Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17103 del 16/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 16/08/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 16/08/2016), n.17103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23705-2013 proposto da:

BANCO DI NAPOLI S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LEONE IV 99, presso lo studio dell’avvocato CARLO FERZI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANGELO GIUSEPPE

CHIELLO, CESARE POZZOLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.M., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE,

giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

Nonchè da:

C.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PERSI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO DI NANNI, giusta delega

in atti;

– controricorrente e ricorrente e incidentale –

contro

BANCO DI NAPOLI S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LEONE IV 99, presso lo studio dell’avvocato CARLO FERZI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANGELO GIUSEPPE

CHIELLO, CESARE POZZOLI, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F.

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2390/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/04/2013 R.G.N. 8104/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato FERZI CARLO;

udito l’Avvocato DE ROSE EMANUELE;

udito l’Avvocato PERSI FABRIZIO per delega Avvocato DI NANNI CARLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per accoglimento del ricorso

principale, rigetto del ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2390/13 in data 4-24 aprile 2013 la Corte di Appello di Napoli confermava, rigettando le impugnazioni di BANCO di Napoli S.p.a. e quella in via incidentale di C.M., la sentenza del locale giudice del lavoro, n. 17861/14 giugno 2011, che aveva accolto la domanda dell’attore C. di cui al ricorso introduttivo in data 23 novembre 2010 avverso il licenziamento a costui intimato di seguito a procedura collettiva ex L. n. 223 del 1991, ritenendo corretta la gravata decisione in ordine alla rilevata omessa comunicazione – di cui all’art. 4, comma 9 cit. L. n. 223 – alla commissione regionale tripartita presso la Regione Campania, subentrata ai sensi del D.Lgs. n. 469 del 1997, art. 5 alla commissione regionale per l’impiego. Inoltre, la Corte distrettuale rigettava l’appello principale in ordine all’aliunde perceptum, in relazione alle somme corrisposte al C. per effetto del trattamento pensionistico, attribuitogli in seguito al licenziamento collettivo in esame.

Parimenti, la Corte partenopea rigettava l’appello incidentale del C., limitatamente alle ulteriori voci di danno da costui lamentate, non riconosciute in primo grado.

Avverso la sentenza n. 2390/13 la S.p.a. BANCO di NAPOLI ha proposto ricorso (principale) per cassazione circa il rigetto del motivo di gravame, inerente alla ritenuta necessità, ex art. 4, comma 9 cit., della comunicazione alla Commissione regionale tripartita, costituita presso la Regione Campania, da ritenersi non indispensabile, essendo state inviate tutte le altre informative prescritte da detta normativa, con quattro motivi, variamente articolati (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), con atto notificato in data 21-22 ottobre 2013.

Ha resistito il C. mediante controricorso, contenente altresì ricorso incidetele condizionato, notificato alla Banca e all’I.N.P.S., già costituito in appello, notifiche richieste il due dicembre 2013. L’impugnazione incidentale subordinata ha riguardato le altre eccezioni opposte dall’attore, che non erano state considerate in sede di merito, poichè ritenute assorbite in relazione alla preliminare omessa comunicazione nei confronti della Commissione regionale tripartita.

Il ricorso incidentale subordinato, a sua volta, è stato confutato dalla ricorrente principale mediante controricorso notificato il 22/23 gennaio 2014.

L’I.N.P.S. ha depositato procure speciali.

Infine, la ricorrente principale e il controricorrente – ricorrente incidentale hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla stregua della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte formatasi in reazione al problema della comunicazione alle commissione regionale tripartita, il ricorso principale va accolto nei sensi di cui alle seguenti considerazioni, di guisa che la sentenza l’impugnata va cassata con conseguente rinvio, assorbite in tal modo le conseguenti censure di cui al ricorso in via incidentale condizionato spiegato dal C..

Orbene, con il primo motivo del ricorso principale si denunciano: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 9 e 12, art. 5, comma 3, nonchè dell’art. 12 preleggi; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia. Infatti, la sentenza impugnata aveva del tutto omesso di considerare che la comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 9, era stata regolarmente trasmessa a tutti i destinatari di legge (tranne che alla Commissione regionale tripartita della Campania), sicchè era pervenuta anche nelle mani del lavoratore che aveva impugnato il licenziamento.

Tali comunicazioni avevano posto le OO.SS. e il lavoratore in condizioni di poter controllare la regolarità dell’esercizio del potere datoriale di recesso e la sua coerenza con le scelte operate in precedenza, tanto che il C. non solo aveva prodotto in giudizio la comunicazione stessa, ma non aveva neppure avanzato alcuna censura in merito ad ipotetiche difficoltà incontrate dalle OO.SS. nel controllare la corretta applicazione del citato Accordo aziendale del 25 luglio 2008.

L’avvenuta comunicazione ai suddetti destinatari aveva determinato l’effetto di cristallizzare le ragioni della scelta dei lavoratori da licenziare e la mancata comunicazione ad uno solo dei previsti destinatari – la suddetta Commissione tripartita – era da considerare ininfluente rispetto alla produzione di tale effetto, ormai verificatosi.

Nè la Corte partenopea aveva attribuito alcun rilievo alla peculiarità dell’unico criterio di scelta – della prossimità al pensionamento – concordato, unitamente con le relative modalità applicative, prima nell’Accordo Quadro sottoscritto dalla Banca Capogruppo INTESA SANPAOLO S.p.a. e poi nell’Accordo sindacale del BANCO di NAPOLI in data 25 luglio 2008.

In altri termini, a tutti lavoratori – e, quindi, anche al C. – era stato applicato, in modo automatico, l’unico criterio rigido della vicinanza al pensionamento, senza alcun margine di discrezionalità dell’azienda e quindi si è utilizzato un criterio, di per sè, insuscettibile di essere discriminatorio.

In questa situazione estremamente garantista non era ragionevole pervenire alla dichiarazione di inefficacia del licenziamento esclusivamente per la mancanza di una comunicazione – quella spettante alla Commissione tripartita – in quanto tale mancanza non aveva influito sulla possibilità delle OO.SS. e soprattutto del lavoratore di controllare la regolarità dell’operato del BANCO, tanto più che il personale del settore del credito non era interessato all’indennità di mobilità, cui si collegava l’intervento nella procedura della Commissione tripartita.

Ne consegue che, anche in tale particolare ipotesi, andava applicato il generale principio, secondo cui la nullità di un atto può essere pronunciata solo se è espressamente prevista dalla legge ovvero se l’atto manchi dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, mai, comunque, se l’atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato. Insomma, nell’ipotesi di raggiungimento dello scopo della procedura, non poteva assumere rilievo un qualsiasi vizio di qualsiasi natura ed entità, ma soltanto quello che si concretizzava nel mancato espletamento o nel radicale stravolgimento della procedura medesima.

Con il secondo motivo la ricorrente, ex art. 360 c.p.c., n. 5, assume omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che aveva formato oggetto di discussione, non avendo l’impugnata sentenza considerato che la comunicazione de qua, proprio perchè trasmessa a tutti i destinatari di legge (fatta eccezione per la Commissione regionale tripartita) poteva essere acquisita anche dal lavoratore, così realizzando la finalità avuta di mira dalla suddetta norma. Con il terzo motivo, la società asserisce, da un lato, la violazione e la falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 9 e 12, art. 5, comma 3 nonchè dell’art. 12 disp. gen.; dall’altro, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio discusso dalle parti, poichè l’impugnata sentenza non avrebbe considerato che il criterio di scelta e le modalità della sua applicazione erano state già indicate nell’accordo quadro in data 8 luglio 2008 e dell’accordo sindacale del 25 luglio 2008, nè tenuto conto che al lavoratore era stato applicato un criterio di scelta (quello della pensionabilità), che, non ammettendo margini di discrezionalità, consentiva automaticamente d’individuare il modo tramite cui l’azienda era pervenuta alla individuazione del singolo lavoratore da licenziare.

Con il quarto mezzo d’impugnazione si denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione – sotto un diverso profilo – della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 9 e 12, art. 5, comma 3, nonchè dell’art. 12 preleggi.

Si contesta la statuizione della Corte d’Appello, secondo cui, ai fini dell’obbligo di effettuare la comunicazione in oggetto anche alla Commissione tripartita, sarebbe irrilevante l’esclusione dei lavoratori del settore del credito dal novero degli aventi diritto all’indennità di mobilità (L. n. 223 del 1991, ex art. 16). Tale affermazione si basa sulla considerazione della non eccettuazione – con la previsione di una procedura semplificata – di tale caso rispetto alla normativa generale, come si desumerebbe dal fatto che la L. n. 223 del 1991, art. 24, che disciplina specificamente l’ipotesi di licenziamento collettivo non preceduto dalla sospensione in CIGS, richiama il precedente art. 4, commi da 2 a 12, senza alcuna riserva.

Ad avviso della società ricorrente tale affermazione si porrebbe in contraddizione con quella secondo cui la ratio specifica della comunicazione omessa consiste nel porre gli enti destinatari in condizione di “adempiere i compiti demandati dalla legge”: se, infatti, è indubbio che il compito – considerato “rilevante” nella sentenza impugnata – demandato dalla legge alla Commissione e quello di approvare le liste di mobilità e se, nella specie, la Commissione non può svolgere questo compito, in quanto ai lavoratori del settore del credito non si applica l’indennità di mobilità, allora sarebbe illogico e contraddittorio arrivare ad affermare che il mancato invio della comunicazione alla Commissione determina l’inefficacia del licenziamento. In ogni caso, la soluzione adottata dalla Corte partenopea risulta tautologica ed eccessivamente formalistica, anche laddove si sostiene che attribuire rilevanza al raggiungimento dello scopo dell’atto equivarrebbe ad una interpretazione abrogatrice dell’indicato art. 4, comma 9, e dei precisi oneri ivi contemplati, con la sostituzione ad essi un – “generico dovere di trasmissione del contenuto degli atti al soggetto intereessato”.

A tale ultimo riguardo la società precisa di non aver mai sostenuto che, per la validità della comunicazione ex art. 4, comma 9 cit., sia sufficiente trasmettere il contenuto degli atti all’interessato, avendo invece rilevato con il suo ricorso d’appello, che, nella specie, l’effettuato inoltro della comunicazione a tutti i numerosi destinatari prescritti aveva comunque consentito di realizzare la finalità perseguita dal legislatore e che, quindi, l’omessa trasmissione alla Commissione tripartita doveva considerarsi ininfluente, poichè ad ogni modo inidonea ad inficiare la procedura de qua.

Con il controricorso C.M., oltre ad aver contestato l’ammissibilità e la fondatezza delle doglianze avversarie, con varie eccezioni e difese, ha pure spiegato ricorso incidentale subordinato (di cui alle relate di notifica di spedizione, a mezzo posta, in data due e tre dicembre 2013), al fine di ottenere, in caso di accoglimento del ricorso principale, l’accoglimento delle eccezioni formulate in primo grado e riproposte in appello, laddove non erano state esaminate dai giudici dei merito, perchè assorbite dall’accoglimento dell’eccezione di mancato invio della comunicazione anzidette alla commissione regionale tripartita (non contestualità della comunicazione di recesso, omesso invio delle comunicazioni ex L. n. 223 del 1991 ad altro soggetti aventi diritto, omissioni verso oo.ss. e verso l’ufficio regionale del lavoro, ulteriori omissioni nelle comunicazioni obbligatorie di cui alla L. n. 223 del 1991, vizi di contenuto nelle comunicazioni di apertura e chiusura della procedura L. n. 223, ex art. 4, commi 3 e 9, nullità del licenziamento per mancanza di nesso di causalità tra il ridimensionamento programmato ed i singoli atti di recesso, illegittimità della clausola di salvaguardia, reiterazione di tutte le altre eccezioni e deduzioni formulate in ordine alla illegittimità del licenziamento già formulate in prime cure e ripetute in appello, in via estremamente gradata restituzione alla banca di quanto percepito in esecuzione delle sentenze impugnate al netto delle ritenute fiscali operate dal sostituto d’imposta e non già al lordo di esse.

Invero, trattandosi di questioni asseritamente già poste secondo le forme e nei tempi di rito in sede di merito, comunque non esaminate dalla sentenza di appello, poichè ritenute assorbile, il ricorso incidentale, ancorchè condizionato, deve considerarsi a sua volta anch’esso assorbito, o meglio più precisamente inammissibile, per effetto dell’accoglimento del preliminare ricorso principale, ed anche perchè non contiene, nè potrebbe essere diversamente, specifiche censure in ordine ad argomentazioni e a correlate decisioni, mancanti appunto perchè assorbite da altre motivazioni (v. tra le altre Cass. 5 civ. n. 574 del 15/01/2016, secondo cui è inammissibile il ricorso incidentale, sia pure condizionato, con il quale la parte vittoriosa in sede di merito riproponga questioni su cui i giudici di appello non si sono pronunciati, avendole ritenute assorbite dalla statuizione adottata, in quanto tali questioni, nel caso di cassazione della sentenza, rimangono impregiudicate e possono essere dedotte davanti al giudice di rinvio.

– Conforme Cass. n. 6572 del 1988. V. altresì Cass. lav. n. 4130 del 21/02/2014, cit., secondo cui in tema di impugnazione per cassazione, la parte, interamente vittoriosa nel giudizio di merito, che intende risollevare questioni già prospettate in appello, e non esaminate o ritenute assorbite dal giudice, non ha l’onere di proporre ricorso Incidentale condizionato, ma è sufficiente che le riproponga con il controricorso, dichiarando di volerle sottoporre ad esame nel giudizio di rinvio. In senso analogo, v. Cass. 5 civ. n. 23548 del 20/12/2012: il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza -non ricorrendo altrimenti l’interesse processuale ad impugnare- cosicchè è inammissibile il ricorso incidentale con il quale la parte, che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, risollevi questioni non decise dal giudice di merito, perchè non esaminate o ritenute assorbite, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza. Conformi n. 17201 del 2004, n. 19366 del 2007).

Quanto, al ricorso principale, lo stesso nei limiti in cui può dirsi ammissibile – peraltro indipendentemente dai riferimenti normativi indicati dalla parte, spettando la qualificazione giuridica in proposito soltanto al giudice – ai sensi del vigente testo dell’art. 360 c.p.c. (segnatamente ai sensi del comma 1, n. 3, mentre l’ipotesi contemplata al solo omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con conseguente venir meno di ogni rilievo inerente alla mera motivazione, per effetto della modifica introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, norma questa che per espressa previsione dell’art. 54, comma 3, D.L. cit. si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, avvenuta il 12 agosto 2012, laddove nella specie la sentenza impugnata risale all’aprile 2013, tenuto peraltro conto che in ogni caso nemmeno è applicabile la sospensione dei termini durante il periodo feriale), appare fondato sulla scorta delle seguenti considerazioni.

Il suddetto ricorso, negli anzidetti limiti, inoltre, va considerato ammissibile, poichè sufficientemente enunciato (cfr. anche i precisi riferimenti e rinvii ivi contenuti) ex art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, nonchè art. 369, n. 4 stesso codice di rito, alla stregua degli errori di diritto riscontrabili nella sentenza impugnata in relazione alle denunziate violazioni di legge e a quanto in punto di fatto, non contestato, è dato leggere nella stessa pronuncia.

Orbene, in materia di licenziamento collettivo, in applicazione del generale principio della “strumentalità delle forme”, valido anche per il procedimento amministrativo, non può essere dichiarata l’inefficacia del licenziamento laddove, nell’ambito di una procedura svoltasi in modo corretto e adeguato alle finalità cui è preordinata per legge, risulti omessa esclusivamente la comunicazione alla Commissione regionale indicata dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 9, – che, in base all’art. 6 stessa legge, svolge il compito approvare le liste di mobilità – ed il licenziamento collettivo sia stato disposto, per riduzione del personale, da parte di una impresa non rientrante nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, i cui dipendenti, quindi, non possono beneficiare dell’indennità di mobilità Cass. lav. n. 12122 del 17/2 – 11/06/2015, cui per brevità integralmente si rimanda, trattandosi di caso pressochè identico a quello oggetto di questo giudizio, relativo ad altra procedura collettiva che interessava la medesima 5.p.a. BANCO di NAPOLI (gruppo INTESA-SANPAOLO), per cui il collegio non ravvisa alcuna valida ragione tale da poter giustificare il discostamento dai principi nello specifico affermati da questa Corte: “… l’approccio ermeneutico di questa Corte non è mai stato di tipo formalistico, ma è sempre stato diretto a stabilire se in concreto fosse stata accertata l’idoneità dello svolgimento della procedura al fine di garantire la proficua partecipazione delle OO.SS. alla cogestione della crisi e la trasparenza del processo decisionale del datore di lavoro, muovendo dalla premessa che, anche con riguardo ai procedimenti in oggetto, nella loro fase amministrativa, deve trovare applicazione il generale principio della “strumentalità delle forme”, che attribuisce rilievo alla finalizzazione della forma per consentire il raggiungimento dello scopo dell’atto, sicchè se tale scopo è raggiunto anche senza il rispetto di una certa formalità – che, quindi, nella specie non sia essenziale – l’atto è ugualmente valido.

Del resto, tale principio – che, per gli atti processuali, trova riscontro, sulla base dell’art. 156 c.p.c., in una decennale giurisprudenza di questa Corte (Cass. 13 agosto 1981, n. 4921; Cass. 28 gennaio 2005, n. 1820; Cass. Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726) oltre che nei principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., – da tempo ?rene applicato regolarmente al procedimento amministrativo, specialmente dopo che ne è avuto il recepimento da parte del legislatore (per effetto delle modifiche della L. n. 241 del 1990, introdotte dalla L. n. 15 del 2005), stabilendosi che non ad ogni irregolarità formale compiuta nel procedimento amministrativo può essere riconosciuta efficacia invalidante, occorrendo piuttosto verificare le ragioni per le quali determinati adempimenti sono previsti (vedi, per tutte: Cons. Stato, sez. 6^, 2 marzo 2011, a 1290; Cons. Stato, sez. 6^, 24 aprile 2011, a 2482; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic, 5 febbraio 2014, n. 46).

9.- L’applicazione del suddetto principio alla presente fattispecie porta ad escludere che, nella specie, la omessa comunicazione alla Commissione regionale tripartita della Regione Calabria possa determinare l’inefficacia del licenziamento intimato al Brescia dal BANCO di NAPOLI.

Infatti – anche a voler prescindere dalla diversità intrinseca della anzidetta comunicazione, al pari di quella all’Ufficio regionale del lavoro, rispetto alle comunicazioni al singolo lavoratore e alle 00.SS., tanto che, da tempo, è prevista dalla giurisprudenza la sanabilità della relativa mancanza (vedi, per tutte: Cass. SU 13 giugno 2000, n. 419), recepita dal legislatore con la L. n. 92 del 2012 – quel che conta è che la procedura di cui si tratta è stata avviata sulla base di un Accordo sindacale del BANCO di NAPOLI del 25 luglio 2008 – preceduto dall’Accordo Quadro sottoscritto dalla Banca Capogruppo INTESA SANPAOLO S.p.a. il giorno 8 luglio 2008 con il quale si è convenuto il numero degli esuberi (pari a 187 dipendenti) e l’unico criterio di scelta (pensionabilità), di cui si sono definite le modalità applicative senza margini di discrezionalità datoriali. Inoltre, le comunicazioni ai singoli interessati sono state regolari così come quelle effettuate dal BANCO a tutte le Direzioni regionali del lavoro presso le quali vi erano unità produttive della società, così come a tutti i Centri per l’impiego delle Province interessate, alla DPL di Napoli, al Ministero del lavoro e alle OO.SS..

L’unica comunicazione risultata mancante è stata quella alla suindicata Commissione regionale tripartita, che è inclusa fra i destinatati delle comunicazioni di cui all’art. 4, comma 9, perchè, in base alla L. n. 223 del 1991, art. 6 svolge la rilevante funzione di approvare le liste di mobilità.

Ebbene, in base alla L. n. 223 del 1991, art. 16, il presupposto di carattere oggettivo per l’indennità di mobilità è che l’impresa rientri nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale e, a sua volta, la facoltà di giovarsi di tale intervento – specificamente disciplinato in relazione alle diverse categorie di lavoratori e non connesso indissolubilmente a quello della mobilità, avente diversa natura, essendo legato a differenti presupposti – spetta soltanto in caso in cui sia espressamente prevista dalla relativa legislazione, la quale, laddove ne risulta la limitazione del campo di applicazione alle imprese industriali in senso stretto, si pone in rapporto di specialità rispetto alla normativa (L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 49) riguardante l’inquadramento delle imprese ai fini previdenziali (vedi, per tutte: Cass. SU 10 dicembre 2004, n. 23078 e Cass. 25 gennaio 2007, n. 1675).

Ne risulta che le aziende che esercitano l’attività di credito, non essendo contemplate, ai suddetti fini, tra le imprese industriali in senso stretto e non essendo specificamente incluse tra quelle cui si applica la CIGS, non rientrano neppure tra quelle ai cui dipendenti è attribuibile l’indennità di mobilità, ai sensi del combinato disposto della L. n. 223 del 1991, artt. 7 e 16. Pertanto, nella procedura di cui si tratta, la suddetta Commissione non era chiamata a svolgere alcuna specifica funzione.

10.- A fronte di tale situazione la Corte partenopea dopo avere operato una “singolare” distinzione tra individuazione del “contenuto minimo” delle comunicazioni di cui all’art. 4, comma 9, cit. necessario per il raggiungimento del relativo scopo e assolvimento dell’onere di effettuare la comunicazione agli organi pubblici, afferma che tale ultimo onere risponde alla “diversa ratio” di consentire agli enti destinatari di adempiere ai compiti loro rispettivamente demandati dalla legge e poi, contraddittoriamente, esclude che l’onere di tale comunicazione alla Commissione sia, nella specie, derogabile per effetto della esclusione dei lavoratori del settore del credito dal novero degli aventi diritto all’indennità di mobilità.

E’, pertanto, evidente che si tratta di una ricostruzione della vicenda del tutto formalistica e quindi in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, ricostruzione che porta la Corte d’appello a concludere nel senso suddetto, sulla base di una interpretazione altrettanto formalistica del combinato disposto dell’art. 4, commi 9 e 12, e della L. n. 223 del 1991, art. 24, senza neppure considerare che, a fronte della palese irragionevolezza di tale risultato ermeneutico, in base all’art. 12 preleggi, non ci si sarebbe dovuti fermare al senso letterale delle parole delle suindicate disposizioni, ma si sarebbe dovuta indagare intenzione del legislatore alla stregua dei criteri di interpretazione logico-sistematica e teleologica, da sempre praticata da questa Corte in materia (vedi, da ultimo: Cass. 6 febbraio 2015, n. 2271), sulla scorta dell’insegnamento della Corte costituzionale (vedi, al riguardo: Corte cast. sentenze n. 223 del 1991 e n. 445 del 1995).

11.- In questa ottica – diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello – il licenziamento di B. A. non può essere considerato inefficace in base alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 12, in quanto l’applicazione di tale sanzione presuppone che sia risultata mancante una comunicazione essenziale per fare si che la procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale possa raggiungere lo scopo cui è preordinata, rappresentato dal consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza e trasparenza della complessiva operazione e la rispondenza ad eventuali accordi raggiunti.

