescrizioni degli artt. 1362 e 1363 c.c., ed, inoltre, che la pronunzia sul punto (accertamento della natura condizionata del contratto) fosse caratterizzata da carenze e semplicismi motivazionali;

– con riguardo al secondo motivo, riferito ad un supposto vizio motivazionale, manca del tutto la chiara indicazione, in apposito quadro di sintesi conclusiva, del fatto controverso in relazione al quale si è assunto che la motivazione fosse insufficiente e anche la prospettazione delle ragioni, in termini adeguatamente specifici, per le quali la supposta insufficienza motivazionale dovesse ritenersi inidonea a supportare la decisione (essendosi, essenzialmente, limitata la ricorrente a dedurre, in forma assolutamente generica, che l’aver la Corte territoriale omesso la precisazione della cancellazione delle quattro formalità era fonte oggettiva di incertezza assoluta sull’esatta portata dell’espressione usata “cancellazione delle ipoteche”, il che determinava il vizio di motivazione denunciato);

– in ordine al terzo motivo riguardante – come già posto in risalto – la prospettazione contestuale di un vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1353, 1158, 1375 e 2882 c.c., oltre che dell’art. 115 c.p.c., e di un vizio di motivazione, vale quanto riferito in relazione al primo motivo, non potendosi certamente ritenere idoneo, ai fini del soddisfacimento del requisito imposto dall’art. 366 bis c.p.c., l’aver ritenuto che la Corte di appello fosse incorsa nelle denunciate violazioni di legge ed illogicità motivazionali pronunziando che la mancata presentazione degli atti di consenso alla Conservatoria inviati dalla venditrice all’acquirente integrasse inadempimento della prima e mancato avveramento della condizione di tale rilevanza da giustificare la mancata corresponsione del prezzo della vendita;

– in relazione al quarto motivo, denunciante – come già illustrato – contemporaneamente violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c. e art. 115 c.p.c., e vizio di motivazione, manca del tutto un riferimento ad uno specifico quesito di diritto e ad un’appropriata sintesi del mezzo riferito alla supposta omissione della motivazione da parte della Corte territoriale.

In definitiva, alla stregua delle esposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza che si debba far luogo ad alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio in difetto della costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2011

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