Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17100 del 21/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 21/07/2010), n.17100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MANUTEN CO.MI.C. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 14,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO HERNANDEZ, rappresentata e

difesa dall’avvocato VANNUCCI SANDRA, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I.

S.p.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi

dagli avvocati CALIULO LUIGI, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO,

giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– RAVENNA RISCOSSIONE S.P.A., (già SO.RI.T. RAVENNA S.P.A.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANAPO 29, presso lo studio dell’avvocato DI

GRAVIO DARIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al

controricorso;

– I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati ZAMMATARO VITO, PIGNATARO ADRIANA,

che lo rappresentano e difendono giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il

15/09/2006 R.G.N. 613/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato HERNANDEZ FEDERICO per delega VANNUCCI SANDRA;

udito l’Avvocato CATALANO GIANDOMENICO per delega ZAMMATARO VITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

Con distinti ricorsi al Tribunale, giudice del lavoro, di Ravenna, regolarmente notificati, la Manuten Co.Mi.C. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione nei confronti dell’Inps, della S.C.C.I., dell’Inail e della So.Ri.T. Ravenna s.p.a., concessionaria del servizio di riscossione, avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) notificatale il 28.5.2001, nonchè il ruolo di cui alla cartella esattoriale n. (OMISSIS) notificatole il 5.4.2001, con cui la società suddetta le aveva chiesto, per conto della sede Inps e della sede Inail di Ravenna, il pagamento delle somme ivi specificate a titolo di contributi omessi, somme aggiuntive e sanzioni accessorie, in conseguenza delle riscontrate inadempienze agli obblighi contributivi accertate dagli Ispettori di vigilanza dell’Inps e dell’Inail in data 22.10.1999 ed afferenti alla omessa registrazione sui libri paga delle ore di lavoro effettivamente svolte da alcuni dipendenti, alla omessa regolarizzazione del rapporto di lavoro intrattenuto con B.R. ritenuto dagli Ispettori quale rapporto di lavoro subordinato, ed altro. La opponente eccepiva, in via preliminare, la nullità della cartella esattoriale per plurimi vizi formali, e nel merito, l’insussistenza degli addebiti contestati.

Con sentenza n. 796/03 il Tribunale adito rigettava l’opposizione, ad eccezione del riconoscimento, in favore della società, del regime sanzionatorio più favorevole previsto dalla L. n. 388 del 2000.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Manuten Co.Mi.C. s.r.l., lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento dell’opposizione; e proponeva altresì appello l’Inps al fine di ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui riconosceva alla opponente il regime sanzionatorio più favorevole.

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 460 in data 10.5.2005, rigettava il gravame proposto dalla società mentre, in accoglimento dell’appello incidentale dell’Inps, accertava l’obbligo in capo alla società predetta di pagare le somme aggiuntive nella misura richiesta con la cartella esattoriale opposta.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Manuten Co.Mi.C. s.r.l. con cinque motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso l’Inail.

E resiste parimenti con controricorso la Ravenna Riscossione s.p.a., già So.Ri.T. Ravenna s.p.a..

L’Inps si è costituito solo con procura in calce alla copia del ricorso avversario notificatogli.

Diritto

Col primo motivo di gravame la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.M. Finanze n. 321 del 1999, art. 6, nonchè plurime eccezioni di nullità delle cartelle esattoriali e dell’intero procedimento amministrativo e regolarità formale delle cartelle esattoriali.

In particolare rileva la ricorrente che la Corte territoriale aveva erroneamente condiviso la motivazione fornita dal giudice di primo grado sul punto, omettendo di effettuare la dovuta comparazione fra la cartella in questione ed il dettato normativo dell’art. 6 del predetto Decreto Ministeriale.

Il motivo non può essere accolto.

Come è noto, in base al canone di autosufficienza, che costituisce una applicazione del principio di specificità del ricorso, è necessario che nello stesso siano indicati con precisione tutti quegli elementi di fatto che consentano di controllare l’esistenza del denunciato vizio senza che il giudice di legittimità debba far ricorso all’esame degli atti.

Pertanto nel caso di specie parte ricorrente, nel proporre la suddetta censura concernente la violazione del D.M. n. 321 del 1999, art. 6, in considerazione dell’esistenza di plurime nullità “formali” della cartella esattoriale opposta, avrebbe dovuto riportare nel ricorso (ovvero allegare allo stesso) il contenuto della cartella in parola, onde consentire a questa Corte di valutare l’esistenza del vizio denunciato senza dover procedere ad un (non dovuto) esame dei fascicoli – d’ufficio o di parte – che a tale atto facciano riferimento.

Ed infatti, come ha chiarito a più riprese questa Corte (Cass. sez. lav., 23.3.2005 n. 6225; Cass. sez. lav., 21.5.2004 n. 9734), “il rispetto del canone di autosufficienza risulta fondato sull’esigenza, particolare nel giudizio di legittimità, di consentire al giudice dello stesso di valutare la decisività della prova, testimoniale o documentale, di cui si lamenti l’omesso esame da parte del giudice di merito, la sussistenza della violazione del canone ermeneutico, di carenze dell’elaborato peritale su cui si fondi la decisione del giudice di merito, e, più in generale, di un error in procedendo, senza che egli debba procedere ad un esame dei fascicoli – d’ufficio o di parte – ove tali atti siano contenuti (Cass. 1170/04, 4905/03, 9079/03, 15124/01).

Tale esigenza di astensione del giudice di legittimità dalla ricerca del testo completo degli atti processuali, attinenti al vizio denunciato, non è giustificata da finalità sanzionatorie nei confronti della parte che costringa il giudice a tale ulteriore attività d’esame degli atti processuali, oltre quella devolutagli dalla legge; la stessa risulta, invece, piuttosto ispirata al principio secondo cui la responsabilità della redazione dell’atto introduttivo del giudizio fa carico esclusivamente al ricorrente ed il difetto di ottemperanza alla stessa non deve essere supplito dal giudice per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo da parte dello stesso nella individuazione degli atti – o parti di essi- che siano rilevanti in relazione alla formulazione della censura” (Cass. sez. lav., 23.3.2005 n. 6225).

In ordine all’ulteriore rilievo concernente la dedotta nullità della cartella esattoriale per violazione del diritto di difesa stante il diniego dell’ente accertatore di esibire la documentazione di cui all’accertamento amministrativo, rileva il Collegio che correttamente la Corte territoriale ha evidenziato come all’ente accertatore incomba esclusivamente l’obbligo di notificare al destinatario gli esiti degli accertamenti ispettivi essendo in tal modo il destinatario predetto posto in condizione di conoscere la natura e le causali delle contestazioni mosse, mentre l’ente sarà tenuto, in sede contenziosa, a fornire la prova della fondatezza del proprio assunto. Ne deriva che nessuna violazione del diritto di difesa può ritenersi nel caso di specie verificata.

E pertanto il proposto gravame sul punto non può trovare accoglimento.

Col secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 5, violazione e/o insufficiente motivazione circa un punto controverso e decisivo della controversia. La corretta qualificazione del rapporto di lavoro tra il B. e la Manuten Co.Mi.C. s.r.l..

In particolare rileva la ricorrente che il giudice di appello si era limitato a recepire in toto le conclusioni del Tribunale di Ravenna, senza esporre adeguatamente e sufficientemente le motivazioni da condividere; e rileva altresì che tali conclusioni si appalesavano erronee e smentite dalle risultanze probatorie acquisite.

Neanche tale motivo può trovare accoglimento.

Ed invero deve ritenersi affetta da nullità la sentenza del giudice di appello che, dichiarando sic et simpliciter di condividere le conclusioni del primo giudice, risulti del tutto priva della esposizione dei motivi su cui tale sua determinazione si fonda.

Siffatta ipotesi non ricorre nel caso di specie in cui la Corte territoriale ha evidenziato di ritenere corretta la valutazione del merito della controversia operata dal giudice di primo grado “avendo il primo giudice acquisito congrua, esaustiva prova (dichiarazioni rese dal lavoratore, dichiarazioni degli ispettori e di altri lavoratori all’uopo sentiti) in ordine ad elementi di fatto del tutto assorbenti nella qualificazione del rapporto di lavoro del B., in relazione al quale l’ispezione effettuata aveva compiutamente accertato la violazione del regime della subordinazione; in particolare ampia ed approfondita è stata la disamina del Tribunale circa la tipologia e le modalità dell’attività del professionista, la retribuzione che gli veniva approntata, la corrispondenza della sua pausa annuale con le ferie della ditta, la carenza di autonomia e di rischio, l’utilizzo delle strutture e dei mezzi della società, il coordinamento esterno da parte di uno dei soci della stessa. Corretta anche la valutazione, a contrario, della presunta autonomia del soggetto, affatto denotante un lavoro di consulente esterno, non direttamente a tale natura riconducibile la mera capacità decisionale il relazione al personale bagaglio di esperienze acquisite, che caratterizza ogni attività, ancorchè di lavoro dipendente”.

Non può pertanto dubitarsi che la Corte territoriale abbia dato completa ed esauriente contezza delle ragioni della propria adesione alle motivate conclusioni del giudice di primo grado.

In ordine alla valutazione delle suddette acquisizioni probatorie ritiene il Collegio di dover ribadire il consolidato indirizzo giurisprudenziale in base al quale “la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, … come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive” (Cass. sez. lav., 20.3.2008 n. 7600; Cass. sez. lav., 8.3.2007 n. 5286; Cass. sez. lav., 15.4.2004 n. 7201;

Cass. sez. lav., 7.8.2003 n. 11933; Cass. sez. lav., 9.4.2001 n. 5231).

Nè può diversamente opinarsi argomentando dal fatto che l’art. 360 c.p.c., prevede, al n. 5, la valutazione della omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, avendo questa Corte rilevato che “il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. sez. lav., 19.3.2009 n. 6694; Cass. sez. lav., 2.2.2007 n. 2272; Cass. sez. lav., 7.6.2005 n. 11789).

Posto ciò osserva il Collegio che nel caso in esame, per come in precedenza rilevato, la Corte territoriale ha fornito una adeguata ed esaustiva motivazione in ordine alle ragioni per cui aveva ritenuto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

E pertanto, dal momento che il giudice di merito ha illustrato le ragioni che rendevano pienamente contezza del proprio convincimento e dell’iter motivazionale attraverso cui lo stesso era pervenuto alla valutazione delle risultanze probatorie poste a fondamento della propria decisione, resta escluso il controllo sollecitato in questa sede di legittimità. Il vizio non può invero consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove rispetto a quello dato dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva individuare le fonti del suo convincimento e a tal fine valutare le prove e controllarne la concludenza.

In conclusione, il motivo si risolve in parte qua in un’inammissibile istanza di riesame della valutazione del giudice d’appello, fondata su tesi contrapposta al convincimento da esso espresso, e pertanto non può trovare ingresso (Cass. sez. lav., 28.1.2008 n. 1759).

Su punto ritiene infine il Collegio di dover rilevare che anche in relazione al suddetto motivo di gravame si riscontra una carenza del principio di autosufficienza.

Devesi in proposito evidenziare che il ricorrente per cassazione, qualora deduca l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione alla erronea valutazione delle risultanze probatorie, ha l’onere di indicare in maniera adeguata e specifica le risultanze medesime, riportando nel ricorso, qualora si tratti di rilevata erronea valutazione delle deposizioni testimoniali assunte, il contenuto delle deposizioni predette, dato che, per il suddetto principio dell’autosufficienza del ricorso, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con la non dovuta ricerca degli atti e dei documenti nei fascicoli d’ufficio o di parte (Cass. sez. 1^, 17.7.2007 n. 15952; Cass. sez. 1^, 13.12.2006 n. 26693; Cass. sez. 3^, 24.5.2006 n. 12362).

Il suddetto motivo non può pertanto trovare accoglimento.

Correlato al predetto è il quarto motivo di gravame, con cui la ricorrente rileva, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. L’onere probatorio incombente all’autorità procedente in relazione al valore probatorio dei verbali ispettivi.

In particolare la ricorrente lamenta violazione da parte dell’autorità amministrativa dell’onere alla stessa incombente di provare la sussistenza dei presupposti di fatto della pretesa sanzionatoria, in ossequio al principio generale della prova sancito dall’art. 2697 c.c., di talchè rimaneva pur sempre il problema della individuazione dell’intrinseco valore probatorio dei verbali ispettivi. E nel caso di specie a tale onere non aveva minimamente assolto l’autorità procedente, non avendo fornito quegli elementi necessari a dimostrare l’asserita sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la società ricorrente ed il B..

Orbene, osserva il Collegio che i rapporti redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. 26 luglio 2000 n. 9827).

E nel caso di specie i giudici di merito sono pervenuti al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati sulla base del complesso materiale probatorio posto a loro disposizione e consistente, oltre che nel contenuto dei predetti verbali ispettivi, per come detto, nelle dichiarazioni rese dagli ispettori, nelle dichiarazioni rese dal lavoratore in questione ed in quelle fornite dagli altri lavoratori all’uopo sentiti.

Col terzo motivo di gravame la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 5, violazione e/o insufficiente motivazione circa un punto controverso e decisivo della controversia. La presunta discrepanza tra il numero di ore presuntivamente riportate sui cartellini marcatempo e le registrazioni effettuate sul libro presenza.

Anche con tale motivo la ricorrente lamenta che la Corte d’appello si era limitata a recepire pedissequamente la motivazione del giudice di primo grado, non risultando neanche acquisito il libro presenze dal quale dovrebbe evincersi la ritenuta discrepanza.

Il ricorso sul punto non può trovare accoglimento ove si osservi che anche in tal caso la Corte territoriale ha adeguatamente e compiutamente esplicitato le ragioni della propria adesione alle conclusioni del giudice di primo grado, facendo espresso riferimento alle dichiarazioni rese nel corso del giudizio di primo grado dagli ispettori verbalizzanti; ed ha altresì rilevato che ben avrebbe potuto la società ricorrente produrre, a confutazione delle dichiarazioni predette, la documentazione in suo possesso.

La motivazione della Corte territoriale appare corretta dovendosi in proposito ulteriormente evidenziare che l’assunto della ricorrente circa la genericità ed inconducenza delle dichiarazioni rese dagli ispettori avrebbe dovuto essere supportato, nel presente giudizio di legittimità, dalla allegazione -in ossequio al più volte menzionato principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – delle dichiarazioni, in forma integrale, rese dagli ispettori predetti.

Col quinto motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 18.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva accolto l’appello incidentale proposto dall’Inps in relazione agli aspetti sanzionatori discendenti dalle contestate violazioni, limitandosi ad accreditare pedissequamente la tesi sostenuta dall’Istituto predetto. Ed invero la L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 18, con riferimento alle sanzioni relative ai crediti accertati anteriormente al 30.9.2000, prevede che il maggiore importo delle sanzioni versato, e stabilito in base alla precedente normativa di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce un credito contributivo nei confronti dell’ente previdenziale. Il che comporta che anche con riferimento alle più elevate sanzioni il cui versamento non sia stato ancora effettuato, il debitore non deve pagare le dette sanzioni e poi conguagliare, ma deve subito essere ammesso al regime sanzionatorio più favorevole in sede amministrativa.

Neanche tale motivo è fondato.

L’assunto di parte ricorrente non è condivisibile, avendo questa Corte riesaminato la questione, in precedenza risolta nel senso sollecitato dalla società ricorrente laddove era stata ritenuta l’abolizione del precedente regime sanzionatorio anche per rapporti non esauriti in conseguenza dell’applicazione dello ius superveniens (Cass. sez. lav., 9.5.2002 n. 6680), ed affermato, sulla base di diverso orientamento al quale si aderisce pienamente, la irretroattività della disposizione in parola evidenziando che “in materia di sanzioni per il ritardato o l’omesso pagamento di contributi previdenziali resta escluso che, in una controversia relativa ad una opposizione ad ordinanza -ingiunzione per sanzioni civili (somme aggiuntive) e interessi per omesso versamento di contributi dovuti all’I.N.P.S., possa rilevare lo “ius superveniens” di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8 e segg., contenente norme più favorevoli ai contribuenti, giacchè nessuna di tali disposizioni induce a ritenerne la retroattività, per cui ne è esclusa l’applicabilità a violazioni accertate prima della relativa entrata in vigore” (tra le tante, Cass. sez. lav., 17.12.2003 n. 19334).

Ed invero la disposizione di cui alla detta L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 18, nel prevedere che “per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dalla L. 23 dicembre 1996, art. 1, commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224”, condiziona inequivocabilmente la applicazione della normativa sanzionatoria previgente di cui alla predetta L. n. 662 del 1996 alla circostanza che sussista un credito per contributi alla data del 30 settembre 2000.

E pertanto il disposto della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8 e segg., è applicabile, qualora si tratti di violazioni commesse antecedentemente, solo se il credito dell’Inps per contributi sia stato soddisfatto alla data del 30.9.2000.

Il sistema così interpretato appare ragionevole, giacchè, mantenendo fermo il principio di irretroattività della norma, prevede che in caso di omissioni relative a periodi antecedenti all’entrata in vigore della legge, se alla data prefissata del 30 settembre 2000 vi era un credito dell’Inps per contributi, ovvero sia per contributi sia per sanzioni (determinate necessariamente alla stregua del più severo sistema di cui alla L. n. 662 del 1996), il datore resterà assoggettato a questo sistema medesimo, nel senso che dovrà necessariamente versare quanto così calcolato, salva poi la possibilità di detrarre, dalla somma dovuta per contributi alle scadenze successive, la differenza tra le maggiori sanzioni pagate e quelle inferiori introdotte dalla medesima L. n. 388 del 2000 (ai sensi del citato art. 116, comma 18, seconda parte). Se invece, alla data del 30 settembre 2000, non esisteva alcun credito dell’Inps per contributi, il legislatore ha ritenuto inutile imporre il pagamento delle più onerose sanzioni e consentire, immediatamente dopo, di detrarre la differenza tra la maggior somma pagata e quella minore dovuta con l’applicazione della nuova Legge del 2000, ma ha ritenuto più semplice e agevole disporre subito la applicazione della normativa sanzionatoria nuova, e meno elevata, anche alle omissioni contributive riferite a periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

Ciò in quanto, alla stregua della formulazione della norma, che fa riferimento ai crediti ai quali vengono ricollegate le sanzioni, per “crediti” devono intendersi quelli relativi ai contributi (non già alle sanzioni, non potendo la norma regolare le sanzioni sui crediti per sanzioni), non si dispone – per le omissioni contributive relative a periodi anteriori alla sua entrata in vigore – la conservazione delle sanzioni già calcolate alla luce della L. n. 662 del 1996 “in tutti i casi”, ma si prevede detta conservazione solo se il credito dell’Inps per contributi sia ancora sussistente alla data del 30 settembre 2000, deducendosene che, in caso contrario, se il credito dell’Inps a quella data non esisteva più, perchè già soddisfatto in epoca precedente, le vecchie sanzioni non sono più applicabili, venendo sostituite da quelle nuove, ossia da quelle introdotte dalla L. n. 388 citata (Cass. sez. lav., 13.6.2007 n. 13794).

Coerentemente ai principi sopra esposti deve ritenersi esclusa qualsiasi forma di retroattività, restando pertanto irrilevante la data di notifica dell’ordinanza-ingiunzione, ovvero della cartella esattoriale.

Di conseguenza non può condividersi l’orientamento secondo il quale il nuovo regime sanzionatorio riguarderebbe anche violazioni commesse precedentemente e non ancora soddisfatte, laddove il provvedimento amministrativo (ordinanza ingiunzione o cartella esattoriale) sia stato notificato dopo l’entrata in vigore della legge (traendosi argomento in tal senso dalle precedenti pronunce di questa sezione del 22.5.2002 n. 7524 e 19.6.2004 n. 11496).

Anche tale orientamento, al quale questa Corte ha già ritenuto di non dare continuità, infatti, finisce per conferire all’abolizione una qualche retroattività, affermando che, dopo l’entrata in vigore della legge, l’amministrazione sarebbe stata privata del potere punitivo. Infatti, l’ordinanza-ingiunzione (ed ancor più la cartella esattoriale) non è esercizio di un potere e provvedimento amministrativo costitutivo, ma atto, puramente esecutivo (autoritativo soltanto in ordine all’effetto di assoggettamento all’esecuzione forzata), preordinato semplicemente alla riscossione di un credito già sorto per effetto della commessa violazione, momento a partire dal quale, infatti, inizia a decorrere la prescrizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 28, comma 1,.

Va pertanto confermato l’orientamento largamente dominante espresso dalla giurisprudenza della Corte nel senso dell’esclusione di qualunque forma di retroattività del nuovo regime sanzionatorio per la disposta abolizione delle sanzioni (Cass. sez. lav., 4.8.2005 n. 16422; Cass. sez. lav., 26.9.2005 n. 18761; Cass. sez. lav., 5.2.2007 n. 2385; Cass. sez. lav., 13.6.2007 n. 13794; Cass. sez. lav., 10.1.2008 n. 264; Cass. sez. lav., 17.9.2008 n. 23740).

Ne consegue che neanche sotto questo profilo il ricorso può trovare accoglimento.

Il proposto gravame va pertanto rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano, nei confronti dell’Inail e della Ravenna Riscossione s.p.a., come da dispositivo. Nessuna statuizione in tema di spese va adottata nei confronti dell’Inps, non avendo il detto Istituto svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione nei confronti dell’Inail e della Ravenna Riscossione s.p.a., che liquida, per ciascuno dei predetti intimati, in Euro 24,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Nulla per le spese nei confronti dell’Inps.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

 

 

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