Nella specie, invece, è pacifico che:

a) nell’intera procedura si è avuta una proficua partecipazione alla cogestione della crisi da parte delle 00.SS con la stipulazione di un Accordo sindacale, nel quale è stato individuato come unico criterio selettivo quello della vicinanza al pensionamento, di carattere auto applicativo;

b) è stata effettuata la prescritta comunicazione al lavoratore, che è stato pacificamente posto in condizione di controllare la regolarità dell’esercizio del potere datoriale di recesso e la sua coerenza con le scelte operate in precedenza in sede sindacale;

c) il BANCO ha regolarmente inoltrato le comunicazioni a tutte le Direzioni regionali del lavoro presso le quali vi erano unità produttive della società, così come a tutti i Centri per l’impiego delle Province interessate, alla DPL di Napoli, al Ministero del lavoro e alle 00.SS..

In detta situazione, l’omissione della sola comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 9, alla Commissione regionale tripartita appare ininfluente sulla riscontrata correttezza dello svolgimento della procedura in tutte le sue articolazioni, dal momento che tale mancanza non ha inciso comunque sul raggiungimento dello scopo cui era preordinata l’intera procedura, visto che il personale del settore del credito non è incluso tra i beneficiari dell’indennità di mobilità, cui si collega l’intervento nella procedura della Commissione tripartita, sicchè tale Commissione, nella specie, non era chiamata a svolgere alcun compito.

12.- Alle esposte considerazioni consegue l’accoglimento del ricorso principale, risultando che la Corte territoriale, con motivazione contraddittoria, non si è attenuta ai suindicati principi….OMISSIS.

16.- In sintesi, il ricorso principale deve essere accolto e quello incidentale condizionato va respinto..”OMISSIS…

17.- Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, si ritiene opportuno enunciare i seguenti principi di diritto:

1) “Nell’ipotesi di licenziamento collettivo per riduzione di personale, se pure, in linea generale, l’inefficacia del licenziamento, prevista dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, per il caso di inosservanza delle procedure di cui all’art. 4, può ricorrere anche nel caso di violazione della disposizione dell’art. 4, comma 9, (sulla comunicazione delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta, ai competenti Uffici del lavoro e alle Organizzazioni sindacali) – dovendosi escludere che l’accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali faccia perdere rilevanza al mancato espletamento o al radicale stravolgimento della procedura medesima (vedi, per tutte: Cass. 15 luglio 2014, n. 16134) – tuttavia tale sanzione non è applicabile quando risulti, in concreto, che l’omissione di una delle comunicazioni previste dal citato art. 4, comma 9, non abbia impedito all’intera procedura, svoltasi correttamente tutte le sue articolazioni, di raggiungere lo scopo cui è preordinata, rappresentato dal consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza e trasparenza della complessiva operazione e la rispondenza ad eventuali accordi raggiunti”;

2) “Nell’ipotesi di licenziamento collettivo, in applicazione del generale principio della “strumentalità delle forme” del procedimento amministrativo, non può essere dichiarata la inefficacia del licenziamento laddove, nell’ambito di una procedura svoltasi in modo corretto e adeguato alle finalità cui è preordinata per legge, risulti omessa esclusivamente la comunicazione alla Commissione regionale indicata dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, che, in base all’art. 6 stessa legge svolge, nella procedura il compito di approvare le liste di mobilità – e si tratti di un licenziamento collettivo per riduzione del personale da parte di una impresa non rientrante nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, i cui dipendenti, quindi, non possono beneficiare dell’indennità di mobilità”….OMISSIS”.

V. ancora le seguenti pronunce di questa Corte, sezione lavoro, n. 13788 del 24/02 03/07/2015 e n. 14429 del 12/03 – 10/07/2015.

Con la prima, infatti, il collegio allora giudicante ha così opinato: “…La questione che viene ora in discussione è pertanto se, nell’ambito della procedura, detta comunicazione nella fattispecie in esame fosse imprescindibilmente necessaria e se la sua omissione comportasse l’invalidità di tutta la procedura, con conseguente inefficacia del licenziamento del F..

10.- Ad avviso del Collegio per dare una risposta esauriente a questo interrogativo deve procedersi all’approfondimento di un aspetto non considerato dalla sentenza a Sezioni unite e sostanzialmente omesso anche dalla giurisprudenza successiva.

Deve, infatti, rilevarsi che la procedura amministrativa delineata dalla citata Legge, art. 4, accanto all’interesse puramente privato del lavoratore che mira alla conservazione del posto di lavoro, mira a tutelare anche l’interesse pubblico alla tutela dei livelli occupazionali ed all’equilibrio dei costi della mobilità. Tali secondi obiettivi sono perseguiti dalla comunicazione inviata alla Direzione regionale del lavoro e alla Commissione regionale permanente tripartita (che per le riforme del sistema amministrativo succedutesi nel tempo hanno preso il posto dell’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e, come già visto, della Commissione regionale per l’impiego) e sono esposti dalla citata Legge, art. 6.

La funzione della Direzione regionale, oltre a quella generale di carattere mediatorio propria dell’Amministrazione del lavoro nelle situazioni di crisi occupazionale e di verifica dell’esatto adempimento dell’applicazione dei criteri di scelta, è quella di compilare una lista dei lavoratori in mobilità “per individuare la professionalità, la preferenza per una mansione diversa da quella originaria, la disponibilità al trasferimento sul territorio” (comma 1).

La Commissione tripartita, nel perpetuare i compiti già propri della Commissione regionale dell’impiego, assolve ai seguenti compiti: a) approvazione delle liste di mobilità compilate dalla Direzione regionale; b) adozione di iniziative per favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità; c) organizzazione di corsi di riqualificazione professionale dei lavoratori in questione, per agevolarne il reimpiego; d) utilizzo temporaneo degli stessi in opere o servizi di pubblica utilità (richiamo al comma 4); e) determinazione degli ambiti circoscrizionali per l’avviamento in mobilità (comma 2).

Con riferimento alla presente controversie non si pongono invece implicazioni di carattere finanziario riguardanti l’erogazione dell’indennità di mobilità prevista dalla citata Legge, art. 7, in quanto, ai sensi della citata Legge, art. 16, come indicato dalla stessa Corte d’appello, il lavoratore interessato non aveva diritto all’indennità in questione.

11.- Nel caso di specie la procedura di licenziamento collettivo è frutto dell’attuazione delle disposizioni della L. 23 dicembre 1997, n. 449, art. 59, la quale consentiva che la ristrutturazione e la riorganizzazione degli istituti di credito venissero gestite mediante accordi sindacali. L’accordo sindacale adottato il 25.07.08, interessante la procedura di riduzione del personale del Banco di Napoli, richiama il D.M. 28 aprile 2000, che regolamenta il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito”.

In base a tale fonte il criterio di scelta dei lavoratori da licenziare “ai sensi di quanto previsto alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 5, comma 1” va fissato nella maggiore prossimità alla pensione, anche se l’interessato abbia ancora diritto a rimanere in servizio; in favore dei soggetti che abbiano lasciato l’impiego per tale requisito il Fondo in questione prevede l’erogazione di particolari prestazioni.

12.- Sulla base di questa ricostruzione normativa, è evidente che il sistema di riduzione del personale previsto per gli istituti di credito interessati da processi di riorganizzazione, se da un lato adotta a livello applicativo la stessa scansione procedurale prevista in generale dalla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24, sul piano delle ricadute sul regime giuridico del rapporto di lavoro dei dipendenti da luogo a conseguenze del tutto diverse.

Le prestazioni economiche, a prescindere dalla posizione del dipendente in causa (che risulta aver peraltro chiesto ed ottenuto il trattamento pensionistico dopo il licenziamento), sono poste a carico del Fondo di solidarietà e sono del tutto separate dall’iscrizione nelle liste di mobilità e dalla corresponsione dell’indennità relativa adottato dalla L. n. 223, con Le quali mai potrebbero sommarsi, atteso il regime di esclusività delle prestazioni stesse. Lo stesso Fondo si assume il carico del costo dell’attività di riconversione professionale dei dipendenti, ove si rendano necessarie iniziative di tal genere.

13.- In questo ambito non c’è spazio per l’intervento della Commissione tripartita, atteso che le competenze alla stessa facenti capo risultano non coerenti con l’organizzazione del sistema di riorganizzazione aziendale e di gestione delle eccedenze di personale delle aziende di credito, adottato in esecuzione della L. 23 dicembre 1997, n. 449, art. 59. Conseguentemente, se ha un senso l’invio della comunicazione alla Direzione regionale previsto dall’art. 4, comma 9,- dato che essa adempie ad una verifica di carattere pubblicistico sulla adozione dei criteri di selezione – analogamente non può ritenersi per l’invio della comunicazione alla Commissione tripartita, previsto dalla stessa norma, in quanto l’adempimento avrebbe uno scopo meramente formale e sarebbe fuori della stessa logica della L. n. 223, la quale è mirata a garantire una regolazione generale, ma non esclusiva, delle eccedenze di personale. 14.- Può, pertanto, concludersi che nel caso di licenziamento per riduzione di personale adottato da un istituto di credito al sensi della L. 23 dicembre 1997, n. 449, art. 59 e in attuazione del D.M. 28 aprile 2000, che regolamenta il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito”, l’omessa comunicazione dell’elenco dei lavoratori licenziati, recante le indicazioni previste dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 9, alla commissione regionale permanente tripartita non determina l’inefficacia del licenziamento dei singoli lavoratori.

15.- Accolti i primi due motivi, assorbito il terzo, deve essere dunque cassata la sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito per l’esame delle ulteriori censure ritenute assorbite in sede di appello. Al giudice del rinvio va rimessa anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità….”.

Inoltre, Cass. lav. n. 14429 del 12/03 – 10/07/2015 ha così osservato: “I detti motivi, connessi fra loro, considerati nel loro insieme, risultano fondati come di seguito.

Come è stato più volte affermato da questa Corte, “nella materia dei licenziamenti regolati dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, la comunicazione di cui all’art. 4, comma 9, che fa obbligo di indicare “puntualmente” le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, è finalizzata a consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell’operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti” (v. fra le altre Cass. 16-2-2010 n. 3603). In specie, come è stato chiarito, “la procedura è finalizzata alla tutela non solo degli interessi delle organizzazioni sindacali, ma anche dell’interesse pubblico, correlato alla occupazione in generale ed ai costi della mobilità, e dell’interesse dei lavoratori alla conservazione del posto di lavoro e, in particolare alla verifica dei criteri di scelta sotto il profilo del loro carattere di generalità, obiettività e coerenza con il fine dell’istituto”, sicchè “il mancato espletamento o il radicale stravolgimento della procedura medesima” non perde rilevanza con l’accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali (Cass. 7 giugno 2003, n. 9153; Cass. 15 maggio 2006, n. 1110) e si trasmette anche al licenziamento rendendolo inefficace (Cass. 9 settembre 2003, n. 13196; Cass. 18 gennaio 2005, n. 880; Cass. 2 marzo 2009, n. 5034). In altre parole “l’accordo sindacale non sana ex se il deficit informativo, pur essendo rilevante ai fini del giudizio retrospettivo sulla adeguatezza della comunicazione” (v. Cass. 6-4-2012 n. 5582). Nello stesso quadro, quindi, deve ritenersi che anche le comunicazioni agli organi amministrativi devono essere intese in relazione al controllo e al ruolo demandati agli stessi. Alla luce, quindi, di una adeguata interpretazione finalistica della norma, fondata sulla ratio della stessa, deve affermarsi che non può prescindersi dal complessivo effettivo espletamento della procedura, dall’eventuale conseguente raggiungimento dello scopo ed altresì, in particolare, dall’esame del ruolo in concreto svolto, nella fattispecie, dall’unico organo in relazione al quale la comunicazione de qua è stata omessa.

Tutto ciò non è stato considerato nell’impugnata sentenza, che si è limitata ad affermare la mera e rigorosa rilevanza del “formalismo della procedura”.

In tali sensi va quindi accolto il ricorso principale e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio.

… Con gli altri motivi del ricorso incidentale (definiti “condizionati”) lo S. ripropone le questioni già sollevate in appello relative:

a) alla violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5, sotto il profilo del contenuto della comunicazione di apertura della procedura e sulle modalità applicative della L. n. 223 del 1991;

b) alla violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, in riferimento al mancato rispetto della condizione della contestualità tra invio delle lettere di recesso ai lavoratori e quelle informative agli enti preposti (successive di 11 giorni rispetto prime);

c) ancora alla violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, in riferimento alla mancata indicazione delle modalità applicative e mancata applicazione di qualsiasi modalità;

d) al vizio di nullità e/o illegittimità del licenziamento per discriminatorietà ed arbitrarietà della condizione di selezione. Tali motivi, concernenti questioni che non sono state esaminate nell’impugnata sentenza e che sono senz’albo riproponibili dinanzi al giudice di rinvio (cfr. da ultimo Cass. 21-2-2014 n. 4130), possono ritenersi assorbiti in questa sede, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza stessa.

Il giudice di rinvio, che si designa nella Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, provvederà attenendosi ai principi di cui sopra e statuirà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità….”.

Nei sensi anzidetti, pertanto, l’impugnata sentenza va cassata, con conseguente rinvio al giudice di merito per l’ulteriore corso di legge, di sua competenza, ai fini della decisione sulle altre questioni di cui è causa, ritenute assorbite per il solo fatto dell’omesso avviso alla c.d. commissione regionale tripartita, però come visto non dovuto nel caso di specie, di guisa che il contestato licenziamento, almeno sul punto, non può considerarsi viziato, nè quindi inefficace.

PQM

la Corte, in accoglimento del ricorso principale, nei sensi di cui in motivazione, cassa l’impugnata sentenza, dichiarando assorbito il ricorso incidentale.

Rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA