Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17104 del 11/07/2017

Cassazione civile, sez. lav., 11/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.11/07/2017),  n. 17104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12893/2012 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, ISTITUTO

D’ISTRUZIONE STATALE (OMISSIS), rappresentati e difesi

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– ricorrenti –

contro

H.I. C.F. (OMISSIS), P.I. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo

studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che le rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 461/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/11/2011 R.G.N. 233/2011.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di prime cure, che aveva respinto la domanda proposta nei confronti del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e dell’Istituto di Istruzione Statale (OMISSIS), ha condannato quest’ultimo, in quanto obbligato solidale del D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, a corrispondere a P.I. e a H.I. le somme a ciascuna dovute dalla s.a.s. + 39 Servizi di B.A. & C., maturate in relazione al contratto di appalto intercorso fra la società e l’Istituto, avente ad oggetto la pulizia dell’edificio scolastico;

che avverso tale sentenza hanno proposto ricorso il MIUR e l’Istituto d’Istruzione Statale (OMISSIS) sulla base di un unico motivo, articolato in più punti, al quale hanno opposto difese le controricorrenti indicate in epigrafe;

che è stata depositata memoria dalle controricorrenti.

Diritto

CONSIDERATO

1. che l’unico motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1 e art. 29, comma 2, Legge Delega n. 30 del 2003, art. 6, anche in combinato disposto con l’art. 1676 c.c.” perchè la Corte territoriale, nel ritenere applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilità solidale dell’appaltante prevista dal richiamato art. 29, avrebbe interpretato la disposizione senza considerarne il chiaro tenore letterale e la ratio, omettendo anche di valutare le differenze fra appalto pubblico e privato, che giustificano la diversità di disciplina quanto alla responsabilità solidale, limitata per gli enti pubblici a quella residuale prevista dall’art. 1676 c.c.;

2. che il ricorso è fondato in quanto la sentenza impugnata si pone in contrasto con l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui “ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, del richiamato decreto. Il D.L. n. 76 del 2013, art. 9, nella parte in cui prevede la inapplicabilità dell’art. 29 ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, non ha carattere di norma di interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva, ma lo stesso non ha innovato il quadro normativo previgente, avendo solo esplicitato un precetto già desumibile dal testo originario del richiamato art. 29 e dalle successive integrazioni” (Cass. 10.10.2016 n. 20327; Cass. 22.11.2016 n. 23746; Cass. 21.11.2016 n. 23651; Cass. 11.10.2016 n. 20434; e quanto all’inapplicabilità dell’art. 29 agli appalti pubblici Cass. 23.5.2016 n. 10664; Cass. 24.5.2016 n. 10731; Cass. 7.7.2014 n. 15432);

3. che a detto orientamento il Collegio intende dare continuità, perchè la motivazione delle sentenze sopra richiamate, da intendersi qui trascritta ex art. 118 disp. att. c.p.c., affronta tutte le questioni prospettate negli scritti difensivi delle parti, escludendo i profili di illegittimità costituzionale della interpretazione accolta denunciati dalle controricorrenti e ponendo in risalto le differenze fra appalto pubblico e privato, che giustificano la diversità della disciplina;

3.1. che per gli appalti pubblici l’ordinamento prevede un complesso articolato di tutele, volte tutte ad assicurare il rispetto dei diritti dei lavoratori, tutele che difettano nell’appalto privato e che compensano la mancata previsione della responsabilità solidale prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, non applicabile alla pubblica amministrazione in quanto in contrasto con il principio generale (oggi rafforzato dal nuovo testo dell’art. 81 Cost., che affida alla legge ordinaria il compito di fissare “i criteri volti ad assicurare l’equilibrio fra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni”) in forza del quale gli enti pubblici sono tenuti a predeterminare la spesa e, quindi, non possono sottoscrivere contratti che li espongano ad esborsi non previamente preventivati e deliberati;

3.2. che la responsabilità prevista dall’art. 1676 c.c., applicabile anche alle pubbliche amministrazioni, al pari dell’intervento sostitutivo di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006, opera nei limiti di quanto è dovuto dal committente all’appaltatore, mentre l’art. 29 comporta la responsabilità dell’appaltante anche nell’ipotesi in cui lo stesso abbia già adempiuto per intero la sua obbligazione nei confronti dell’appaltatore;

3.3. che detta responsabilità non può essere estesa alle pubbliche amministrazioni in relazione alle quali vengono in rilievo interessi di carattere generale che sarebbero frustrati ove si consentisse la lievitazione del costo dell’opera pubblica, quale conseguenza dell’inadempimento dell’appaltatore;

3.4. che la diversità delle situazioni a confronto e degli interessi che in ciascuna vengono in rilievo giustifica, quindi, la diversa disciplina e rende manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, prospettata in relazione all’art. 3 Cost.;

4. che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto delle domande proposte nei confronti del MIUR e dell’Istituto d’Istruzione Statale (OMISSIS);

5. che la complessità delle questioni trattate, l’assenza di orientamenti univoci della giurisprudenza di merito e la mancanza di precedenti di questa Corte alla data di instaurazione del giudizio di primo grado, giustificano la integrale compensazione delle spese dell’intero processo;

5.1. che non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta le domande formulate D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Istituto d’Istruzione Statale (OMISSIS). Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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