Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17103 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/07/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 21/07/2010), n.17103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARNO 6,

presso lo studio dell’avvocato BISSATTINI ALESSI ALESSANDRO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CUTRERA CLAUDIO, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NICOLA,

GIANNICO GIUSEPPINA, RICCIO ALESSANDRO, giusta mandato in calce al

ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/2006 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 22/03/2006 R.G.N. 49/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso al Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro, N.G., premesso che l’INPS aveva disposto la ripetizione della somma di L. 28.376.530, indebitamente corrisposta sulla pensione per il periodo 1 gennaio 1985 – 31 dicembre 1995, chiedeva accertarsi l’illegittimita’ di tale provvedimento, dovendo trovare applicazione ratione temporis la L. n. 412 del 1991, art. 13 e quindi la disciplina della L. n. 88 del 1989, art. 52 che escludeva la ripetizione di somme percepite in buona fede.

2. Il Tribunale, con sentenza del 7 novembre 2002, n. 824, respingeva la domanda, sul presupposto che per l’indebito relativo al periodo anteriore al gennaio 1996 doveva trovare applicazione la L. n. 662 del 1996, e non la disciplina dedotta in giudizio.

3. Proposto appello da parte dell’assicurata, e successivamente, deceduta quest’ultima, costituitasi l’erede D.R., tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Caltanissetta, che – con la sentenza impugnata in questa sede – osservava che per il periodo in contestazione trovava applicazione la nuova disciplina dettata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 260 in base alla quale la ripetizione era stata legittimamente disposta essendo pacifica la sussistenza dei relativi presupposti.

4. Di questa sentenza la D. domanda la cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione, cui l’INPS resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della normativa in materia di indebito previdenziale, nonche’ vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale, non applicando la L. n. 88 del 1989, art. 52 e le disposizioni della L. n. 412 del 1991, bensi’ la sopravvenuta L. n. 662 del 1996, abbia erroneamente determinato il mantenimento di un indebito non recuperabile in base a tale disciplina, e percio’ ormai esaurito, nonche’ una “sanatoria” della decadenza in cui l’Istituto era incorso alla stregua della precedente disciplina, cosi’ finendo per stravolgere il principio solidaristico sotteso alla stessa sopravvenuta L. n. 662 del 1996.

2. Il motivo non e’ fondato.

2.1 La giurisprudenza consolidata di questa Corte ha precisato che le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima del gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 260 e segg., che al riguardo sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione non e’ subordinata alla sussistenza anche dei relativi presupposti secondo la disciplina precedentemente applicabile. In particolare, si e’ specificato – per quanto principalmente interessa in questa sede – che la sostituzione riguarda l’intera precedente disciplina contenuta nella L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13 compreso il comma 2 della stessa norma che dispone che l’Istituto procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza; i termini fissati nel citato comma, infatti, riguardano l’azionabilita’ del credito e, come tali, rientrano fra i presupposti della disciplina precedente, sostituiti, per i debiti anteriori al 1 gennaio 1996, dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 260 e segg.

(cfr., ex pluribus, Cass. n. 11607 del 2008; n. 17504 del 2006).

2.2. Il sistema normativo, cosi’ delineato, non configura alcun dubbio di costituzionalita’, per contrasto con il principio di solidarieta’ sotteso all’art. 38 Cost. (cfr. Corte cost. n. 166 del 1996), poiche’ la modifica normativa dei presupposti per la ripetizione non ha comunque escluso la irripetibilita’ prevista per i percettori di debiti minori, nell’ambito del necessario bilanciamento di interessi fra ente previdenziale – cioe’ la generalita’ degli iscritti, gravati dal pagamento indebito – e il pensionato che ha percepito la prestazione non dovuta (cfr. Corte cost. n. 249 del 2002; n. 1 del 2006).

2.3. Nessuna incompatibilita’, d’altra parte, si configura rispetto alla giurisprudenza comunitaria, avendo la Corte di giustizia chiarito – con riguardo al principio di parita’ relativo ai trattamenti pensionistici erogati in regime internazionale – che e’ comunque riservato al legislatore nazionale di determinare le regole della prescrizione e della ripetizione dell’indebito (cfr. Corte di giustizia, causa 34/2002, Pasquini, paragrafo 53).

3. Alla stregua di tali principi, il ricorso va respinto.

4. Le spese di giudizio – per le quali non puo’ trovare applicazione l’esonero previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c., trattandosi di controversia riguardante la restituzione di un indebito (cfr. Cass. n. 25759 del 2008) – si compensano in ragione della natura della lite e del formarsi recente dei richiamati orientamenti giurisprudenziali.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA