Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17103 del 10/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Decr. Sez. 6 Num. 17103 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DEL TERRITORIO, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.
domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12;
ricorrente
contro
CAPPELLI VITTORIO
intimato
avverso la sentenza della corte Commissione Tributaria Regionale di NAPOLI n. 229/29/2010
depositata in data 20/10/2010.

Il presidente
Letta la rinuncia al ricorso proposto dall’Agenzia del Territorio;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. come
modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
ritenuto che le spese debbano essere compensate;

P.Q.M.
la corte dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia data comunicazione al
difensoredella parte costituita e 1Davvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può
chiedere che sia fissata l’udienza.
Così deciso in Roma il

2 0 61U.

2n13

Data pubblicazione: 10/07/2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA