Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17101 del 28/07/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 17101 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA

sul ricorso 6058-2011 proposto da:
CONSORZIO AGRARIO PICENO SCRL,

in persona del

Presidente legale rappresentante Sig. GIUSEPPE
MANNOCCHI, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato

2014
1517

ANDREA CUCCIA,

che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati

ANTONLINDO DOMINICI,

GIUSEPPE FRANCHI

giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

GESTIONE REALIZZO SPA SGR 04501011003, in persona del

1

Data pubblicazione: 28/07/2014

Presidente del Collegio dei liquidatori e legale
rappresentante,

prof.

avv.

FRANCESCO CARBONETTI,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIANA 54,
presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CONFORTINI, che
la rappresenta e difende giusta procura in calce al

– controricorrente nonchè contro

FROSINA DOMENICO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 3603/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 16/09/2010 R.G.N. 7512/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/06/2014 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito l’Avvocato GIUSEPPE FRANCHI;
dito l’Avvocato PAOLO PALANZA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per il rigetto del ricorso

2

controricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Consorzio Agrario Piceno s.c.r.l.
deduceva che, con atto notarile del 2.7.1997, la
Gestione per il Realizzo s.p.a., in persona del
procuratore speciale Domenico Frosina, le aveva
promesso in vendita undici immobili destinati allo

condotti in locazione dal medesimo Consorzio; che,
con scrittura privata coeva, era stato convenuto
che sarebbero stati a carico del conduttore e
promittente acquirente alcuni lavori di
manutenzione straordinaria degli immobili,

a

fronte della rinunzia della locatrice e
promittente venditrice a percepire i canoni
relativi a tutto l’anno 1997; che, ciononostante,
il Consorzio aveva erroneamente provveduto a
pagare -in data 8.9.97- la somma di £ 39.683.609
quale importo dei canoni relativi al primo
semestre 1997 e che la SGR non aveva inteso dare
seguito all’accordo di cui alla scrittura privata
del 2.7.97, adducendo il difetto di procura del
Frosina.
Ciò premesso,

il Consorzio conveniva in

giudizio la SGR s.p.a. e il predetto Frosina per
sentir condannare la prima alla restituzione della
somma percepita indebitamente o, in ipotesi
subordinata, per ottenere la condanna del secondo
al risarcimento dei danni.
Mentre il Frosina rimaneva contumace, si
costituiva la SGR, contestando la domanda e
3

stoccaggio di prodotti agricoli, che erano già

richiedendo, in via riconvenzionale, la condanna
del Consorzio al pagamento della somma di £
40.017.079 a titolo di canoni dovuti per il
secondo semestre 1997.
In riforma della sentenza del Tribunale di Roma
(che aveva accolto la domanda principale
domanda del Consorzio e lo ha condannato al
pagamento dei canoni relativi al secondo semestre
1997.
Ricorre

per

cassazione

il

Consorzio,

affidandosi a due motivi; mentre il Frosina non
svolge attività difensiva, resiste la SGR s.p.a. a
mezzo di controricorso illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Col primo motivo (“violazione degli artt.

2033-1703-1708 primo comma, 1362 e 1576 primo
comma c.c. in relazione all’art. 360 I comma nn. 3
e 5 C.P.C. per omessa ed insufficiente motivazione
in ordine ad un fatto controverso e decisivo del
giudizio”), il Consorzio si duole che la Corte di
Appello abbia escluso che la procura speciale
consentisse al Fontana di stipulare il separato
accordo concernente i lavori di manutenzione e la
rinunzia ai canoni e ribadisce che detto accordo
era collegato al preliminare di compravendita
(essendo “parzialmente modificativo dello stesso
quanto al corrispettivo pattuito”) e -quindiricompreso nel potere di “determinare i
4

dell’attore), la Corte di Appello ha respinto la

corrispettivi e modalità di pagamento” previsto
dalla procura.
2.

Il motivo è inammissibile.

Innanzitutto perché, come evidenziato dalla
contro ricorrente, difetta di autosufficienza in
quanto trascrive in minima parte il contenuto
della procura e non ne indica la sede di
reperimento, omettendo inoltre di trascrivere la
scrittura privata contenente l’accordo relativo
alla rinuncia ai canoni.
Inoltre,

non

vengono

dedotte

effettive

violazioni di norme di diritto né vengono
individuati specifici vizi motivazionali: il
ricorrente si limita a proporre una diversa
valutazione della vicenda (ossia una lettura di
segno opposto rispetto a quella data dalla
sentenza) e a sollecitare la Corte ad una non
consentita rivalutazione del merito.
3.

Col secondo motivo, il Consorzio deduce

“violazione dell’art. 1398 c.c. in relazione
all’art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C. per omessa ed
insufficiente motivazione in ordine ad un fatto
controverso e decisivo per il giudizio”: rileva di
avere proposto una domanda subordinata (per essere
“tenuto manlevato e indenne” dal Frosina “nella
denegata ipotesi che non venisse riconosciuto …
munito dei regolari poteri di procuratore
speciale”) e censura la sentenza impugnata per
non aver “disposto nulla in merito omettendo di
pronunciarsi su un capo di domanda”
5

3.1. La censura è mal posta: per quanto emerge
dall’illustrazione del motivo, il ricorrente non
deduce violazione di norme di diritto né vizi di
motivazione, ma l’omessa pronuncia sulla domanda
subordinata; la doglianza avrebbe dovuto essere
prospettata -dunque- quale violazione dell’art.
anche in questo caso, con trascrizione della
domanda asseritamente non esaminata).
Ne consegue l’inammissibilità del motivo.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità di entrambi
i motivi e condanna la parte ricorrente a
rifondere alla Società Gestione per il Realizzo
s.p.a., in liquidazione, le spese di lite,
liquidate in euro 3.500,00 (di cui euro 200,00 per
esborsi), oltre rimborso spese generali e
accessori di legge.
Roma, 12.6.2014

112 C.P.C. ed in relazione all’art. 360, n. 4 (e,

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