Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17100 del 08/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/08/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 08/08/2011), n.17100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11244/2009 proposto da:

L.P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.P.DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato PIRRONGELLI Luciana,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

KARMAK S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio

dell’avvocato BERTOLONE Biagio, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIANLEO OCCHIONERO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 453/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/05/2008 r.g.n. 161/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato LAURITA LONGO LUCIO per delega OCCHIONERO GIANLEO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 30.4/5.5.2008 la Corte di appello di Torino, in accoglimento dell’appello proposto dalla società Karmak srl, dichiarava la nullità, per violazione del contraddittorio, della sentenza resa dal Tribunale di Pinerolo il 18.12.2007/9.1.2008, che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato dalla società appellante nei confronti di L.P.C., e, pronunciando nel merito, per non ricorrere i presupposti per la rimessione della causa al primo giudice, rigettava la domanda proposta dal L.P..

Osservava in sintesi la corte territoriale che il potere di recesso era stato esercitato nella ricorrenza dei presupposti legali, essendo stato nel triennio precedente superato il limite di assenze previsto dal contratto, mentre restava irrilevante che tali condizioni sussistevano già da alcuni mesi, e, per il resto, che la sussistenza di un giustificato motivo esimeva dal l’affrontare la questione relativa alla pretesa natura discriminatoria dello stesso.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso L.P.C. con quattro motivi.

Resiste con controricorso, illustrato con memoria, la società Karmak.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente lamenta che i giudici di appello avevano omesso di valutare le censure relative alla natura discriminatoria del licenziamento, prima di accertare la legittimità del recesso per superamento del periodo di comporto, pur avendo evidenziato che il licenziamento era stato intimato ben otto mesi dopo il superamento di tale periodo, ma a distanza di soli dieci giorni dalla sua adesione ad una organizzazione sindacale.

Con il secondo motivo, svolto ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente prospetta che la corte territoriale aveva erroneamente omesso di rilevare che la tardività del licenziamento doveva interpretarsi, alla luce del comportamento delle parti, come rinuncia per fatti concludenti alla facoltà di recedere dal contratto.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 112 c.p.c.), per avere la corte di merito dichiarato d’ufficio la legittimità del licenziamento per ragioni diverse da quelle prospettate dall’attore.

Con l’ultimo motivo, infine, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 39 e 41 Cost., della L. n. 604 del 1966, art. 4 e della L. n. 108 del 1990, art. 3, osservando come la corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla natura discriminatoria del licenziamento, sebbene il diritto al libero svolgimento all’attività sindacale fosse un diritto assoluto e prevalente sulla libera recedibilità del datore di lavoro, in presenza del superamento del periodo di comporto.

Il primo motivo, oltre che ammissibile (in quanto idoneo a evidenziare, in conformità a quanto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., vigente ratione temporis, il fatto decisivo e controverso rispetto al quale si assume il vizio di motivazione), è anche fondato.

Prospetta il ricorrente che aveva dedotto, a sostegno del ricorso,che “la vera causa dell’intimato licenziamento non era il superamento del periodo di comporto, bensì la sua iscrizione al sindacato…” e che aveva, fra l’altro, rilevato che il licenziamento era stato intimato ben otto mesi dopo il superamento del periodo di comporto, ma a distanza di soli dieci giorni dalla sua adesione ad una organizzazione sindacale.

La corte territoriale, ritenendo provati i presupposti del superamento del comporto e conseguentemente giustificato il licenziamento, ha ritenuto che in tale statuizione restasse assorbita la asserita natura discriminatoria del recesso ed ha, pertanto, omesso di pronunciarsi sulla stessa.

Non si può non considerare, tuttavia, come la domanda di accertamento della nullità del recesso per ragioni di discriminazione sindacale fosse stata prioritariamente ed incondizionatamente proposta dal ricorrente ed abbisognava, pertanto, di espresso esame, assumendo la questione dell’esistenza di un motivo illecito (quale causa determinante) del recesso carattere di pregiudizialità logica e giuridica rispetto all’esistenza di un giustificativo motivo di scioglimento dal rapporto, potendo condurre ex se all’accertamento della nullità dell’atto adottato dal datore di lavoro.

Ne deriva che su tale questione il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi con una espressa statuizione e che errata appare la motivazione della decisione nella parte in cui ha ritenuto che la stessa potesse ritenersi assorbita nel positivo accertamento delle ulteriori giustificazioni offerte dal datore di lavoro.

Possibilità che va, in realtà esclusa, in considerazione dell’autonomia della domanda e della sua idoneità a definire il giudizio in conformità alle ragioni prospettate del ricorrente.

Il primo motivo va, pertanto, accolto con conseguente assorbimento dei restanti.

La sentenza va, in conseguenza, cassata e la causa rinviata per nuovo esame ad altro giudice di pari grado, il quale la deciderà attenendosi ai criteri di interpretazione indicati e provvedendo anche in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2011

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