Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17101 del 12/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 12/08/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 12/08/2016), n.17101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27014/2012 proposto da:

M.B., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ALMAVIVACONTACT S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

MARAZZA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

DOMENICO DE FEO e MARCO MARAZZA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6972/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/11/2011, R.G. N. 10380/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato CARLO GUGLIELMI per delega Avv. PIER LUIGI PANICI;

udito l’Avvocato MAURIZIO MARAZZA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per la cessazione della

materia del contendere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 23/4/09 respingeva la domanda proposta da M.B. nei confronti di Atesia s.p.a. (attualmente Almaviva Contact s.p.a.) intesa a conseguire il riconoscimento della intercorrenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata in relazione ad una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati fra le parti, dal 15 novembre 2005 al 31 dicembre 2007 come operatore telefonico.

Detta pronuncia veniva confermata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza resa pubblica il 25/11/11, avverso la quale la lavoratrice interpone ricorso per cassazione sostenuto da due motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c., cui resiste con controricorso la s.p.a. Almaviva Contact.

Con memoria 3/5/2016 la società Almaviva Contact ha infine depositato verbale di conciliazione in sede sindacale del 16/7/2013 con iiqualtia ricorrente aveva rinunciato al diritto e all’azione di cui al ricorso introduttivo del giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve rilevarsi che la ricorrente ha rinunciato al diritto e all’azione di cui agli atti del presente giudizio con verbale di conciliazione sottoscritto in data 16 luglio 2013.

La rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo (ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.), che, nella specie, deve essere dichiarata con sentenza – anzichè nella forma alternativa del decreto presidenziale (art. 391 c.p.c., comma 1, cit.) – in dipendenza dell’adozione del provvedimento a seguito della discussione in pubblica udienza (vedi Cass. n. 6407/2004, n. 10841/2003 delle sezioni unite cui adde Cass. n. 11211/2004, n. 1913/2008).

L’adesione di controparte alla rinuncia dispensa, infine, dalla pronuncia sulle spese processuali (ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 1, cit.).

PQM

La Corte dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2016

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