Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17100 del 13/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/08/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 13/08/2020), n.17100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34517-2019 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA VESCOVI 21, presso lo

studio dell’avvocato TOMMASO MANFEROCE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RENATO PASTORELLI;

– ricorrente –

contro

– MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI 12;

– EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURIZIO CIMETTI,

GIUSEPPE PARENTE;

– controricorrenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TREVISO, depositato il 17/09/2015

R.G.N. 100/2013 SUB 141.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. con decreto 17 settembre 2015 (comunicato il 20 settembre 2015), il Tribunale di Treviso, in accoglimento della sua opposizione, a norma dell’art. 98 L. Fall., avverso lo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. (già s.p.a.), ammetteva ad esso Equitalia Nord s.p.a. in via privilegiata ai sensi dell’art. 2777 c.c., u.c., con collocazione ante primo grado per l’ulteriore credito di Euro 81.237,61, a titolo di revoca di sovvenzioni ex L. n. 46 del 1982, istitutiva del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica;

2. avverso tale decreto il Fallimento ricorre per cassazione con quattro motivi, cui resistono Equitalia Nord s.p.a. e il Ministero con distinti controricorsi;

3. il ricorso, in origine erroneamente iscritto a ruolo come successivo a quello iscritto al n. R.G. 10614/14, è stato distintamente iscritto all’attuale, come da ordinanza di questa Corte del 21 novembre 2019 e quindi, in esito a rinvio a nuovo ruolo per l’incombente, rifissato all’odierna adunanza camerale;

4. il Fallimento e il Ministero hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 111 bis L. Fall. e nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale ammesso l’ulteriore credito di Euro 81.237,61, richiesto “in prededuzione ex art. 2777 c.c., comma 3” in via privilegiata, chiarita la differenza tra la prima, avente natura procedurale e il secondo, invece costitutivo della qualità del credito (primo motivo);

1.1. il motivo è infondato;

1.2. deve essere esclusa la violazione del principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato, tanto sotto il profilo di ultra che di extra petizione, che si sostanzia nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicchè il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori ricorrente (Cass. 11 aprile 2018, n. 9002; Cass. 21 marzo 2019, n. 8048);

1.3. il Tribunale ha infatti ammesso il credito insinuato in via privilegiata ai sensi dell’art. 2777 c.c., comma 3 (e u.c.) (come meglio esplicitato al p.to 4 di pg. 2 del decreto), esattamente come domandato “in prededuzione ex art. 2777 c.c., comma 3”; perchè il riferimento improprio alla prededuzione non inficia la chiara ed inequivoca indicazione normativa, relativa ai “privilegi”delle “leggi speciali”, tra i quali appunto il credito per la revoca del finanziamento in questione: di tale natura anche ai sensi della L. n. 46 del 1982, istitutiva del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica, che costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione a ruolo, a norma della L. n. 449 del 1997, art. 24, comma 32 ed assistito da privilegio, ai sensi della citata Legge art. 24, comma 33, in base alla quale il credito è stato insinuato allo stato passivo, con indicazione della natura del credito, appunto privilegiata, anche al di là della pure chiarissima norma di apertura della sezione delrordine dei privilegi”;

1.4. giova peraltro ribadire, ai fini della qualificazione del credito insinuato allo stato passivo fallimentare, che è sufficiente l’allegazione dalla parte della causa del credito, non essendo prescritta, a pena di decadenza, l’indicazione degli estremi delle norme di legge che fondano il diritto fatto valere, in base al principio per il quale “jura novit curia” (Cass. 4 maggio 2012, n. 6800; Cass. 21 maggio 2018, n. 12467);

2. il Fallimento deduce poi violazione e falsa applicazione dell’art. 99 L. Fall. e nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione della curatela di spettanza degli interessi moratori al tasso del 10% (in assenza di prova dell’esistenza di fatti o atti addebitabili alla società sovvenuta e dei presupposti di applicazione) e convenzionali al 2,95% (in difetto di prova di pattuizione) e dell’ulteriore importo di Euro 1.308,43, in mancanza di titolo (secondo motivo);

2.1. esso è infondato;

2.2. non sussiste il vizio di omessa pronuncia sulle eccezioni denunciato, avendo il Tribunale reso una pronuncia di rigetto (essendo sufficiente, a fini di esclusione della nullità, anche un rigetto implicito: Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718) anche su di esse, sull’esplicita affermazione, in particolare, dell'”l’adeguatezza del corredo documentale allegato dall’istante a corredo della pretesa creditoria oggetto della propria domanda di insinuazione”, costituito dall’estratto di ruolo non oggetto di contestazione (così al primo capoverso del p.to 3 e al primo di pg. 2 del decreto);

3. il Fallimento deduce poi violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per erronea statuizione sulle spese, poste a carico della curatela nonostante l’accoglimento di una domanda diversa da quella proposta e il rigetto del rimborso dell’aggio (Euro 3.777,55) e delle spese esecutive (Euro 15,48), senza alcuna giustificazione (terzo motivo);

3.1. il motivo è infondato;

3.2. non è sindacabile, come noto, in sede di legittimità la statuizione sulle spese, di spettanza del giudice di merito e concisamente motivata (per soccombenza del Fallimento); con il solo limite di violazione del principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, esulando tuttavia dal potere di controllo della Corte di cassazione la valutazione, nel potere discrezionale del giudice di merito, dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte: sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 19 giugno 2013, n. 15317; Cass. 31 febbraio 2017, n. 8421; Cass. 17 ottobre 2017, n. 24502); 3.3. peraltro, nel caso di specie l’ipotesi non ricorre, per la soccombenza della curatela, confermata (in riferimento al supposto accoglimento di una domanda diversa da quella proposta) dal rigetto del primo motivo;

4. il Fallimento deduce infine violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per erronea condanna della curatela alle spese di giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, inammissibilmente intervenuto in giudizio, in quanto non titolare di un interesse ai sensi dell’art. 105 c.p.c., avendo incaricato della riscossione Equitalia Nord s.p.a., sola legittimata a stare in giudizio (quarto motivo);

4.1. anch’esso è infondato;

4.2. il Ministero è legittimato all’intervento, in quanto ben ammissibile anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo, essendo stata la pretesa creditoria contestata pure nel merito, così investendo non soltanto l’incaricato della riscossione ma anche l’ente erogatore del finanziamento agevolato; e ciò, pur senza istituire una condizione di litisconsorzio necessario (come invece, sia pure in riferimento alla riscossione di contributi previdenziali: Cass. 16 giugno 2016, n. 12450; Cass. 12 dicembre 2017, n. 29806), comporta l’insorgenza di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell’ente creditore, dovendo essere ricondotta all’art. 106 c.p.c. e rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile nè sindacabile in sede d’impugnazione (Cass. 22 maggio 2019, n. 13929, ancora in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo): come nel caso di specie, in cui il Tribunale ha ritenuto di estendere il contraddittorio al Ministero intervenuto (ultimo capoverso prima di “osserva” a pg. 1 del decreto) e quindi di condannare il Fallimento alla rifusione anche delle sue spese di giudizio, secondo il regime di soccombenza;

5. il ricorso deve pertanto essere rigettato, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Fallimento alla rifusione, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida per ciascuna in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge per Equitalia Nord s.p.a. e spese prenotate a debito per il Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2020

 

 

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