Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17101 del 10/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 17101 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso 9521-2007 proposto da:
ECU

S.I.M.

S.P.A.

IN

LIQUIDAZIONE

COATTA

AMMINISTRATIVA (c.f. 01508270061), in persona del
Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TEODISIO MACROBIO 3, presso
l’avvocato GABRIELLI ENRICO, che la rappresenta e
2013
1017

difende unitamente all’avvocato DE NOVA GIORGIO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 10/07/2013

COLACICCHI ANNA (C.F. CLCNNA69D53D612R), PACIELLO
MARIA ANTONIETTA, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA F. GALIANI 68, presso l’avvocato SELICATO
PIETRO, che le rappresenta e difende unitamente agli
avvocati ARRIGONI ALESSANDRO, BLANDAMURA CLAUDIA,

controricorrenti

avverso la sentenza n. 804/2006 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato E. GABRIELLI
che si riporta;
udito, per le controricorrenti, l’Avvocato SELICATO
SABINO, con delega avv. SELICATO PIETRO, che si
riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per

giusta procura in calce al controricorso;

l’inammissibilità del ricorso.

2

Svolgimento del processo
Nel dicembre 2000 Anna Colacicchi e Maria Antonietta
Paciello convennero in giudizio dinanzi al Tribunale
di Milano la ECU S.I.M. s.p.a. in liquidazione coatta

intestatarie di due differenti conti titoli,
amministrati dalla E.C.U. S.I.M.; b)che detti titoli,
costituiti da azioni nominative, erano stati
individuati separatamente rispetto sia al patrimonio
della ECU S.I.M., sia rispetto ai patrimoni di
ciascun cliente della società stessa; c)che,
successivamente alla sottoposizione della società,
con Decreto del 10 ottobre 1996, a liquidazione
coatta amministrativa, il Commissario aveva
effettuato solo restituzioni parziali per circa il 98
per cento dei titoli risultanti dai suddetti conti.
Chiedevano quindi la condanna della società convenuta
a restituire tutti i titoli di spettanza di ciascuna
di esse, come individuati nella apposita sezione
separata dello stato passivo della liquidazione
coatta.
La ECU S.I.M.
dichiararsi

in 1.c.a.,
inammissibile,

chiese

costituitasi,
o

in

subordine

respingersi, la domanda. Il Tribunale, con sentenza

3

amministrativa, deducendo: che esse erano

del 17 giugno 2002, accolse la domanda compensando
tra le parti le spese di giudizio.
Proponeva appello la ECU S.I.M. in 1.c.a., ribadendo
la tesi secondo la quale, in base all’art.91 commi 1,

bancaria e creditizia o T.U.B.), richiamato
dall’art.57 D.Lgs.n.58/1998 (T.U. in materia di
intermediazione finanziaria o T.U.F.), il cliente
della s.i.m. avrebbe, anche nel caso in cui sia stato
osservato il principio di doppia separazione, diritto
alla restituzione dei titoli e del denaro risultanti
dal suo conto alla data del decreto che dispone la
_
liquidazione coatta solo dopo l’accertamento di tutte

le passività, nella specie non ancora portato a
compimento; mentre prima di tale accertamento il
Commissario avrebbe solo la facoltà, non l’obbligo,
di procedere a restituzioni parziali. Resistevano le
appellate, chiedendo in via incidentale la riforma
della statuizione sulle spese di primo grado.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza
depositata il 27 marzo 2006, ha rigettato entrambi
gli

appelli,

osservando

-quanto

all’appello

principale- che il principio della c.d. doppia
separazione, previsto per le s.i.m. dall’art.8 della
abrogata legge n.1/1991 e ribadito dalle leggi
4

4 e 5 del D.Lgs.n.385/91 (T.U. leggi in materia

successive

(in

particolare

dall’art.19

D.Lgs.n.415/1996 e dall’art.22 D.Lgs.n.58/1998),
comporta che il patrimonio conferito dai singoli
clienti sia distinto a tutti gli effetti da quello

cliente, sì da non poter essere aggredito dai
creditori di tali soggetti; e che nei casi nei quali
-come nella specie risulta pacificamente- la doppia
separazione patrimoniale sia stata attuata e
mantenuta, le disposizioni dell’art.91 del T.U.B.
(come modificate dall’art.17 del D.Lgs.n.415/1996)
sono inapplicabili in quanto incompatibili -alla
stregua del limite posto al rinvio a tali
disposizioni dall’art.57 comma 3 D.Lgs.n.58/98- con
il suesposto principio di separatezza espresso
dall’art.22 D.Lgs.n.58/98 in continuità con le
precedenti

norme

di

legge

in

materia

di

intermediazione finanziaria.
Avverso tale sentenza la ECU S.I.M. s.p.a. in
liquidazione coatta amministrativa ha proposto
ricorso a questa Corte formulando due motivi, cui
resistono con controricorso le signore Colacicchi e
Paciello.
La

società

ricorrente

ha

depositato memoria

illustrativa ex art.378 c.p.c., nella quale ha
5

proprio della società e da quello di ogni altro

eccepito l’inammissibilità del controricorso per
difetto di procura speciale ex art.365 c.p.c.
Motivi della decisione
1.

Va

innanzitutto

disattesa

l’eccezione

di

procura rilasciata dalle controricorrenti, del
requisito di specialità prescritto dall’art.365
cod.proc.civ. in quanto priva di inequivoci
riferimenti al giudizio di cassazione e redatta su
foglio separato e non materialmente congiunto al
controricorso. Invero, secondo il consolidato
orientamento di questa Corte (tra molte: n.26285/11;
n.12332/09; n.7731/04; S.U.n.13666/02), il requisito,
posto dall’art.83 cod.proc.civ. comma 3 ultimo
periodo (aggiunto dalla legge n.141/97), della
materiale congiunzione tra il foglio separato, con il
quale la procura sia stata rilasciata, e l’atto cui
essa accede, non si sostanzia nella necessità della
cucitura meccanica tra i due atti o
nell’indispensabilità del presupposto dell’assenza di
spazi vuoti nell’atto stesso, ma ha riguardo ad un
contesto di elementi che consentano, alla stregua del
prudente apprezzamento, di conseguire una ragionevole
certezza in ordine alla provenienza dalla parte del
potere di rappresentanza ed alla riferibilità della
6

inammissibilità del controricorso per difetto, nella

procura stessa al giudizio di cui si tratta. Sì che
ove, come nella specie, il foglio separato contenente
la procura sia congiunto al controricorso e con esso
notificato, il prudente apprezzamento di fatti e

certezza in ordine alle suddette circostanze.
2.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la

nullità della sentenza di appello e del procedimento
per mancato rispetto -rilevabile d’ufficio anche in
cassazione- del termine perentorio di 15 giorni
(art.57 comma 5 T.U.F., art.34 D.Lgs.n.415/1996) per
proporre opposizione allo stato passivo. Deduce che
lo stato passivo è stato depositato il 20 marzo 1997,
che la sua comunicazione risulterebbe dai documenti
avversari, che con tale comunicazione si dava notizia
della prima restituzione dietro rimborso delle spese
di

amministrazione

degli

strumenti

della

e

liquidazione coatta. Nel quesito di diritto pone poi
la questione -logicamente pregiudiziale- relativa
alla necessità nella specie di proporre (tempestiva)
opposizione allo stato passivo onde far valere il
diritto alla restituzione immediata dei titoli.
Si tratta tuttavia,

sotto entrambi i profili

enunciati, di questione nuova, non sollevata nei
precedenti gradi di giudizio, neppure con l’atto di
7

circostanze consente di conseguire una ragionevole

appello proposto dalla E.C.U.

s.i.m.

in 1.c.a.

avverso la sentenza di primo grado che ha provveduto
nel merito accogliendo la domanda proposta nei suoi
confronti. La rilevabilità anche d’ufficio in ogni

trova quindi nella specie ostacolo nel giudicato
implicitamente formatosi sul punto (cfr. fra molte
S.U.n.24883/08; Sez.3 n.19792/11; S.U.n.5704/12), il
che, producendo l’inammissibilità del motivo, esime
dalla verifica -alla quale invero la ricorrente ha
dedicato solo generiche considerazioni- in ordine
alla ricorrenza, nello stato passivo (in particolare
nella apposita sezione separata) depositato dagli
organi della procedura di liquidazione coatta della
ECU s.i.m., di una statuizione che, non accogliendo
pretese delle odierne resistenti, renda necessaria da
parte delle medesime, a norma dell’art.34
D.Lgs.n.415/96 (e dell’art.57 T.U.F.), la
proposizione della opposizione onde ottenere una
modifica dello stato passivo che soddisfi tali
pretese.
3.

Merita invece accoglimento, nei limiti delle

considerazioni che seguono, il secondo motivo, con il
quale la ricorrente denuncia la violazione del
principio di diritto della esclusione dell’obbligo
8

stato e grado della inammissibilità della domanda

degli organi della procedura di procedere a
restituzioni immediate (art.91 comma 4 e 5 T.U.B.),
deducendo come erroneamente la Corte territoriale
abbia affermato che, ove sia rispettato il principio

non sono applicabili e quindi il cliente ha diritto
alla immediata restituzione integrale di quanto
risultante a lui dovuto senza dover attendere che
siano accertate tutte le passività. Al riguardo, la
ricorrente ha precisato -senza trovare smentita nel
controricorso- che è incontroversa la pendenza sia di
insinuazioni tardive sia di cause di opposizione allo
stato passivo, tra le quali quella (pendente dinanzi
a questa Corte) proposta dal signor Filippini il
quale ha rivendicato il proprio diritto di essere
ammesso alla apposita sezione separata dello stato
passivo per un determinato controvalore. Ha quindi
rilevato la ricorrente che, anche se è stata
rispettata la doppia separazione, è dovere degli
organi della liquidazione, a norma dell’art.91 comma
5 T.U.B., non pregiudicare i diritti che l’eventuale
accoglimento di tali pretese dovessero accertare.
Quest’ultimo rilievo coglie il punto decisivo.
3.1.

La

sentenza

impugnata

sembra

muovere

dall’implicito presupposto secondo cui, ove siano
9

della doppia separazione, le disposizioni dell’art.91

osservate

le

regole

contabili

della

doppia

separazione e siano quindi individuati i beni facenti
parte dei singoli patrimoni distinti dei clienti
della s.i.m., deve escludersi che le restituzioni in

pertinenza dalla apposita sezione separata dello
stato passivo possa pregiudicare i diritti degli
altri proprietari separatisti (ancor meno dei
creditori della s.i.m., essendo detti beni sottratti
alla liquidazione concorsuale). In tal senso pare
doversi interpretare la, invero non specificamente
motivata, affermazione della Corte di merito in
ordine alla incompatibilità che sussisterebbe tra il
principio di separatezza del patrimonio dei singoli
clienti e i principi posti dai comma 4 e 5
dell’art.91 T.U.B., secondo i quali il Commissario
può, non deve, effettuare -prima che siano accertate
tutte le passività- restituzioni parziali degli
strumenti finanziari e del denaro risultanti dai
conti separati di gestione, e tale facoltà deve
esercitare in modo da non pregiudicare la possibilità
della definitiva assegnazione dei beni spettanti a
tutti gli aventi diritto che abbiano tempestivamente
fatto valere le loro ragioni (per i tardivi i comma 8
e 9 pongono specifiche preclusioni).
10

favore di costoro di quanto risultante di loro

Ma quel presupposto implicito si mostra fallace,
atteso che -come questa Corte ha già avuto modo più
volte di affermare (cfr.sez.1 n.5383/05; n.7878/06;
n.19459/12)- può ben accadere che il rispetto delle

idonee ad attestare le posizioni dei singoli clienti,
non sia -per svariate ragioni normalmente connesse
con una non corretta gestione della s.i.m.sufficiente ad impedire che la quantità dei beni
complessivamente rinvenuti nei patrimoni separati dei
clienti si riveli inferiore a quella che sarebbe
necessaria per la restituzione a tutti i clienti. Ed
invero l’art.91 comma 2 T.U.B., nel testo modificato
dal D.Lgs.n.415/96 qui da applicare -che pure
recepisce la regola della separatezza del patrimonio
dei singoli clienti ribadita dall’art.19 dello stesso
D.Lgs.n.415 in continuità con il precedente art.8
legge n.1/91 e con il successivo art.22 T.U.F.-,
contempla la suddetta ipotesi, là dove prevede
espressamente che, ove gli strumenti finanziari non
risultino sufficienti per l’effettuazione di tutte le
restituzioni in favore dei singoli clienti, tale
situazione di incapienza necessariamente sarà
destinata a riflettersi in misura proporzionale sulle
ragioni dei clienti stessi, che per la parte del
11

regole di distinzione contabile, in sé formalmente

diritto rimasto insoddisfatto concorreranno con i
creditori chirografari nella ripartizione dell’attivo
ricavato dalla liquidazione del patrimonio della
s.i.m. Tale disposizione, ed i conseguenti limiti

stesso articolo 91 (cui l’art.57 D.Lgs.n.415/96 fa
espresso rinvio), non solo non appaiono
incompatibili, ma piuttosto -come già evidenziato
dalla sentenza di questa sezione n.5383/05, alla
quale pure la Corte di merito ha fatto esplicito
riferimento, e confermato dalle successivecostituiscono, per quanto detto, la naturale
proiezione in ambito concorsuale del principio della
doppia separazione patrimoniale già introdotto
dall’art.8 della legge n.1/91 e ribadito dalle leggi
successive. Ambito concorsuale nel quale le pretese
restitutorie dei singoli clienti -pur con le
specificità che le caratterizzano- debbono pur sempre
essere fatte valere, atteso che il riconoscimento del
loro diritto avviene mediante iscrizione nella
apposita e separata sezione dello stato passivo che
il Commissario deve predisporre e depositare presso
la Cancelleria del Tribunale, e, in caso di mancato
riconoscimento in tutto o in parte, essi hanno
l’onere di proporre opposizione entro breve termine
12

posti alla restituzione dal comma 4 e dal 5 dello

(art.34 comma 4 e 5 D.Lgs.n.415/96). Ne deriva che,
sino a quando non vengono definite le opposizioni
proposte da coloro che pretendono di avere diritto
alla iscrizione della propria posizione nella sezione
dello

stato

passivo,

la

concreta

soddisfazione integrale dei diritti alla restituzione
già nominalmente riconosciuti, in quanto iscritti
nella stessa sezione separata, resta condizionata
alla verifica in ordine alla sufficienza dei beni ivi
indicati per soddisfare tutte le pretese restitutorie
degli aventi diritto. Prima di tale definitivo
accertamento (non del passivo della s.i.m. nella sua
interezza ma) dei diritti alla restituzione dei beni
iscritti

nella

apposita

sezione

separata,

il

Commissario può, a norma dell’art.91 comma 4 T.U.B.,
procedere a restituzioni parziali, i cui limiti debbo
però prudenzialmente essere stabiliti onde non
pregiudicare la possibilità di soddisfazione di tutte
le pretese restitutorie degli aventi diritto.
3.2. A tali principi normativi la sentenza impugnata

non si è conformata, là dove ha basato il proprio
decisum

sulla inapplicabilità nella specie delle

disposizioni

dell’art.91

T.U.B.,

richiamate

espressamente in quanto compatibili dalla disciplina

13

separata

della s.i.m. contenuta nel D.Lgs.n.415/96 art.57,
avendo ravvisato una loro incompatibilità -che, nei
limiti delle considerazioni sopra svolte, non merita
conferma- con il principio della doppia separazione

sentenza stessa. 3.3. Non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito con il rigetto della domanda delle odierne
resistenti diretta alla integrale restituzione di
quanto rispettivamente risultante dai loro conti
separati, tenendo presente che è incontroversa la
pendenza di una causa con la quale un terzo vanta
pretese restitutorie da inserire nella apposita
sezione separata dello stato passivo.
3.4.

Quanto alle spese dei due gradi di giudizio di

merito e di questo giudizio di cassazione, se ne
ritiene giustificata la integrale compensazione tra
le parti, tenendo presente la novità delle questioni
esaminate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa
la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta la domanda proposta da Anna Colacicchi e
Maria Antonietta Paciello nei confronti della ECU

4

14

patrimoniale. Si impone dunque la cassazione della

S.I.M. s.p.a. in 1.c.a. compensando tra le parti le
spese del giudizio di merito e di questo giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Cassazione, in data 11 giugno 2013

sezione prima civile della Corte Suprema di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA