Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17102 del 11/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 11/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.11/07/2017),  n. 17102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2044/2013 proposto da:

B.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GRAMSCI 20, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO RIOMMI, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FIRENZE, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SERGIO PERUZZI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 781/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 02/07/2012 R.G.N. 754/2011.

Fatto

RILEVATO

che il Tribunale di Firenze, accertata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra il Comune di Firenze e B.P. quale “educatrice di asili nido non di ruolo” per il periodo dall’11.9.2006 al 27.7.2007, esclusa la conversione di tale contratto in rapporto di impiego a tempo indeterminato, condannava il Comune di Firenze a pagare alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la somma corrispondente a venti mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori;

che tale sentenza era impugnata dal Comune di Firenze, che contestava sia il capo relativo alla dichiarata illegittimità/nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti, sia la condanna risarcitoria, assumendo al riguardo la mancanza di prova del danno; che la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza n. 781 del 2012, confermata la statuizione di illegittimità dell’apposizione del termine e ribadito che è inapplicabile al settore del lavoro pubblico il principio della conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha escluso che il risarcimento potesse essere riconosciuto in difetto di allegazioni specifiche sul danno, non potendo questo ritenersi in re ipsa; dunque, in accoglimento di tale motivo di appello, ha rigettato anche la domanda risarcitoria ed ha condannato la B. a restituire al Comune quanto ricevuto in esecuzione della sentenza appellata, oltre interessi legali dalla data di ricezione delle somme;

che avverso detta sentenza B.P. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, seguiti, al punto 4), da richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 del T.F.U.E. avente ad oggetto la valutazione di conformità o meno alla direttiva di una normativa interna, quale quella contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, secondo la quale, nel caso in cui venga riconosciuto e dichiarato in sede giudiziale l’abusivo utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato, tale illegittimità è priva di sanzione se il lavoratore non prova di avere subito da tale comportamento illegittimo un danno;

che il Comune ha resistito con controricorso e proposto, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di un motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo e il secondo motivo la ricorrente principale, denunciando violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, con riferimento alle norme di diritto comunitario in materia di contratti di lavoro a tempo determinato (clausola 5 punti 1 e 2 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP recepito dalla direttiva 29 giugno 1999/70), addebita alla sentenza di non avere considerato che le pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea hanno evidenziato come, in caso di ricorso abusivo da parte della pubblica amministrazione ad una successione di contratti o di un rapporto di lavoro a tempo determinato, spetti al giudice nazionale individuare una misura sanzionatoria alternativa alla conversione che risulti tale da rivestire un carattere non soltanto proporzionato ma anche sufficientemente effettivo e dissuasivo, nonchè tale da rispettare i principi di equivalenza;

che con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni deducendo che per il settore privato l’ordinamento prevede, in caso di abusivo utilizzo dei contratti a tempo determinato, la conversione del rapporto, nonchè, ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, un risarcimento del danno, che deve essere liquidato dal giudice in un ammontare minimo di 2,5 sino ad un massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto; tale risarcimento non è soggetto alcun onere probatorio e consegue automaticamente alla dichiarazione di illegittimità dell’apposizione del termine al contratto a tempo determinato, mentre la normativa sanzionatoria prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, del personale pubblico risulta di gran lunga più sfavorevole di quella stabilita dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5 e L. n. 183 del 2010, art. 32, per il rapporto di lavoro privato;

che con il ricorso incidentale il Comune di Firenze, denunciando violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi, addebita alla sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e dell’art. 31 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14.9.2000 per avere la Corte territoriale affermato la nullità della clausola appositiva del termine e assume che in realtà organizzative complesse, quale quella di esso Comune, l’onere di specificazione delle ragioni che giustificano l’apposizione del termine deve ritenersi assolto quando l’indicazione emerga da una serie di elementi idonei ad identificare la collocazione dei lavoratori e le loro mansioni all’interno di una funzione produttiva aziendale specifica temporaneamente scoperta e deduce che le esigenze temporanee dei rapporti intercorsi con la B. erano insite nelle caratteristiche della selezione effettuata attraverso la procedura ad evidenza pubblica per la formazione delle graduatorie di personale da assumere a tempo determinato nel profilo di educatore degli asili nido, cui attingere in caso di temporanea assenza del personale di ruolo;

che entrambi i ricorsi sono infondati;

che, quanto al ricorso incidentale, il cui esame assume priorità logica, va osservato che questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di contratti a termine il richiamo ad altri testi scritti conoscibili dalle parti soddisfa l’esigenza di specificazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano il ricorso al contratto a termine soltanto se tale richiamo sia stato fatto al precipuo e inequivoco scopo di indicare tali ragioni giustificative e non già quando tali testi siano stati richiamati nel contratto individuale per finalità diverse, precisando che costituisce indagine riservata al giudice di merito interpretare il contratto individuale per accertare lo scopo per il quale il richiamo ai testi esterni è stato attuato (Cass. nn. 17155/2015, 2680/2015, 1547/2012, 2279/2010);

che, pertanto, il ricorso incidentale è infondato nella parte in cui addebita alla sentenza la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, perchè la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati alla fattispecie dedotta in giudizio laddove ha accertato la genericità della causale del contratto stipulato tra il Comune e la B.;

che il ricorso incidentale è inammissibile nella parte in cui, sotto l’apparente denuncia del vizio di violazione di legge e di contratto collettivo, mira ad un non consentito riesame del merito della causa (Cass. S.U. nn. 24148/2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208/2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007; 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005);

che le questioni poste con il ricorso principale sono state affrontate da questa Corte con le sentenze n. 25547 del 2016 e nn. 4630, 4631, 4632, 5315, 5319, 5456 del 2017 e con l’ordinanza n. 27452 del 2016 con le quali si è evidenziato che i principi affermati dalle Sezioni Unite sulla interpretazione adeguatrice del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, al diritto dell’Unione (Cass. S.U. 5072 del 2016) devono essere estesi alle fattispecie in cui la conversione non può operare in ragione della natura pubblica in senso sostanziale del soggetto che figura quale datore di lavoro;

che detta interpretazione adeguatrice si giustifica in relazione alla necessità di garantire efficacia dissuasiva alla clausola 5 dell’Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE (Cass. S.U. n. 5072 del 2016, cit.), concernendo quest’ultima la prevenzione degli abusi derivanti dalla successione di contratti o rapporti a termine; secondo la stessa interpretazione, essa non può logicamente trovare applicazione nell’ipotesi in cui l’illegittimità concerna l’apposizione del termine ad un unico contratto di lavoro (in tal senso le sentenze nn. 4632, 5315, 5319, 5456/2017; Ordinanza n. 27452/2016, cit.);

che in quest’ultimo caso la disciplina non può che essere quella di diritto comune, con la conseguenza che il danno, che stante il divieto di conversione non può essere commisurato alle retribuzioni perse, deve essere allegato e provato dal lavoratore;

che pertanto deve essere respinto il ricorso principale, avendo la Corte territoriale correttamente escluso il diritto al risarcimento del danno in ragione della accertata nullità dell’unico contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra la B. ed il Comune di Firenze per assenza di specifiche prove ed allegazioni; difatti, nella fattispecie in esame non trova applicazione la L. n. 183 del 2010, art. 32, nè in via diretta, perchè destinato a disciplinare i rapporti di diritto privato convertibili in rapporto a tempo indeterminato, nè a titolo di agevolazione probatoria, che si impone solo in mancanza di una delle misure di cui alla clausola 5 dell’Accordo quadro e, quindi, in ipotesi di reiterazione del contratto, fattispecie non sussistente nella vicenda in esame;

che non è in discussione il fatto che la B. non allegò null’altro se non il valore delle retribuzioni perse, che non possono integrare danno ingiusto nel momento in cui il soggetto, in assenza del positivo superamento della procedura concorsuale, non ha diritto alla costituzione del rapporto;

che le spese dell’intero processo devono essere integralmente compensate fra le parti in considerazione della reciproca soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2017

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