Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17102 del 16/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 16/08/2016, (ud. 09/03/2016, dep. 16/08/2016), n.17102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20432-2014 proposto da:

DITTA M.A., C.F. (OMISSIS), in persona del titolare Sig.

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARDI

6, presso lo studio dell’avvocato FURIO TARTAGLIA, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.S.M., C.f. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentale e difeso dall’avvocato SERGIO PALMAS, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

contro

SALUMIFICIO MERRU S.R.L.;

– intimata –

avverso la sez. n. 12/2014 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE

DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 14/01/2014 r.g.n. 234/2013;

udita la relazione Iella causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/ICE da: Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato TARTAGLIA FURIO;

udito l’Avvocato PAIMAS SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOtt.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di CAGLIARI, sez. distaccata di SASSARI, in riforma dell’impugnata sentenza, pronunciata dal giudice del lavoro di Nuoro, in data 8/14 gennaio 2014 accoglieva il gravame interposto dal S.M.S. e quindi la domanda di costui, dichiarando l’illegittimità del licenziamento intimatogli in data 21 novembre 2003 dalla ditta individuale M.A., condannando quest’ultima e la società per azioni SALUMIFICIO M. alla reintegra nel posto di lavoro, ma anche in solido al risarcimento dei danni in misura corrispondente alle retribuzioni di fatto pari a euro 1310,43 dal dicembre 2003, per il periodo compreso tra il licenziamento e la data di effettiva reintegra nel posto di lavoro, oltre accessori ex art. 429 c.p.c., nonchè alla regolarizzazione previdenziale del rapporto. Condannava, inoltre, i convenuti, tra loro in solido, al pagamento delle spese per entrambi i gradi del giudizio.

La Corte di merito, in sintesi, giudicava fondato il rilievo dell’appellante S., laddove costui aveva censurato la pronuncia del giudice di primo grado, che aveva escluso la sussistenza di un collegamento tra la ditta individuale del M. e la S.p.A. Salumificio M., ritenendo soprattutto che l’utilizzo del S. presso lo stabilimento della società dal gennaio 1999 in virtù del cosiddetto contratto di lavorazione, era avvenuto in plateale violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1. In effetti, detto contratto prevedeva “la più classica delle fattispecie di intermediazione al tempo vietate, essendo stato previsto un vero e proprio appalto di manodopera”. La ditta individuale si era, infatti, impegnata unicamente a porre a disposizione della società il proprio personale dipendente, che operava nei locali aziendali della stessa società, con materie prime e attrezzature di questa, nonchè sotto le direttive del personale dipendente della stessa, in modo tale da sopperire a tutte le esigenze produttive e commerciali della società utilizzatrice. Inoltre, secondo la Corte territoriale, la pacifica attuazione del suddetto accordo aveva integrato la presunzione legale di appalto di manodopera, ex art. 1 L. citata. D’altro canto, neppure poteva escludersi la sussistenza dell’intermediazione vietata per il solo fatto che il S., come pure risultato della prova testimoniale, e come ammesso anche dal M. in sede di interrogatorio formale, poteva aver lavorato nello stesso periodo sia presso lo stabilimento della società, sia presso i locali della ditta individuale, atteso che ciò rilevava era il dato pacifico, costituito dal fatto che il S. era stato utilizzato per oltre quattro anni anche presso lo stabilimento della società al fine di eseguire attività oggetto del richiamato contratto di lavorazione.

Pertanto, andava dichiarata la illegittimità del recesso disposto dalla ditta individuale per giustificato motivo oggettivo, recesso che avrebbe dovuto essere disposto quantomeno dall’altro datore di lavoro sostanziale, ossia dalla S.p.A. Salumificio M., che a sua volta avrebbe, poi, dovuto provare la sussistenza della causale giustificatrice.

Avverso l’anzidetta sentenza pronunciata in data otto-14 gennaio 2014 proponeva ricorso per cassazione M.A., quale titolare dell’omonima ditta individuale, affidato a tre motivi:

1) violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 in quanto, ammesso che nella specie fosse configurabile un’ipotesi vietata di appalto di manodopera, l’ordine di ripristino del rapporto -non già di reintegrazione – avrebbe dovuto riguardare soltanto la pretesa interponente società, quale effettiva datrice di lavoro in base alle conseguenze sul punto previste dal citato articolo uno, con conseguente estraneità da tale vicenda negoziale della ditta individuale;

2) violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 – legittimità dell’appalto – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che aveva formato oggetto di discussione tra le parti, laddove in particolare il presupposto logico-giuridico, sul quale risultava imperniato l’intero accertamento compiuto dalla Corte territoriale, era viziato, atteso che, diversamente da quanto sostenuto nella impugnata sentenza, il citato articolo uno non configurava la presunzione assoluta, propinata invece nella sentenza de qua;

3) violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 e della L. n. 604 del 1966, art. 3 nonchè della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 – legittimità dell’appalto e del licenziamento – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di discussione tra le parti. La sentenza, infatti, era ulteriormente censurabile, perchè aveva ritenuto di per sè illegittimo il licenziamento in quanto comunicato da soggetto asseritamente interposto, ossia dalla ditta ricorrente, e non già dall’effettivo datore di lavoro, cioè dalla S.p.a. SALUMIFICIO M.. Nel presupposto sul piano logico giuridico della illiceità dell’appalto in questione, il giudice di merito aveva omesso di esaminare la pretesa illegittimità del licenziamento, ritenuto invece legittimo dal giudice di primo grado, di cui gli stessi giudici di appello avrebbero confermato la validità se non avessero erroneamente ritenuto la natura fittizia del contratto di lavorazione. Se però l’appalto era legittimo, come allegato nel precedente motivo, allora logicamente anche il licenziamento si sarebbe dovuto considerare tale, attesa la sussistenza dell’addotto giustificato motivo oggettivo.

Avverso l’anzidetta impugnazione ha proposto controricorso S.M.S. (la cui procura speciale risulta peraltro autenticata in calce all’atto dal direttore della Casa circondariale di Livorno sezione distaccata a custodia attenuata presso l’isola di Gorgona in data 18 settembre 2014).

M.A. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. la Spa SALUMIFICIO M. è rimasta intimata.

Parte ricorrente e parte controricorrente, infine, sono entrambe comparse alla pubblica udienza, fissata per il 9 marzo 2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi d’Impugnazione che per la loro evidente connessione possono essere congiuntamente esaminati, vanno disattesi tranne per quanto concerne il terzo, che va invece accolto a favore della ditta ricorrente.

In effetti, parte ricorrente assume più che l’asserita violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 nella specie pacificamente ratione temporis applicabile, il difetto di congrua e logica motivazione, però del tutto insussistente In base a quanto emerso dall’istruttoria così come dettagliatamente riportata nella sentenza de qua. Invero, il M. tende a rimettere in discussione le valutazioni e gli apprezzamenti In punto di fatto operati dal giudice di merito con esauriente motivazione, però del tutto inammissibilmente in questa sede di legittimità, laddove il vizio di motivazione può configurarsi unicamente quanto il ragionamento seguito appaia manifestamente incoerente ed illogico, e non già quando in effetti non tenga conto delle aspettative in punto di fatto di parte ricorrente.

Per di più nel caso in esame la sentenza impugnata (n. 12/2014) risale all’otto gennaio 2014, è stata pubblicata il successivo giorno 14, di modo che, ratione temporis, è applicabile il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5 (omesso esame circa un fatto decisivo per giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti), numero così sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134; norma che, per espressa previsione dell’art. 54, comma 3 D.L. cit., si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, avvenuta il 12 agosto 2012 (cfr. quindi Cass. sez. un. civ. n. 8053 del 07/04/2014, secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione soltanto l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente Incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Conformi Sezioni unite n. 8054 del 07/04/2014, nonchè Cass. civ. Sez. 6 – 3, n. 21257 in data 08/10/2014, secondo la quale dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 l’omessa pronunzia continua a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, Invece indispensabile alla soluzione del caso concreto; al contrario, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, oppure che si sia tradotto nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. In senso analogo v. altresì Cass. 6 – 3, n. 23828 del 20/11/2015.

Per di più, le Sezioni unite civili della Corte con la succitata sentenza n. 8053/2014 hanno precisato che di seguito alle riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ex cit. D.L. n. 83 del 2012, art. 54 nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

V. altresì Cass. lav. n. 6288 del 18/03/2011, secondo cui il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di Individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione).

Pertanto, alla luce di quanto chiarito in narrativa circa il percorso motivazionale seguito dalla Corte distrettuale, è del tutto insussistente l’asserito vizio di motivazione.

Invero, la Corte territoriale, previo esame delle deduzioni di parte unitamente alle argomentazioni contenute nell’appellata pronuncia, ha ritenuto che in base alle risultanze in atti acquisite era provata quanto meno una utilizzazione delle prestazioni lavorative del S. in violazione del divieto di cui all’art. 1, L. n. 1369 cit., sicchè lo stesso doveva considerarsi dipendente anche della società SALUMIFICIO M., dalla quale non era pervenuto alcun provvedimento di licenziamento idoneo a far cessare il rapporto di lavoro.

Infatti, erano pacifiche le seguenti circostanze: il S. aveva lavorato come operaio alle formali dipendenze della ditta individuale M.A. dall’agosto 1998 al 5 dicembre 2003; il recesso era stato comunicato dal M. con missiva del 21 novembre 2003 per giustificato motivo oggettivo, per intervenuta cessazione della linea di produzione salumi, cui era addetto il lavoratore; lo stabilimento della ditta individuale M. era ubicato in (OMISSIS), mentre al n. civico (OMISSIS) della stessa strada, a poche decine di metri dal primo, erano situati la sede e lo stabilimento della S.p.a. SALUMIFICIO M., di cui lo stesso M.A. era socio di maggioranza e legale rappresentante; dall’anno 1994 sino al mese di luglio 2003, quindi per complessivi nove anni il S. aveva prestato attività lavorativa in via assolutamente prevalente presso i locali della società, di seguito a comando in data 26-091994, che aveva riguardato altri dodici addetti, motivato dall’impossibilità di produrre presso lo stabilimento della ditta individuale, in fase di rinnovo, comando assentito dalle organizzazioni sindacali sino al 31 dicembre 1995, con successive proroghe al 31 dicembre 1998 ed al 31 dicembre 1997, di fatto ancora prorogato sino a tutto l’anno 1998, laddove poi dal due gennaio 1999 era intervenuto un accordo, denominato contatto di lavorazione, tra la ditta individuale e la società, che aveva ricevuto attuazione sino all’anno 2003.

Secondo la Corte distrettuale, pur a voler ritenere la legittimità del comando anche per l’anno 1998, per il quale tuttavia non vi era alcuna copertura da accordi sindacali di sorta, in ogni caso certamente l’utilizzo del S. presso lo stabilimento della società, da gennaio 1999, era avvenuto soltanto in forza del c.d. contratto di lavorazione, in violazione dell’art. 1 L. n. 1369 cit.. Tale contratto, datato due gennaio 2009, prevedeva l’impegno del titolare della ditta individuale ad eseguire con il suo personale dipendente presso lo stabilimento della società SALUMIFICIO M. le lavorazioni ivi descritte, mettendo a disposizione della medesima SALUMIFICIO un numero di operai sufficiente a soddisfare le esigenze aziendali della società in ordine alla qualità e quantità del lavoro ed in tempi compatibili con le necessità produttive e di commercializzazione dell’azienda committente. Tutti gli oneri riguardanti il personale restavano a carico della ditta M.A., mentre il SALUMIFICIO M. S.p.a. si impegnava a mettere a disposizione del personale della ditta M.A. locali idonei ed ogni attrezzatura necessaria alle lavorazioni, da eseguirsi secondo le direttive tecniche del personale del SALUMIFICIO M. S.p.a.. Risultava, altresì, pacifico che detto contratto di durata biennale (1999/2000) era stato di fatto prorogato sino alla disdetta della società in data primo ottobre 2003, in atti.

Pertanto, secondo la Corte distrettuale, si trattava di un vero e proprio appalto di manodopera, poichè la ditta M. si era impegnata unicamente a mettere a disposizione della società il proprio personale, operante nei locali aziendali della società medesima con materie prime ed attrezzature di questa e sotto le direttive del personale dipendente della stessa, in modo da sopperire a tutte le esigenze della medesima utilizzatrice. Inoltre, la pacifica attuazione di detto accordo integrava la presunzione legale di appalto di sola manodopera ai sensi del citato art. 1, visto che i dipendenti della ditta M. lavorato presso lo stabilimento della società, Impiegando materie ed attrezzature di questa, a nulla poi rilevando che la ditta individuale M. fosse un’impresa effettiva e non fittizia, mentre rilevava in sostanza il dato oggettivo che nell’appalto erano state convenute mere prestazioni di manodopera rese dai dipendenti della ditta individuale (citando in proposito i precedenti di questa Corte nn. 7829/13 e 17444/09).

D’altro canto, secondo la Corte sarda, neppure poteva escludersi la sussistenza dell’intermediazione vietata per il solo fatto che il S., come pure emerso dalle dichiarazioni del teste P. e dalle ammissioni fatte dallo stesso M. in sede d’interrogatorio formale, potesse aver lavorato durante il medesimo arco temporale sia presso i locali della ditta individuale, sia presso lo stabilimento della società, essendo rilevante il dato pacifico costituito dal fatto che l’attore era stato utilizzato per oltre quattro anni anche presso lo stabilimento della società per eseguire le lavorazioni di cui al richiamato contratto di lavorazione, utilizzo da cui, in virtù dell’anzidetta presunzione legale, era derivato l’effetto che il datore di lavoro effettivo, al di la di ogni aspetto formale come l’intestazione della busta paga, doveva ritenersi la società, che effettivamente utilizzato le prestazioni, a norma di quanto espressamente previsto dal medesimo art. 1.

Pertanto, ad avviso dei giudici di appello, nemmeno occorreva esaminare l’ulteriore questione, pure posta dall’appellante, in ordine alla riferibilità ad un unico contro d’interesse delle attività economiche esercitate dalla ditta individuale e dalla società, unicità che in effetti trovava riscontro negli anzidetti accordi e nella promiscuità di utilizzo del personale, cui anche si era riferito il teste P. (il sig. S. ha lavorato con me sia presso la ditta individuale sia presso la Salumificio Spa. Andavamo presso la ditta individuale o presso la società a seconda delle necessità del momento); andava, quindi, dichiarata l’illegittimità del recesso intimato dalla ditta individuale per giustificato motivo oggettivo, recesso, che, infatti, doveva essere quanto meno disposto anche dall’altro datore di lavoro sostanziale, ossia dalla Sp.a. SALUMIFICIO M., che sarebbe stato poi onerato di provare la sussistenza della causale giustificatrice.

Pertanto, secondo la Corte di merito, non potendo ritenersi giustificato il recesso in base al semplice fatto che la ditta individuale M. avesse cessato la lavorazione delle carni, per dedicarsi da una sola attività di vendita dei salumi, mentre la SALUMIFICIO M. continuava nell’attività di lavorazione carni e salumi, cui di fatto era stato prevalentemente addetto il S. sin dalla sua assunzione, andava dichiarata l’illegittimità delle stesso recesso, nonchè disposta L. n. 300 del 1970, ex art. 18 (secondo il testo allora vigente), la reintegrazione congiuntamente nei riguardi di entrambe le parti convenute, condannate altresì al conseguente risarcimento dei danni.

Orbene, secondo il costante orientamento di questa Corte, la nozione di appalto di manodopera o di mere prestazioni di lavoro, vietato dalla L. n. 1369 del 1960, ad. 1, in mancanza di una definizione normativa, va ricavata tenendo anche conto della previsione dell’art. 3 cit. legge concernente l’appalto (lecito) di opere e servizi nell’Interno dell’azienda con organizzazione e gestione propria dell’appaltatore; ne consegue che l’ipotesi di appalto di manodopera è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal comma 3 del citato art. 1 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante), sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione d’impresa a proprio rischio e di un’autonoma organizzazione – da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli – in particolare nel caso di attività esplicate all’interno dell’azienda appaltante, sempre che il presunto appaltatore non dia vita, in tale ambito, ad un’organizzazione lavorativa autonoma e non assuma, con la gestione dell’esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio d’impresa relativo al servizio fornito (Cass. 5087 del 1998). Si è così precisato, con riferimento agli appalti c.d. “endoaziendali” – caratterizzati dall’affidamento ad un appaltatore esterno di attività, strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente – che il divieto di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1, opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore – datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (v. tra le altre Cass. 5 ottobre 2002 n. 14302), non essendo necessario, per realizzare un’ipotesi di intermediazione vietata, che l’Impresa appaltatrice sia fittizia, atteso che, una volta accertata l’estraneità dell’appaltatore all’organizzazione e direzione del prestatore di lavoro nell’esecuzione dell’appalto, rimane priva di rilievo ogni questione inerente il rischio economico e l’autonoma organizzazione del medesimo (Cass. lav. n. 11720 del 20/05/2009, conformi Cass. n. 18281 del 2007, n. 9264 del 2008. V. altresì Cass. lav. n. 17444 del 27/07/2009): l’illecita intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, ai sensi della L. 23 ottobre 1960, n. 1369, sussiste nel caso in cui l’appalto abbia ad oggetto la messa a disposizione di una prestazione lavorativa, con avvio dei dipendenti al lavoro presso l’appaltante senza il loro inserimento nell’espletamento di opere o servizi coinvolgenti l’organizzazione gestionale dell’appaltatore o, comunque, richiedenti l’impiego di un apparato di mezzi da questi fornito, senza che assuma rilievo che l’appaltatore sia dotato, sul piano della dotazione strumentale e patrimoniale, di una obblettiva consistenza e che si occupi della gestione amministrativa del rapporto di lavoro. V. altresì Cass. n. 7898 del 06/04/2011: il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro L. n. 1369 del 1960, ex art. 1. In riferimento agli appalti endoaziendali, caratterizzati dall’affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorchè strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore – datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto – quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione – senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. Conforme, Cass. lav. n. 7820 del 28/03/2013).

Alla stregua di quanto ampiamente accertato In punto di fatto dalla Corte di Appello, tenuto altresì conto dei succitati principio di diritto, esclusa nella specie l’ammissibilità, come già In precedenza anticipato, di qualsiasi concreto vizio sussumibile nell’ambito delle (ormai limitate) previsioni di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, appaiono infondate le censure relative alle assolte violazioni di legge, di cui ai primi due motivi di ricorso.

Ed invero, l’accertata e motivata violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 correttamente è stata ritenuta nei confronti di entrambe le parti convenute, laddove peraltro la pronuncia de qua finiva anche per ammettere l’unicità di centro d’Interessi, per le ragioni ivi pure ampiamente spiegate, senza però che sul punto nessuna specifica confutazione sia venuta da parte ricorrente.

D’altro canto, in relazione al primo motivo, va comunque evidenziato il dato oggettivo, costituito dal fatto che il recesso sia stato comunque intimato dalla ditta individuale e che di conseguenza in forza di questo solo atto il lavoratore risulta essere stato estromesso dalla complessa realtà aziendale nella quale Il S. risultava inserito, di modo che le sue contrarie pretese andavano indubbiamente accertate pure nei riguardi della parte che aveva formalmente disposto il licenziamento, ancorchè poi il sottostante rapporto di lavoro fosse riferibile ormai alla subentrata impresa utilizzatrice.

Quanto, poi, al secondo motivo, ribadita l’inammissibilità della censura relativa all’ipotizzato difetto di motivazione, ancorchè sotto forma di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, omesso esame però non meglio indicato, nè invero aliunde desumibile dagli elementi di valutazione qui disponibili, considerato altresì che l’accertata violazione, come visto, non è stata peraltro nemmeno ritenuta dalla Corte di Appello soltanto in base alla presunzione di cui al più volte ricordato L. n. 1369, art. 1, comma 3 la censura ad ogni modo è stata incompiutamente formulata.

Ed invero, pur avendo correttamente richiamato il principio di diritto, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui “in tema d’interposizione nelle prestazioni di lavoro, l’utilizzazione da parte dell’appaltatore di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltatore da luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie (pseudo appalto) vietata dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 1, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del lutto marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore. La sussistenza (o no) della modestia di tale apporto (sulla quale riposa l’indicata presunzione juris et de jure) deve essere accertata in concreto dal giudice, alla stregua dell’oggetto e del contenuto intrinseco dell’appalto; con la conseguenza che (nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature da parte dell’appaltante) l’anzidetta presunzione legale assoluta non è configuratole ove risulti un rilevante apporto dell’appaltatore, mediante il conferimento di capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro), know how, software e, in genere, beni immateriali, aventi rilievo preminente nell’economia dell’appalto” (cfr. Cass. 11-5-1994 n. 4585, Cass. 31-12-1993 n. 13015. Cass. 4-2-1997 n. 1019), tuttavia la ricorrente ha omesso di fornire adeguati elementi, da cui poter desumere che il giudice di merito avrebbe dovuto escludere che il conferimento di mezzi, nella specie, sia stato di scarsa rilevanza da parte dell’appaltatore, così da far sup la presunzione legale. In altri termini, la ricorrente non ha allegato elementi di cognizione, univoci, precisi e decisivi, da cui poter desumere un significativo apporto dell’appaltatore (ditta individuale M.A.), mediante il conferimento di capitali e beni in genere, aventi rilievo preminente nell’economia dell’appalto de quo, non risultando sul punto di certo rilevante e sufficiente il solo richiamo ai correspettivi pattuiti per l’esecuzione delle lavorazioni appaltate (riferiti a costi unitari per le singole prestazioni: lavaggio e preparazione budella per salsicce L. N. 1795 a mazza taglio e confezionamento sotto vuoto di altri prodotti stagionali Lire 500 a kg). Ed in proposito del tutto generiche e comunque inammissibili ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 cit. appaiono le doglianze espresse dal ricorrente: Se la Corte avesse correttamente interpretato la normativa applicabile e avesse su tale base analizzato le previsioni contrattuali, avrebbe rilevato come anche la semplice elencazioni delle lavorazioni appaltate alla ditta ricorrente, tralasciata nella motivazione, costituisce elemento idoneo a superare la presunzione di cui all’art. 1, poichè tali previsioni, anche da verificare con la prova testimoniale (peraltro nemmeno meglio indicata), costituivano indice dell’apporto effettivo dell’appaltatore nelle specifiche lavorazioni commissionate.

Appare, infine, in parte fondato il terzo e ultimo motivo, laddove M.A. in effetti si duole dell’omesso esame delle ragioni per cui era stato intimato il licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, mentre si era semplicemente ritenuto che la ditta M. aveva cessato l’attività produttiva, invece continuata dalla società, cui era stato adibito il S. sin dalla sua assunzione. Orbene, sul punto la soluzione fornita dalla sentenza è indubbiamente carente, atteso che una volta accertato l’illecito appalto di manodopera, con conseguente riferibilità del rapporto ormai alla sola impresa utilizzatrice, de jure il licenziamento intimato dall’appaltatore sarebbe risultato inefficace, siccome non proveniente dalla parte datoriale, a tanto legittimata (v. la L. n. 1369 del 1960, art. 1, u.c.: I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni), di guisa che comunque le conseguenze di un tale recesso d ritenersi prive di effetti giuridicamente rilevanti e comunque tali poi da non poter comportare la reintegra nel posto di lavoro nei confronti di soggetto non più datore di lavoro.

In tal sensi, pertanto, nel merito la domanda di reintegra e di tutela risarcitoria L. n. 300 del 1970, ex art. 18 va comunque respinta nel merito nei confronti della ditta ricorrente. Per contro, la decisione va confermata, ad ogni modo, nei confronti della S.p.a. SALUMIFICIO M., che peraltro non l’ha impugnata, con conseguente formazione di giudicato nei riguardi di quest’ultima.

Tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, le spese tra il ricorrente ed il S. vanno per intero compensate, laddove per il resto le precedenti statuizioni sul punto devono ritenersi definitivamente confermate nei confronti della società rimasta intimata.

Visto, infine, che il ricorso è stato in parte accolto, il ricorrente non è tenuto al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

la CORTE accoglie il terzo motivo del ricorso, respinti gli altri. Cassa, per l’effetto, la sentenza impugnata in reazione al motivo accolto e decidendo nel merito, rigetta la domanda di reintegra e di risarcimento del danno nei confronti della ditta M.A.. Conferma nel resto l’impugnata sentenza. Dichiara compensate tra le parti qui costituite le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2016

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