Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17104 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/07/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 21/07/2010), n.17104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 4, presso lo studio dell’avvocato AVALLONE NUNZIO, che la

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, DE ROSE EMANUELE, TRIOLO VINCENZO, giusta mandato in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5594/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/12/2005 R.G.N. 5149/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’inammissibilita’ o rigetto del

ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 dicembre 1999 Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, respingeva la domanda di G.F., intesa alla condanna dell’INPS al pagamento delle somme corrispondenti all’adeguamento della indennita’ di disoccupazione percepita nella misura di L. 800 giornaliere, per gli anni da lei indicati, osservando che la lavoratrice non aveva provato di avere goduto della indennita’.

2. Tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Napoli, che, con la sentenza indicata in epigrafe, rilevava che la documentazione prodotta era in effetti inidonea, in quanto, oltre ad essere del tutto informale, non valeva a dimostrare l’avvenuta corresponsione dell’indennita’ di cui si domandava l’adeguamento.

3. La cassazione della sentenza e’ richiesta dall’assicurata con ricorso basato su un unico motivo. L’INPS ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – 1. – Il ricorso denuncia vizio di motivazione su un punto decisivo, osservandosi che l’estratto – conto prodotto in giudizio era fornito di specifico valore probatorio e che, comunque, l’Istituto, non aveva contestato il godimento della prestazione di disoccupazione da parte dell’assicurata.

2. La censura non e’ fondata, poiche’ consiste, inammissibilmente, nella semplice contrapposizione di una propria valutazione diversa da quella adottata dai giudici di merito – in ordine al contenuto della documentazione esaminata e alla sua rilevanza probatoria con riguardo al godimento dell’indennita’ di disoccupazione. Inoltre, il riferimento ad un asserito riconoscimento, implicito, da parte dell’Istituto resta irrilevante poiche’ non risulta dal ricorso – in osservanza all’onere di autosufficienza – una censura in appello relativa all’applicazione dell’art. 416 c.p.c., comma 3, e non essendo riportato, d’altra parte, il contenuto della deduzione dell’INPS comportante, secondo la ricorrente, la certa e inequivoca dimostrazione della sussistenza di una prestazione di disoccupazione suscettibile di adeguamento.

3, Il ricorso e’ dunque respinto. Nulla per le spese ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis).

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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