Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17100 del 12/08/2016
Cassazione civile sez. lav., 12/08/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 12/08/2016), n.17100
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VENUTI Pietro – Presidente –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25245/2012 proposto da:
ALMAVIVA CONTACT S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO
MARAZZA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
DOMENICO DE FEO e MARCO MARAZZA, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
V.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI
PANICI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO
GUGLIELMI, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6971/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 03/11/2011, R.G. N. 781/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/05/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;
udito l’Avvocato MAURIZIO MARAZZA;
udito l’Avvocato CARLO GUGLIELMI per delega Avv. PIER LUIGI PANICI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per la cessazione della
materia del contendere.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 19/1/09 respingeva la domanda proposta da V.G. nei confronti di Atesia s.p.a. (attualmente Almaviva Contact s.p.a.) intesa a conseguire il riconoscimento della intercorrenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata nel periodo novembre 2002-giugno 2007 in relazione ad una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati fra le parti, ai quali aveva fatto seguito, dopo il settembrè 2005, il perfezionamento di contratti a progetto.
Detta pronuncia veniva riformata dalla Corte d’Appello capitolina che, con sentenza resa pubblica il 3/11/11, dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nel terzo livello del c.c.n.l. di settore, a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza dell’ultimo contratto di collaborazione continuata e continuativa, stipulato anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276 del 2003 e scaduto successivamente; condannava quindi, la società al risarcimento del danno nella misura pari a tre mensilità della retribuzione spettante in relazione al livello riconosciuto, oltre accessori di legge, e compensava integralmente fra le parti le spese di lite.
Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la s.p.a. Almaviva Contact affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’intimato il quale propone ricorso incidentale sostenuto da unico motivo illustrato da memoria, avverso il quale la società ha notificato controricorso.
La società Almaviva Contact, con memoria in data 3/5/2016, ha infine depositato verbale di conciliazione in sede sindacale del 16/7/2013 con il quale V.G. aveva rinunciato al diritto e all’azione di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi che V.G. ha rinunciato al diritto e all’azione di cui agli atti del presente giudizio con verbale di conciliazione sottoscritto in data 16 luglio 2013.
La rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo (ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.), che, nella specie, deve essere dichiarata con sentenza – anzichè nella forma alternativa del decreto presidenziale (art. 391 c.p.c., comma 1 cit.) – in dipendenza dell’adozione del provvedimento a seguito della discussione in pubblica udienza (vedi Cass. n. 6407/2004, n. 10841/2003 delle sezioni unite cui adde Cass. n. 11211/2004, n. 1913/2008).
L’adesione di controparte alla rinuncia dispensa, infine, dalla pronuncia sulle spese processuali (ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 1, cit.).
PQM
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2016